Risposta Min Ambiente a interrogazione parlamentare 22 maggio 2012
Chiarimenti sul divieto di circolazione e sulle tipologie di shopper commercializzabili
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Risposta a interrogazione n. 3-02871
Problematiche in ordine alla tipologia di shopper commercializzabili
Ufficio legislativo — Interrogazioni parlamentari
13a Commissione ambiente Senato
Interrogazione n. 3-02871 del Sen. Ferrante
In merito all'interrogazione n. 3-02871 presentata dal Sen. Ferrante, dove si contesta l'interpretazione data da una circolare di Unionplast ai propri aderenti in ordine alla tipologia di shopper commercializzabili a seguito della proroga, prevista dall'articolo 2 del Dl 2/2012, convertito dalla legge 28/2012, del termine relativo al divieto di commercializzazione degli shopper stessi, si rappresenta quanto segue.
In ordine a tale questione, si ritiene che l'interpretazione data da Unionplast non vada nella direzione disposta dal decreto sopra citato.
In particolare, l'articolo 2 anzidetto, recante disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente, stabilisce quali tipologie di sacchi da asporto siano esenti dal divieto di commercializzazione previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Tale articolo 2, al comma 1, fa riferimento ai sacchi realizzati con polimeri (plastiche) conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 (quindi materiali compostabili), nonché a quelli che sono realizzati con altri polimeri (materiali non compostabili) che rispondono contemporaneamente ad altri requisiti che qualificano un sacco come riutilizzabile e quindi da preferire rispetto ai sacchi monouso. Tali requisiti sono:
1. spessore superiore a 200 micron se trattasi di sacchi destinati all'uso alimentare (cioè per il trasporto di alimenti) e 100 micron se destinati ad altri usi, qualora siano provvisti di una maniglia esterna alla dimensione utile dello stesso sacco.
2. spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi, qualora siano provvisti di maniglia interna alla dimensione utile del sacco.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede la possibilità che entro il 31 dicembre 2013 (2012 — NdR) siano individuate eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi, ai fini della loro commercializzazione. Tali caratteristiche dovranno essere specificate, nel caso, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico.
Il successivo comma 3 sancisce, inoltre, che i sacchi realizzati con polimeri non compostabili, quindi tutti quelli fatti di plastica tradizionale, devono contenere una percentuale di plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata di almeno il 10 per cento e di almeno il 30 per cento se trattasi di sacchi destinati al trasporto di alimenti. Il dettato di tale comma esaurisce al momento l'elenco delle specifiche tecniche che i sacchi devono avere per essere commerciabili.
Dall'analisi del testo, nella successione dei commi, si evince che il comma 1, nello specificare quali sacchi sono commerciabili, fa una prima distinzione tra i sacchi compostabili e quelli che non lo sono. Quelli che non lo sono, possono però essere commercializzati se rispondono ai requisiti di spessore ivi dettagliati, in quanto si presume che siano riutilizzabili dall'utente finale per il fatto di avere spessori elevati e quindi essere più resistenti all'uso ripetuto.
Il comma 3 aggiunge un'ulteriore specifica tecnica a cui devono rispondere i sacchi per essere commercializzati e cioè che debbano contenere plastica riciclata. Il fatto che le buste siano realizzate con plastica riciclata nelle percentuali previste al comma 3 non esime però dall'osservanza dei requisiti di cui al comma 1 in quanto a tipo di maniglia e spessore, come erroneamente diffuso da Unionplast ai suoi associati.
Non è chiaro inoltre, come ben fa notare l'interrogante, da dove scaturisca la data del 25 marzo 2013, quale limite oltre il quale scatterebbe il divieto, così come ripreso dalla circolare di Unionplast.