Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Sicilia 11 maggio 2012, n. 950

Rifiuti - Tassazione - Tarsu - Competenza all'istituzione e alla modifica - Sindaco - Non sussiste

È il quesito sottoposto da alcuni cittadini al Tar Sicilia, che con sentenza 11 maggio 2012, n. 950 ha affermato che tale competenza spetta in via esclusiva al Consiglio comunale, quale organo maggiormente rappresentativo a livello locale.
La determinazione del Sindaco sulla Tarsu deve essere quindi annullata. Tale interpretazione è in linea con una giurisprudenza oramai ben consolidata in materia (Cass. 16870/2003 e Consiglio di Stato 424/1997) e irrilevante è il fatto che l'amministrazione in questione abbia, o no, sostituito la Tarsu con la Tia.
L'atto con il quale il Consiglio istituisce o modifica la Tarsu ha natura generale e astratta e quindi rientra nel novero degli atti di natura regolamentare espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio dall'articolo 32, lettera g), legge 142/1990 (istituzione e ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi).

Tar Sicilia

Sentenza 11 maggio 2012, n. 950

 

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 1258 del 2010, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso dall'avv. (omissis);

contro

Comune di Sciacca in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. (omissis); (omissis) Spa; Assessorato Regionale delle Autonomie e della Funzione Pubblica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Pa, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;

per l'annullamento

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2010

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sciacca in Persona del Sindaco P.T. e di Assessorato Regionale delle Autonomie e della Funzione Pubblica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2012 il dott. Filoreto D'Agostino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

Avverso l’atto in epigrafe indicato hanno proposto ricorso avanti questo Tribunale amministrativo regionale alcuni cittadini del comune di Sciacca deducendo diversi motivi di gravame.

Con dichiarazione depositata il 10 febbraio 2012 il patrono dei ricorrenti ha espressamente dichiarato di rinunciare a tutti i motivi diversi dall’incompetenza del Sindaco in subiecta materia.

Tale dichiarazione ha consentito, ai sensi dell’articolo 72 c.p.a. la prioritaria fissazione nel merito.

Tanto premesso si osserva che la questione ha formato oggetto di omologa decisione di questo Tribunale (sentenza n. 1405 del 2011) della quale è opportuno riportare l’intera motivazione.

“…nell'ambito della Regione Siciliana non trova applicazione l'articolo 42 del Dlgs 267/2000, atteso che la Lr 48/1991 non opera un rinvio dinamico alla legge 142/1990: conseguentemente la presente fattispecie risulta regolata dalle disposizioni dettate dalle legge 142/1990, recepita in Sicilia con Lr 48/1991, mentre le modifiche intervenute alla legislazione statale con il richiamato Dlgs 267/2000 — indipendentemente dal loro rilievo — non sono applicabili in Sicilia.

Sembra opportuno precisare che la Lr 48/1991 — diversamente da quanto stabilito in sede nazionale dalla legge 142/1990 — individua nel sindaco, e non nella giunta comunale, l'organo del comune che ha competenza residua, nelle materie non espressamente attribuite ad altri organi.

Pertanto la questione di quale sia l'organo competente a modificare la tariffa Tarsu si riduce alla corretta interpretazione del disposto dell'articolo 32 della legge n. 142/1990, operante in Sicilia in virtù del rinvio — statico — operato dall'articolo 1 lett. e) della Lr 48/1991; ed in particolare è necessario verificare se la determinazione di tale tariffa concerna "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi", lett. g), ovvero rientri comunque in altra materia attribuita al consiglio comunale.

Al fine di sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, è bene precisare che il problema in esame, sulla individuazione dell'organo competente a modificare la tariffa Tarsu, non muta anche nelle ipotesi in cui l'amministrazione interessata abbia sostituito la Tia alla Tarsu, in applicazione del Dlgs 22 del 1997.

In merito la Corte Cost. nella sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ha infatti chiarito che, al di là del nomen utilizzato, anche la Tia è un tributo la cui disciplina non può che rispondere ai principi propri di tale genere di prestazioni imposte.

Con riferimento all'interpretazione dell'articolo 32 lett. g) della legge 142/1990, il Collegio condivide la ricostruzione più volte operata da questo Tribunale (Tar Sicilia, Palermo n. 1550/2009; Catania n. 1630/2006), nonché dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. V, del 30 aprile 1997 n. 424) e dalla Corte di Cassazione (Cass. 14376/2010; Cass. 16870/2003), secondo la quale, sulla base delle disposizioni dettate con la legge 142/1990, la modifica della tariffa Tarsu rientra nella competenza del consiglio comunale.

Invero risultano analitiche e convincenti, in particolare, le argomentazioni articolate nella sentenza della Corte di Cassazione 16870/2003.

In particolare la Suprema Corte, richiamando precedenti ricostruzioni giurisprudenziali e dottrinarie, ha puntualizzato che la misura di un tributo costituisce un elemento essenziale e qualificante dello stesso, inserendosi nella definizione degli elementi strutturali dell'obbligazione di imposta ed alla sua regolamentazione generale, e quindi all'ordinamento del tributo; peraltro, diversamente opinando verrebbe di fatto svuotato il significato dell'articolo 32 lett. g) della legge 142/1990, atteso che, all'epoca in cui tale norma è stata adottata, le amministrazioni locali non avevano il potere di istituire, in senso proprio, alcuna imposta.

La sentenza indicata richiama poi la decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, del 30 aprile 1997 n. 424, secondo la quale la norma in questione costituirebbe, a livello locale, l'omologo dell'articolo 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Prosegue la Cassazione: "Sul piano dei principi appare quindi coerente che a livello locale il potere impositivo (inteso lato sensu) sia esercitato dal Consiglio comunale, che riceve direttamente dal popolo il suo potere rappresentativo, e non dalla giunta municipale, priva di una diretta legittimazione democratica; in tal senso, il Consiglio comunale è competente in via esclusiva non solo per l'istituzione, ma anche per l'adeguamento delle tariffe, sia perché l'enunciato normativo non consente codesta discriminazione sia in quanto anche l'adeguamento implica l'esercizio di un potere impositivo attribuito dalla legge in via esclusiva all'organo comunale rappresentativo altro non essendo che la determinazione ex novo del quantum debeatur sicché non ha natura diversa dall'atto istitutivo della prestazione patrimoniale".

La Cassazione chiarisce che anche considerazioni di ordine sistematico e latu sensu ordinamentali confermano l'attribuzione al consiglio comunale della competenza a variare la tariffa della Tarsu.

Degno di particolare rilievo è l'argomento che viene tratto dall'articolo 42, comma 2, lett. f), del Dlgs 267/2000, comunque non operante in Sicilia, come già specificato.

Il fatto che il Legislatore, nel confermare che l'istituzione e l'ordinamento dei tributi è di competenza del Consiglio comunale, abbia voluto, in modo innovativo, espressamente attribuire alla giunta la competenza alla determinazione delle aliquote, implica necessariamente che, in assenza di tale deroga — come è sulla base della legge 142/1990 — la determinazione delle aliquote rientrerebbe, a buon diritto, nell'ambito dell'ordinamento del tributo, e quindi nella competenza del Consiglio.

Peraltro non può non rilevarsi che la deroga in questione, contenuta all'articolo 42, comma 2, lett. f), del Dlgs 267/2000, è espressamente riferita alla determinazione delle "aliquote", e non delle tariffe Tarsu, per le quali non deve essere determinata alcuna aliquota, e che pertanto sfugge alla deroga prevista dal Legislatore del Dlgs 267/2000.

L'impossibilità — in campo nazionale — di estendere quest'ultima deroga anche alla determinazione delle tariffe Tarsu trova fondamento, oltre che nel noto principio che le norme di carattere eccezionale non sono suscettibili di essere interpretate analogicamente o estensivamente, anche da un punto di vista logico, considerato che, mentre nelle imposte nelle quali il comune deve determinare l'aliquota esiste comunque una forbice, stabilita con atti normativi preordinati, entro i quali l'amministrazione locale può operare, la determinazione della tariffa Tarsu è svincolata da limiti preordinati, e sarebbe quanto meno improprio attribuire ad un organo esecutivo la possibilità di incidere in modo così ampio sul potere impositivo.

In termini più generali rileva peraltro il Collegio che la determinazione della tariffa Tarsu costituisce un atto di carattere generale ed astratto e, conseguentemente, rientra negli atti di carattere regolamentare, comunque espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, che costituisce l'organo di massima rappresentatività in sede locale, con già evidenziata simmetria con il disposto dell'articolo 23 della Costituzione.”

Il Collegio condivide pienamente i contenuti della su riportata decisione e da ciò ne scaturisce il fondamento del proposto gravame.

Non si oppone a tale soluzione il rilievo del Comune di Sciacca secondo il quale il Consiglio comunale avrebbe in realtà ratificato la determinazione del Sindaco.

L’atto con il quale ciò sarebbe avvenuto (peraltro non osteso in questa sede) sarebbe la deliberazione di approvazione del bilancio. Ora è evidente che tale statuizione riguarda l’intera gestione delle finanze comunali e non impinge direttamente e specificamente sulla determinazione del Sindaco in materia di Tarsu: approvare una proposta di gestione economica non equivale a sanare di per sé tutti i provvedimenti che ne scaturiscono o che ne sono il presupposto per l’evidente finalità e tipicità che li assiste.

Va infine precisato che non può nemmeno farsi riferimento all’indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana secondo il quale la competenza dovrebbe essere in ogni caso rinvenuta nello Statuto comunale.

Come affermato dal Comune resistente, nessuna specifica attribuzione in materia viene conferita al Sindaco (al quale è riconosciuta la c.d. competenza residuale, certo non invocabile laddove sussistano fonti di rango gerarchico superiore che radichino altra competenza).

Il ricorso va, in definitiva, accolto.

Sussistono motivi per compensare le spese del giudizio.

 

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione del Sindaco di Sciacca n. 66 del 30 aprile 2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati: (omissis)

Depositata in segreteria l'11 maggio 2012

 

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