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Commissione europea

Decisione di esecuzione 7 maggio 2012, n. 2012/249/Ue

(Guue 9 maggio 2012 n. L 123)

Decisione relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

[notificata con il numero C(2012) 2948]

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), in particolare l'articolo 41, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2010/75/Ue non determina i periodi di avvio e di arresto, pur contenendo diverse disposizioni a essi correlate.

(2) Per gli impianti di combustione di cui al capo III della direttiva 2010/75/Ue, la determinazione di periodi di avvio e di arresto è necessaria per valutare la conformità ai valori limite di emissione stabiliti nell'allegato V della medesima direttiva, tenendo in considerazione la parte 4 dello stesso allegato, e per stabilire il numero di ore operative degli impianti di combustione, laddove rilevante ai fini dell'applicazione della direttiva in questione.

(3) L'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2010/75/Ue, stabilisce che l'autorizzazione debba includere le misure relative a condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, tra cui le operazioni di avvio e di arresto. Conformemente all'articolo 6 della direttiva 2010/75/Ue, tali misure possono essere inserite in disposizioni generali vincolanti.

(4) Le emissioni dagli impianti di combustione nei periodi di avvio e di arresto si presentano generalmente in concentrazioni elevate rispetto alle condizioni di esercizio normali.

Visto che la direttiva 2010/75/Ue ha come obiettivo la prevenzione delle emissioni, è auspicabile che tali periodi durino il minor tempo possibile.

(5) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 75 della direttiva 2010/75/Ue,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione disciplina la determinazione dei periodi di avvio e di arresto di cui all'articolo 3, punto 27), e alla parte 4, punto 1, dell'allegato V della direttiva 2010/75/Ue.

La presente decisione si applica agli impianti di combustione di cui al capo III della direttiva 2010/75/Ue.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1) "carico minimo di avvio per la produzione a regime", il carico minimo compatibile con il funzionamento a regime continuo in seguito all'avvio dell'impianto di combustione e a partire da cui l'impianto è in grado di fornire energia in maniera sicura e affidabile a una rete, a un sistema di reti, a un accumulatore di calore o a un sito industriale;

2) "carico minimo di arresto per la produzione a regime", il carico minimo a partire da cui l'impianto di combustione non è piu in grado di fornire energia a una rete, a un sistema di reti, a un accumulatore di calore o a un sito industriale in maniera sicura ed affidabile ed è considerato in via di arresto.

Articolo 3

Regole generali per determinare i periodi di avvio e di arresto

Al fine di stabilire la fine del periodo di avvio e l'inizio del periodo di arresto, si applicano le seguenti regole:

1) i criteri o i parametri utilizzati per stabilire i periodi di avvio e di arresto sono trasparenti e verificabili da terzi;

2) la determinazione dei periodi di avvio e di arresto è basata su condizioni che consentono un processo di produzione a regime nel rispetto della salute e della sicurezza;

3) i periodi in cui un impianto di combustione, una volta avviato, produce a regime e in maniera sicura fornendo combustibile senza però esportare calore o elettricità o energia meccanica, non rientrano nei periodi di avvio o di arresto.

Articolo 4

Determinazione dei periodi di avvio e di arresto nell'autorizzazione

1. Ai fini della determinazione dei periodi di avvio e di arresto nell'autorizzazione dell'installazione che comprende l'impianto di combustione, le misure di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2010/75/Ue, includono:

a) almeno uno dei seguenti criteri:

i) il termine del periodo di avvio e l'inizio del periodo di arresto espressi in termini di valori soglia di carico conformemente agli articoli 6, 7 e 8 e considerando che il carico minimo di arresto per la produzione a regime puo essere piu basso del carico minimo di avvio per la produzione a regime, poiche l'impianto di combustione potrebbe essere in grado di funzionare a regime con un carico inferiore una volta raggiunta la temperatura sufficiente in seguito a un periodo di funzionamento;

ii) processi specifici o valori soglia per parametri di esercizio associati alla fine del periodo di avvio e all'inizio del periodo di arresto e che sono chiari, facilmente monitorabili e applicabili alla tecnologia impiegata, conformemente a quanto disposto all'articolo 9;

b) misure che assicurino che i periodi di avvio e di arresto siano ridotti al minimo necessario;

c) misure che assicurino che tutti i dispositivi di abbattimento siano messi in funzione non appena tecnicamente possibile.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, si tengono in considerazione le caratteristiche tecniche e di esercizio dell'impianto di combustione e delle sue entità nonche le condizioni di esercizio dei dispositivi di abbattimento applicati.

2. Se si verificano cambiamenti inerenti all'impianto che si ripercuotono sui periodi di avvio e di arresto, compresi i dispositivi applicati, il tipo di combustibile, il ruolo dell'impianto nel sistema e le tecniche di abbattimento applicate, le condizioni di autorizzazione relative ai periodi di avvio e di arresto sono riconsiderate e, se necessario, aggiornate dall'autorità competente.

Articolo 5

Determinazione dei periodi di avvio e di arresto di impianti di combustione composti da due o piu entità

1. Ai fini del calcolo dei valori medi di emissione a norma dell'allegato V, parte 4, punto 1, della direttiva 2010/75/Ue, si applicano le seguenti regole per determinare i periodi di avvio e di arresto di impianti di combustione composti da due o piu entità:

a) non sono considerati i valori misurati nel periodo di avvio della prima entità che si avvia e nel periodo di arresto dell'ultima entità di combustione che si arresta;

b) i valori determinati nel corso di altri periodi di avvio e di arresto di entità individuali non sono considerati solamente se misurati o, se la misurazione non è fattibile sotto il profilo tecnico o economico, se calcolati separatamente per ciascuna delle entità considerate.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, punto 27), della direttiva 2010/75/Ue, i periodi di avvio e di arresto degli impianti di combustione composti da due o piu entità consistono solo nel periodo di avvio della prima entità che si avvia e nel periodo di arresto dell'ultimo impianto di combustione che si arresta.

Per quanto riguarda gli impianti di combustione di cui all'allegato V, parte 1, punti 2, 4 e 6, della direttiva 2010/75/Ue, si prevede l'applicazione di valori limite di emissione per una parte dell'impianto che disperde il suo scarico gassoso attraverso una o piu canne di scarico in un camino comune, i periodi di avvio e di arresto possono essere determinati separatamente per ciascuna parte dell'impianto di combustione. In questo caso i periodi di avvio e di arresto di una parte di un impianto di combustione consistono nel periodo di avvio della prima entità che si avvia in tale parte dell'impianto di combustione e nel periodo di arresto dell'ultima entità che si arresta in tale parte dell'impianto di combustione.

Articolo 6

Determinazione dei periodi di avvio e di arresto di impianti di combustione che producono o forniscono energia per trasmissioni meccaniche utilizzando valori soglia di carico

1. Per impianti di combustione che producono elettricità e per impianti di combustione per trasmissioni meccaniche, la fine del periodo di avvio corrisponde al momento in cui l'impianto raggiunge il carico minimo di avvio per la produzione a regime.

2. Il periodo di arresto si considera iniziato nel momento in cui comincia l'arresto della fornitura di combustibile in seguito al raggiungimento del momento di carico minimo di arresto per il funzionamento a regime a partire da cui l'elettricità prodotta non è piu disponibile per sistema di reti o l'energia meccanica non è piu utilizzabile per il carico meccanico.

3. I valori soglia di carico da utilizzare per stabilire la fine del periodo di avvio e l'inizio del periodo di arresto per impianti di combustione che producono elettricità, e che vanno inclusi nell'autorizzazione dell'impianto, corrispondono a una percentuale fissa dell'energia elettrica stimata dell'impianto di combustione.

4. I valori soglia di carico da utilizzare per stabilire la fine del periodo di avvio e l'inizio del periodo di arresto per impianti di combustione per trasmissioni meccaniche e che vanno inclusi nell'autorizzazione dell'impianto corrispondono a una percentuale fissa della potenza meccanica dell'impianto di combustione.

Articolo 7

Determinazione dei periodi di avvio e di arresto per impianti di combustione che producono calore utilizzando valori soglia di carico

1. Per impianti di combustione che producono calore, il periodo di avvio si ritiene terminato quando l'impianto raggiunge il carico minimo di avvio per la produzione a regime e il calore puo essere fornito in maniera sicura e affidabile a una rete di distribuzione, a un accumulatore di calore oppure usato direttamente in un sito industriale locale.

2. Il periodo di arresto si ritiene iniziato dopo che l'impianto ha raggiunto il carico minimo di arresto per la produzione a regime e nel momento in cui il calore non puo piu essere fornito in maniera sicura e affidabile a una rete o usato direttamente in un sito industriale locale.

3. I valori soglia di carico da utilizzare per stabilire la fine del periodo di avvio e l'inizio del periodo di arresto per impianti di combustione che producono calore e che vanno inclusi nell'autorizzazione dell'impianto corrispondono a una percentuale fissa della potenza termica stimata dell'impianto di combustione.

4. I periodi in cui gli impianti che producono calore scaldano un accumulatore o un serbatoio senza esportare calore sono da considerarsi come ore operative e non come periodi di avvio o di arresto.

Articolo 8

Determinazione dei periodi di avvio e di arresto per impianti di combustione che producono calore ed elettricità utilizzando valori soglia di carico

Per impianti di combustione che producono elettricità e calore, i periodi di avvio e di arresto vanno stabiliti conformemente agli articoli 6 e 7, tenendo in considerazione l'elettricità e il calore prodotti.

Articolo 9

Determinazione dei periodi di avvio e di arresto utilizzando parametri di esercizio o processi specifici

Al fine di determinare il carico minimo di avvio e il carico minimo di arresto per la produzione a regime, si definiscono almeno tre criteri e la fine del periodo di avvio o l'inizio del periodo di arresto si ritengono raggiunti quando ne sono soddisfatti almeno due.

I criteri si scelgono tra:

1) processi specifici di cui all'allegato o processi equivalenti che si prestano per le caratteristiche tecniche dell'impianto;

2) valori soglia per i parametri di esercizio di cui all'allegato o parametri di esercizio equivalenti che si prestano per le caratteristiche dell'impianto.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012

Allegato

Processi specifici e parametri di esercizio associati a periodi di avvio e di arresto

1. Processi specifici associati al carico minimo di avvio per la produzione a regime

1.1. Per caldaie alimentate con combustibili solidi: transizione completa dall'uso dei bruciatori ausiliari stabilizzanti o bruciatori supplementari per un funzionamento basato solamente sul combustibile normale.

1.2. Per caldaie alimentate con combustibili liquidi: avvio della principale pompa di iniezione di combustibile e nel momento in cui si stabilizza la pressione dell'olio del bruciatore e per cui la velocità di flusso del combustibile puo essere usata come indicatore.

1.3. Per turbine a gas: punto in cui la modalità di combustione passa a una modalità di combustione a regime pienamente premiscelata o "a regime di minimo".

2. Parametri di esercizio

2.1. Tenore di ossigeno dei gas di combustione.

2.2. Temperatura del gas di combustione.

2.3. Pressione del vapore acqueo.

2.4. Per impianti che producono calore: entalpia e velocità del fluido di trasferimento termico.

2.5. Per caldaie alimentate con combustibili liquidi e gas: velocità di flusso del combustibile, specificato in termini di percentuale della capacità di flusso del combustibile stimata.

2.6. Per caldaie a vapore acqueo: temperatura del vapore acqueo all'uscita della caldaia.

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