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Normativa Vigente

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Decreto direttoriale MinAmbiente 20 marzo 2012

Impianti per le acque di zavorra - Procedure per rilascio certificazioni - Modifica al decreto 16 giugno 2010

Ultima versione disponibile al 13/11/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 20 marzo 2012

(Gu 17 aprile 2012 n. 90)

Modifiche al decreto 16 giugno 2010 inerente le procedure nazionali per il rilascio della certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra, prodotti da aziende italiane

Il Direttore generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Direttore generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Visto il decreto dirigenziale 16 giugno 2010 inerente le procedure nazionali per il rilascio della certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra prodotti da aziende italiane pubblicato nella Gazzetta ufficiale So dell'8 settembre 2010 — n. 213;

Considerata l'esigenza di rispettare gli impegni assunti in sede internazionale all'atto delle ratifica della convenzione sulla biodiversità biologica e del Protocollo Aspim della convenzione di Barcellona, ribaditi con la decisione VI/23 della conferenza delle parti contraenti della convenzione sulla biodiversità biologica l'Aja, 2002;

e con l'adesione della Convenzione di Barcellona al programma GloBallast, per la prevenzione del trasferimento di specie aliene attraverso l'acqua di zavorra delle navi;

Considerata l'opportunità di anticipare i contenuti della futura strategia comunitaria sulle specie aliene invasive come indicato nel documento della Commissione Com(2008) 789 del 3 dicembre 2008 e dalle Council conclusions del Consiglio ambiente del 2 marzo 2009;

Considerato che i richiamati strumenti internazionali e comunitari vedono il trasferimento di specie attraverso l'acqua di zavorra delle navi come una delle principali minacce alla biodiversità marina;

Considerato che il trattamento a bordo delle acque di zavorra rappresenta il più valido strumento per combattere il fenomeno del trasferimento di specie aliene attraverso l'acqua di zavorra delle navi;

Considerato che l'Organizzazione marittima internazionale ha più volte raccomandato agli Stati di implementare al più presto la Convenzione ed i suoi strumenti e linee guida;

Visto il regolamento B3 dell'annesso che forma parte integrante della convenzione, che prevede che le navi costruite nel 2012 o dopo il 2012 con una capacità di acqua di zavorra uguale o superiore a 5000 metri cubi debbano obbligatoriamente effettuare una gestione delle acque di zavorra secondo la regola D2 del medesimo annesso, regola che prevede l'utilizzo di un impianto di trattamento a bordo, a prescindere dalla entrata in vigore della Convenzione medesima;

Considerato conseguentemente l'impegno da parte dell'armamento di dotarsi già dal 2012 di impianti di trattamento delle acque di zavorra a bordo a prescindere dall'entrata in vigore della convenzione;

Ritenuto, per le ragioni esposte di coerenza con le deliberazioni assunte sul tema dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale, indispensabile assicurare la possibilità di certificare, come già avvenuto in molti Paesi comunitari, gli impianti di trattamento delle navi, ancorché nelle more dell'entrata in vigore della convenzione, non siano stati ancora inseriti negli allegati della direttiva 96/98/Ce del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull'equipaggiamento marittimo e successive modifiche;

Ritenuto necessario procedere ad una modifica del decreto per consentirne una tempestiva applicazione nelle more dell'inserimento degli impianti di trattamento negli allegati della Direttiva 96/98/Ce del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull'equipaggiamento marittimo e successive modifiche, come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre del 1999, n. 407 e successive modifiche.

Visto il verbale redatto in data 16 febbraio 2012 con cui il tavolo tecnico ha approvato il testo del presente decreto, trasmesso all'amministrazione in data 27 febbraio 2012

Decreta:

 

Articolo unico

Modifiche al decreto dirigenziale 16 giugno 2010 inerente le procedure nazionali per il rilascio della certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra prodotti da aziende italiane

L'articolo 2 del decreto dirigenziale 16 giugno 2010 "Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra prodotti da aziende italiane" pubblicato nella Gazzetta ufficiale So dell'8 settembre 2010 — n. 213 è così sostituito:

1. Le società produttrici di impianti di trattamento di acque di zavorra che intendono ottenere la certificazione di tipo approvato, devono presentare istanza ad un Organismo notificato (On) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modifiche.

2. L'On deve eseguire le prove a mare previste nell'allegato 1 del presente decreto esclusivamente su una nave da questo classificata.

3. Le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate in duplice copia e devono essere corredate dalla documentazione tecnica prevista negli allegati al presente decreto redatta in lingua italiana ed inglese. Una copia dell'istanza e della documentazione, in formato cartaceo ed in formato elettronico, viene inviata all'Amministrazione a cura dell'On.

4. L'Amministrazione procede ad effettuare le verifiche sulle attività dell'On di cui all'articolo 3 del presente decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre del 1999, n. 407 e successive modifiche, per il corretto svolgimento delle procedure previste negli allegati 1 e 2 del presente decreto.

di cui all'articolo 3 del presente decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre del 1999, n. 407 e successive modifiche, per il corretto svolgimento delle procedure previste negli allegati 1 e 2 del presente decreto.

 

 

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