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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 5 marzo 2012, n. 298

Denuncia di inizio attività (Dia) - Diretta impugnazione - Esclusione - Azione contro l'inerzia della pubblica Amministrazione nell'emanazione dei provvedimenti inibitori dell'attività segnalata - Necessità

Il terzo danneggiato non può impugnare il silenzio formatosi dopo la presentazione di una denuncia di inizio attività ("Dia") ma solo l'inerzia dell'Amministrazione nell'esercizio dei poteri inibitori dell'attività oggetto di denuncia.
Lo ha ricordato il Tar del Veneto (sentenza5 marzo 2012, n. 298) che ha dichiarato inammissibile un ricorso contro il "silenzio-assenso" formatosi su una "Dia" decorsi i 30 giorni. Ai sensi dell'articolo 6, Dl 138/2011, convertito in legge 148/2011, la "Dia" (ora "Scia", segnalazione certificata di inizio attività) è un atto privato non autonomamente impugnabile. Il terzo può solo agire contro l'inerzia dell'Amministrazione facendo accertare il mancato esercizio del potere inibitorio contro l'attività denunciata ("azione di accertamento" ex articolo 31, Dlgs 104/2010).
Inoltre per i Giudici la legge non ammette nemmeno quell'azione di annullamento del provvedimento tacito di diniego degli atti inibitori della P.a., che il Consiglio di Stato (sentenza adunanza plenaria n. 15/2011) aveva ammesso prima che intervenisse il chiarimento definitivo del Legislatore.

Tar Veneto

Sentenza 5 marzo 2012, n. 298

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

ex articolo 60 Codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 188 del 2012, proposto da:

 

(...) Spa, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

 

contro

Comune di Garda, in persona del Sindaco pro tempre, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

 

nei confronti di

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

per l'annullamento

della Dia intestata a (omissis) n. 81/2010 e/o del provvedimento tacito per silentium formatosi su tale Dia a seguito del mancato esercizio da parte del Comune di Garda del potere inibitorio all'esecuzione dei lavori nei trenta giorni successivi alla presentazione in data 27 ottobre 2011 della documentazione integrativa che era stata richiesta dal Comune.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Garda e di Floriana Sbisa';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori (omissis) per la parte ricorrente, (omissis) in sostituzione di(omissis) per il comune intimato e (omissis) per la Sig.ra (omissis);

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 Codice del processo amministrativo;

 

La società ricorrente, "(...)", ha chiesto "l'annullamento della Dia intestata a (omissis) n. 81/2010 e/o del provvedimento tacito per silentium formatosi su tale Dia a seguito del mancato esercizio da parte del Comune di Garda del potere inibitorio all'esecuzione dei lavori nei trenta giorni successivi ...". Ha domandato, inoltre, la conseguente condanna del Comune all'adozione d' idoneo provvedimento inibitorio, nonché il risarcimento dei danni.

Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere giudicato, in via preliminare, inammissibile per le seguenti ragioni.

Quanto ai rimedi esperibili dal terzo controinteressato rispetto alla Dia, il Consiglio di Stato, con l'Adunanza plenaria n. 15 del 29 luglio 2011, aveva stabilito che la Dia non costituisce un provvedimento tacito formatosi per il decorso del termine, essendo invece una mera dichiarazione del privato rivolta all'Amministrazione competente. Pertanto, secondo detta pronuncia, l'oggetto del giudizio, che vede come ricorrente il terzo leso dagli effetti della Dia, non può essere l'assenso tacito all'esercizio dell'attività, piuttosto, il terzo avrà l'onere d'impugnare l'inerzia dell'amministrazione, la quale, omettendo di esercitare i propri poteri inibitori, ha determinato la formazione di un provvedimento tacito di diniego di adozione di tali provvedimenti inibitori.

Nel caso di specie, la ricorrente sembra essersi adeguata a tale pronuncia del Consiglio di Stato nel momento in cui ha chiesto "l'annullamento del provvedimento tacito per silentium formatosi sulla Dia a seguito del mancato esercizio da parte del Comune di Garda del potere inibitorio".

Tuttavia, con l'articolo 6 del Dl n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella legge n. 148 del 2011, il Legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia, aggiungendo all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 un comma 6-ter, il quale afferma che "la segnalazione certificata d'inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione e, in caso d'inerzia, esperire l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del Dlgs 2 luglio 2010, n. 104".

Pertanto, il Legislatore, pur recependo l'orientamento del Consiglio di Stato sulla natura giuridica della Dia (oggi Scia), come atto del privato non immediatamente impugnabile, si discosta da tale decisione quanto ai rimedi esperibili dal terzo controinteressato, il quale ha ora a disposizione solo l'azione prevista dall'articolo 31 C.p.a. per i casi di silenzio della P.a..

Dunque, quell'azione di annullamento del provvedimento tacito di diniego dei provvedimenti inibitori, introdotta solo per via giurisprudenziale dal Consiglio di Stato, è stata definitivamente espunta dal nostro ordinamento da parte del Legislatore, che ha attribuito al terzo leso dagli effetti della Dia (oggi Scia) l'azione di cui all'articolo 31 C.p.a..

Peraltro, tra le correzioni ed integrazioni del Codice del processo amministrativo introdotte da ultimo dal Dlgs 15 novembre 2011, entrato in vigore il 9 dicembre 2011, vi è l'introduzione, all'articolo 31 comma 1, dopo le parole "decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo", della frase "e negli altri casi previsti dalla legge" cui segue il periodo, rimasto immutato "chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere".

Il riferimento agli "altri casi previsti dalla legge" nei quali è possibile agire, dunque, ex articolo 31 C.p.a., a prescindere dal decorso dei termini per la conclusione del procedimento, è chiaramente diretto al nuovo comma 6-ter dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

Pertanto, tale ultima integrazione dell'articolo 31 C.p.a., consente di agire nei confronti del silenzio della P.a. mantenuto dopo la presentazione della Scia o della Dia, ben prima della scadenza del termine finale assegnato all'amministrazione per l'esercizio del potere repressivo o modificativo, e sin da quando la Scia o la Dia vengano presentate e il terzo venga a conoscenza della loro utilizzazione.

In tal caso l'azione avrà ad oggetto, più che il silenzio, direttamente l' accertamento dei presupposti di legge per l'esercizio dell'attività oggetto della segnalazione, con i conseguenti effetti conformativi in ordine ai provvedimenti spettanti all'autorità amministrativa.

In definitiva, il rinvio operato dal legislatore all'istituto del silenzio, non riduce in maniera significativa l'ambito di tutela del quale il terzo si può giovare, considerato anche che quest'ultimo, pur trascorso il termine assegnato all'amministrazione per l'esercizio del potere inibitorio, potrà sollecitare tramite diffida, oltre l'esercizio del potere di autotutela, anche l'esercizio dei poteri sanzionatori e repressivi sempre spettanti all'amministrazione in materia edilizia e, fintantoché l'inerzia perduri e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine per l'adempimento, potrà esperire l'azione di cui all'articolo 31 C.p.a., richiamata dal comma 6-ter dell'articolo 19 legge 241/1990.

In conclusione, sulla base del nuovo quadro normativo, applicabile, ratione temporis al ricorso in esame, il terzo leso dagli effetti della Dia potrà giovarsi unicamente dell'azione avverso il silenzio, senza che possano residuare ulteriori strumenti di tutela.

Nel ricorso in esame non è stata proposta, neppure velatamente, una domanda ex articolo 31 C.p.a.. Conseguentemente, il ricorso va giudicato inammissibile.

Tuttavia, considerata la novità delle questioni esaminate, si reputa opportuno disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l'intervento dei

Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 5 marzo 2012.

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