Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Tar Umbria

Sentenza 27 gennaio 2012, n. 13

 

Repubblica italiana

In nome del Popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 43 del 2011, proposto da:

(omissis) e (omissis) rappresentati e difesi dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso l'avv. (omissis);

contro

Comune di (omissis), Comune di (omissis);

nei confronti di

(omissis), rappresentata e difesa dagli avv. (omissis) e (omissis), con domicilio eletto presso il secondo (omissis);

 

sul ricorso numero di registro generale 71 del 2011, proposto da:

(omissis), rappresentata e difesa dagli avv. (omissis) e (omissis), con domicilio eletto presso il secondo in (omissis);

contro

Comune di (omissis);

nei confronti di

(omissis), (omissis) Spa;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 43 del 2011:

dell'ordinanza n. 7496 emessa il giorno 11 gennaio u.s. — e notificata il successivo 20 gennaio ca.. con protocollo n. 179/2011 in data di spedizione 19 gennaio 2011 a firma del Sindaco del Comune di (omissis) e organo legale rappresentante pro tempore avente ad oggetto la rimozione o smaltimento di rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, nonché di ogni atto presupposto o consequenziale o comunque collegato e con richiesta di condanna dell'Ente Pubblico convenuto alla liquidazione di una maggiore somma da determinarsi in via equitativa a favore del ricorrente.

quanto al ricorso n. 71 del 2011:

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di (omissis) prot. n. 7496 dell'11 gennaio 2011, con cui si intimava alla ricorrente ed al rag. (omissis) di provvedere a loro cura e spese alla rimozione dei rifiuti abbandonati..

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2011 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

1. Con ordinanza n. 9476 in data 11 gennaio 2011 e notificata in data 21 gennaio al sig. (omissis) e alla sig.ra (omissis), il sindaco di (omissis) ha intimato loro di sgomberare avvalendosi di ditte autorizzate entro dieci giorni dalla notifica, l'area di circa tremila mq. adibita a discarica, ubicata a (omissis), Loc. (omissis) di proprietà del sig. (omissis). Sull'area erano collocati ingenti quantitativi di rifiuti derivanti presumibilmente dalla ricostruzione post sisma della Frazione di (omissis) del comune di (omissis).

1.1. L'area, individuata con la part. 280 fg. 120 del Comune di (omissis), era stata sottoposta a sequestro a seguito di accertamento dal Comando della Guardia di Finanza di (omissis). Dopo il dissequestro, il terreno è stato restituito ai proprietari, sigg.ri (omissis) e (omissis) e il comune di (omissis) è stato delegato a provvedere in via amministrativa alla rimozione dei rifiuti.

2. Il provvedimento è stato impugnato con ricorso n. 43/2011 dal sig. (omissis) in qualità di curatore del fallimento della società "(omissis) Spa" titolare del terreno e titolo locativo e con ricorso n. 71/2011 dalla sig.ra (omissis) che aveva acquistato il terreno iure successionis dal sig. (omissis) che aveva concesso il terreno in locazione alla società (omissis) cui era subentrata la società (omissis)

2.1. In punto di fatto i ricorrenti assumevano che entrambe le società affittuarie erano state dichiarate fallite senza che fosse corrisposto alcun canone locativo per l'utilizzo dell'area nelle quale erano stati collocati alcuni jolly-box previa esecuzione di una platea in cemento e abbandonati alcuni detriti. La Procura delle Repubblica presso il tribunale di (omissis) ha aperto un primo procedimento penale nei confronti de sig. (omissis), sequestrando l'area. Ha poi aperto un secondo procedimento nei confronti del sig. (omissis), presidente e legale rappresentante di (omissis) e di (omissis) Dopo il decesso del sig. (omissis) e il passaggio dell'area alla sig.ra (omissis), il terreno era stato oggetto di un ulteriore sequestro.

2.2. Entrambi assumono di essere esenti da responsabilità ai sensi dell'articolo 192, Dlgs n. 152/2006, in quanto l'intero complesso in esame è stato intestato ad altro soggetto, come risulta dalla visura storica dell'Agenzia del territorio e in quanto estranei all'uso che del terreno era stato fatto dalle società (omissis) e dalla società (omissis)

3. I ricorsi da riunire per evidenti motivi di connessione sono fondati.

Secondo la giurisprudenza del tribunale adito, confermata in linea con quella del giudice d'appello, è da escludere l'obbligo giuridico dei ricorrenti alla rimozione dei rifiuti a carico dei proprietari del terreno indipendentemente da ogni altra indagine sulla condotta commissiva dolosa o colposa circa l'abbandono degli stessi (Tar Umbria 17 aprile 2003 n. 290; 10 marzo 2000 n. 253; Tar Campania-Napoli 19 marzo 2004 n. 3042; Tar Trentino Alto Adige-Trento 6 dicembre 2003 n. 292; Tar Toscana Sez. II 7 giugno 2001 n. 1034).

3.1. Il Collegio ha inoltre escluso l'esistenza di un obbligo sul proprietario del terreno in quanto abbia omesso di recintarlo adeguatamente ovvero abbia omesso di vigilare diligentemente affinché i rifiuti non fossero abbandonati e/o depositati sul suo terreno. Ai sensi dell'articolo 841 C.c., la chiusura di un fondo costituisce una facoltà e non un obbligo del proprietario.

3.2. Nella diligenza ordinaria, inoltre, non possono certamente rientrare comportamenti inesigibili come sarebbero quelli del costante e continuativo controllo dei terreni da parte dei rispettivi proprietari affinché, non vengano ivi abbandonati rifiuti di vario genere. Diversamente opinando, si dovrebbe pensare a un'ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario che il nostro ordinamento, a parte la norma eccezionale dell'articolo 2049 C.c., notoriamente ripudia, sotto il profilo sia privatistico sia pubblicistico.

3.3. Inesigibilità che, nella specie, è ravvisabile nella stessa qualità che caratterizzava la relazione dei ricorrenti con il terreno all'epoca in cui, probabilmente, si sono svolti i fatti. Di costoro, il sig. (omissis) era curatore del fallimento della società "(omissis) Spa" conduttrice del terreno e la sig.ra (omissis) acquirente dello stesso iure successionis: entrambi non erano nella condizione di disporre del bene come è necessario per esercitare lo jus prohibendi di accedere all'immobile, la cui omissione si imputa in ultima analisi nel provvedimento impugnato.

3.4. In tema di abbandono di rifiuti, la costante giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 16 luglio 2010, n. 4614) prevede la corresponsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti personali o reali di godimento sull'area ove gli stessi sono stati abusivamente abbandonati o depositati, solo in quanto la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa: comprendendo qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente.

3.5. Nel provvedimento impugnato nulla si afferma in merito a tale rapporto di contiguità fra i ricorrenti e il fondo assoggettato a suo tempo al sequestro penale perché adibito a discarica: l'unico indizio è quello della sua appartenenza al sig. (omissis) padre della ricorrente (omissis) e titolare delle società di cui l'altro ricorrente, sig. (omissis) era il curatore fallimentare.

3.6. Circostanza quest'ultima inidonea a raffigurare una responsabilità anche indiretta dei ricorrenti e la destinazione del terreno a discarica.

4. Poiché nel contesto della disciplina applicata dal Comune resistente non era consentito imporre agli interessati un obbligo giuridico di rimozione dei rifiuti, il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.

4.1. La presente pronuncia di annullamento, mentre esclude che i ricorrenti debbano sopportare il costo della rimozione dei rifiuti, non esclude che, come del resto già precisato in altre sentenze di questo Tribunale (Tar Umbria n. 301 del 21 maggio 2002 e 17 aprile 2003 n. 290), che lo stesso Comune possa ordinare ai propri agenti ad introdursi nella proprietà privata al fine di prelevare i rifiuti, asportarli e provvedere alla ripulitura straordinaria del sito.

4.2. Trattandosi di area privata, a parte gli obblighi di ordinaria e straordinaria manutenzione sicuramente gravanti sul proprietario del fondo, una tale intromissione autoritativa "extra ordinem" per la rimozione di rifiuti abbandonati da terzi può e deve essere attuata dal Comune nell'esercizio dei suoi specifici poteri a tutela dell'igiene, del decoro e della salute pubblica.

5. I ricorsi riuniti devono dunque essere accolti con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

5.1. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando, accoglie i ricorsi in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di (omissis) al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 3000,00 (tremila/00), oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

(omissis)

 

Depositata in Segreteria il 27 gennaio 2012

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