Sostanze pericolose

Normativa Vigente

print

Dm 20 novembre 1997, n. 476

Recepimento direttive 91/157/Cee e 93/68/Cee - Pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose

Abrogato da:

Dm 3 luglio 2003, n. 194 (28/07/2003)

Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 28/07/2003

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 20 novembre 1997, n. 476

(Gu 13 gennaio 1998 n. 9)

Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/Cee e 93/68/Cee in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

di concerto con

Il Ministro dell'ambiente e il ministro della sanità

 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001 ;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 — legge comunitaria per il 1993 — ed in particolare l'articolo 52 e l'allegato E3 ;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 — legge comunitaria per il 1994 — ed in particolare l'articolo 54 e l'allegato D5 ;

Vista la direttiva n. 91/157/Cee del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose;

Vista la direttiva n. 93/86/Cee della Commissione del 4 ottobre 1993 che reca adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/Cee;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 1156 ;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 227 , recante attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi, e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare, l'articolo 56, comma 1, lettera c)8 ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 9049 ;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 85/97 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 17769 — R 3 — 3 del 15 ottobre 1997;

 

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o secondari (ricaricabili);

b) pila o accumulatore usato: una pila o un accumulatore non riutilizzabile o destinato ad essere recuperato o smaltito;

c) raccolta: operazione di raccolta, cernita e/o raggruppamento delle pile e degli accumulatori usati;

d) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 2210 , purché applicabili alle pile e agli accumulatori;

e) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 2211 , purché applicabili alle pile e agli accumulatori;

f) raccolta differenziata: le operazioni definite dall'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 2212 .

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile o agli accumulatori messi in commercio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento contenenti:

a) oltre 25 mg di mercurio per elemento;

b) oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio;

c) oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo;

d) fino allo 0,025 per cento in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle pile al manganese del tipo a bottone ed alle pile composte da elementi del tipo a bottone.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 47513 , che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Articolo 3

Divieto di commercializzazione

1. È fatto divieto di commercializzare le pile alcaline al manganese contenenti più dello 0,025 per cento in peso di mercurio, ad eccezione di quelle destinate ad utilizzazione prolungata a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 50 °C ovvero con particolare protezione dagli urti, per le quali il limite è dello 0,05 per cento in peso di mercurio.

2. Il presente articolo non si applica alle pile al manganese del tipo a bottone e alle pile composte da elementi del tipo a bottone di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Le pile e gli accumulatori di cui è vietato il commercio ai sensi del comma 1 sono considerati prodotti pericolosi e sono ritirati dal mercato ai sensi degli articoli 4, comma , e 6, commi 3, lettera i)14 , 415 e 516 , del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.

Articolo 4

Raccolta

1. Le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.

2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1 pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.

3. Al fine di agevolare e di incentivare la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento delle pile e degli accumulatori usati le associazioni di categoria dei rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori e gli esercenti il servizio pubblico di gestione dei rifiuti possono stipulare appositi accordi di programma che disciplinano, in particolare, la tenuta dei contenitori delle pile e degli accumulatori usati presso gli esercizi di vendita e il loro ritiro periodico.

4. L'indicazione dell'accordo di programma previsto al comma 3 è inserita nell'avviso di cui all'articolo 7 apposto negli esercizi di vendita situati nel comprensorio interessato dall' accordo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Marcatura

1. Le pile e gli accumulatori per essere immessi sul mercato devono essere muniti di marcatura stampata in modo visibile, leggibile ed indelebile, recante:

a) uno dei due simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, indicati all'allegato I.

Il simbolo deve occupare almeno il tre per cento della superficie del lato maggiore della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Per elementi cilindrici, il simbolo deve occupare il tre per cento della meta' della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Se le dimensioni della pila o dell'accumulatore sono tali che la superficie del simbolo sia inferiore a 0,5 cm x 0,5 cm, non è richiesta la marcatura della pila o dell'accumulatore bensì la stampa di un simbolo di 1 cm x 1 cm sull'imballaggio;

b) l'indicazione della presenza di metalli pesanti, apponendo i simboli chimici Hg (mercurio), Cd (cadmio) ovvero Pb (piombo) sotto il simbolo di cui alla lettera a), con dimensioni almeno uguali ad un quarto della superficie del predetto simbolo.

2. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.

Articolo 6

Apparecchi incorporanti pile o accumulatori

1. È vietata la commercializzazione degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori che non possono essere facilmente estratti dagli stessi dal consumatore dopo l'utilizzo.

2. Le istruzioni d'uso degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori devono indicare le modalità di estrazione delle pile o degli accumulatori dagli stessi.

3. Le istruzioni di cui al comma 2 devono altresì segnalare la presenza di accumulatori fissi pericolosi per l'ambiente, indicando le modalità cui il consumatore può fare ricorso per asportare gli stessi senza correre rischi prima dello smaltimento dell'apparecchio come rifiuto.

4. Il presente articolo non si applica agli apparecchi indicati all'allegato II.

Articolo 7

Informazioni agli acquirenti

1. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.

Articolo 8

Programmi

1. I soggetti che provvedono alla raccolta ai sensi dell'articolo 4 sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e dei accumulatori usati secondo la vigente normativa in materia.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e)17 , e comma 318 , del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono definiti appositi piani di settore per raggiungere i seguenti obiettivi:

a) riduzione del tenore di metalli pesanti nelle pile e negli accumulatori;

b) promozione della commercializzazione di pile e di accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose o sostanze meno inquinanti;

c) promozione della ricerca sulla riduzione del tenore di sostanze pericolose, sull'uso di sostanze sostitutive meno inquinanti nelle pile e negli accumulatori nonché sui sistemi di riciclaggio.

3. Nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 2219 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono previsti programmi volti alla riduzione progressiva, nei rifiuti domestici, della quantità di pile e di accumulatori usati nonché allo smaltimento separato degli stessi.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I

Marcatura delle pile e degli accumulatori

Allegato II

Elenco delle categorie di apparecchi esclusi dalla applicazione dell'articolo 3

1. Gli apparecchi le cui pile sono saldate o altrimenti fissate in maniera definitiva a determinati punti di contatto per garantire una alimentazione elettrica continua a fini industriali intensivi e per preservare la memoria e i dati in alcuni tipi di apparecchiature di informatica e di burotica, qualora l'impiego delle pile e degli accumulatori di cui all'allegato I sia tecnicamente necessario.

2. Le pile di riferimento degli apparecchi scientifici e professionali, nonché le pile e gli accumulatori posti in apparecchi sanitari destinati a mantenere le funzioni vitali e negli stimolatori cardiaci, qualora il loro funzionamento continuo sia indispensabile e l'asportazione delle pile e degli accumulatori possa essere effettuata solo da personale qualificato.

3. Gli apparecchi portatili qualora la sostituzione delle pile da parte di personale non qualificato possa costituire un pericolo per l'utente o possa pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio e gli apparecchi professionali destinati ad essere utilizzati in ambienti molto sensibili, per esempio alla presenza di sostanze volatili.

Note ufficiali

1. Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
2. Il testo dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta ufficiale del 4 marzo 1994, n. 52, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993", è il seguente:
"Articolo 5 (Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa). - 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato E".
3. Nell'elenco di cui all'allegato E alla legge n. 146/1994 è inserita la direttiva 91/157/Cee del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L78, del 26 marzo 1991.
4. Il testo dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta ufficiale n. 34 del 10 febbraio 1996, recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" è il seguente:
"Articolo 5 (Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa). - 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D".
5. Nell'elenco di cui all'allegato D alla legge n. 52/1996 è inserita la direttiva 93/86/Cee della Commissione, del 4 ottobre 1993 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/Cee del Consiglio, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L264 del 23 ottobre 1993.
6. Il Dlgs 17 marzo 1995, n. 115, recante: "Attuazione della direttiva 92/59/Cee relativa alla sicurezza generale dei prodotti", è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 aprile 1995, n. 92.
7. Il Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 recante: "Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", è stato modificato dal Dlgs 8 novembre 1997, n. 389. Il testo coordinato è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 237/L alla Gazzetta ufficiale n. 278 del 28 novembre 1997.
8. Il testo dell'articolo 56, comma 1, lettera c), del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è il seguente:
"Articolo 56 (Abrogazione di norme). -1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a)-b) (omissis);
c) il decreto legislativo 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (*), ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies;".
(*) Il Dl 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, recante: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali" è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 novembre 1988, n. 264.
9. Il Dpr 10 settembre 1982, n. 904, recante: "Attuazione della direttiva 76/769/ Cee relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi" è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 dicembre 1982, n. 336.
10. Il testo dell'allegato B del già citato Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è il seguente:
"Allegato B
(Previsto dall'articolo 5, comma 6)
OPERAZIONI Dl SMALTIMENTO
N.B. - Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:
D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica).
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).
D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.).
D10 Incenerimento a terra.
D11 Incenerimento in mare.
D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.).
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".
11. Il testo dell'allegato C del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, recita:
"Allegato C
(Previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h)
OPERAZIONI Dl RECUPERO
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia:
R2 Rigenerazione/recupero di solventi.
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).
R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici.
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi.
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti.
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori.
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia.
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10.
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11.
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".
12. Il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera f), del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni recita:
"Articolo 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a)-e) (Omissis);
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;".
13. Il testo dell'articolo 9-quinquies del Dl 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, recante: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali", è il seguente:
"Articolo 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste). - 1. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.
2. È istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale è attribuita la personalità giuridica. Il Consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;
c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.
3. Al Consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente.
4. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.
7. Al fine di assicurare al Consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al Consorzio i proventi del sovrapprezzo.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo, le capacità produttive delle singole imprese, ed è approvato lo statuto del Consorzio.
9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.
10. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga batterie esauste, è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti".
14. Il testo dell'articolo 6, comma 3, lettera i), della legge 17 marzo 1995, n. 115, è il seguente:
"3. Le amministrazioni di cui all'articolo 5 comma 1, provvedono, in misura proporzionale alla gravità del rischio, a:
a)-h) (omissis);
i) ordinare, a cura del produttore o comunque con spese a suo carico, il ritiro dal mercato e, ove necessario, la distruzione di un prodotto o di un lotto di prodotti, nei casi in cui non sai stato effettuato l'adeguamento richiesto ai sensi del presente articolo, oppure sia accertata la mancanza di conformità alle norme che fissano i criteri di sicurezza indicati all'articolo 4, oppure sia accertata, nonostante tale conformità, la pericolosità del prodotto e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori".
15. I commi 4 e 5 dell'articolo 6 della legge 17 marzo 1995, n. 115, recitano:
"4. Le misure di cui al comma 3 possono riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto a fini commerciali, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.
5. Il produttore procede all'adeguamento del prodotto, ove richiesto, e agevola le operazioni di ritiro, anche mediante avvisi ovvero comunicazioni ai detentori, ove individuabili".
16.

Il testo dell'articolo 5 della legge 17 marzo 1995, n. 115, è il seguente:
"Articolo 5 (Procedure di consultazione e coordinamento). - 1. I ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, delle finanze e dei trasporti, competenti per i controlli di cui all'articolo 6, provvedono nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni attraverso un adeguato supporto informativo in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 6 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei ministeri di cui al comma 1 da convocare almeno due volte l'anno presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti operanti a livello nazionale, secondo le modalità definite dalla conferenza medesima".

17. Il testo dell'articolo 18, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, recita:
"Articolo 18 (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo Stato:
a)-d) (omissis);
e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti".
18. Il testo del comma 3 dell'articolo 18 del Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni, è il seguente:
"3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".
19. Il testo dell'articolo 22 del Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22, come modificato dal Dlgs 8 novembre 1997, n. 389, così recita:
"Articolo 22 (Piani regionali). - 1. Le Regioni, sentite le Province ed i Comuni, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23 nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
h-bis) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorità degli interventi;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.
7. La Regione approva o adegua il piano entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.
9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti, e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo il Ministro dell'ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente dl concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti".
Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Giustizia Ue 14 ottobre 2004, causa C-143/03 Inadempimento di uno Stato - Articolo 28 Ce - Normativa nazionale che sottopone le pile alcaline a un regime di marcatura

Prassi correlata

Circolare MinAmbiente 5 maggio 1999, n. 3402 Conferimento pile e accumulatori esausti presso esercizi commerciali

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598