Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lombardia 18 gennaio 2012, n. 215

Inquinamento acustico - Abbaiare dei cani - Fonte di rumore discontinua - Rilevamento - Superamento dei limiti - Verifica della eventuale occasionalità

Tar Lombardia

Sentenza 18 gennaio 2012, n. 215

 

Repubblica italiana

In nome del Popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2007, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso dagli avv. (omissis), (omissis), con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, (omissis);

contro

Comune di (omissis) non costituito in giudizio;

nei confronti di

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Lombardia, (omissis) non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza 38/2007 del 10 marzo 2007 emessa dal Commissario Straordinario del Comune di (omissis);

della relazione tecnica dell'Arpa del 22 febbraio 2007;

per la condanna

al risarcimento dei danni;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

Il ricorrente è titolare di un allevamento di cani fin dal 1998 in virtù di un nulla osta rilasciato dalla Asl senza che mai si siano verificati problemi di sorta.

Solamente al momento della notifica dell'ordinanza oggetto di impugnazione veniva a conoscenza del superamento dei valori limite delle immissioni sonore che sarebbero state rilevate presso l'abitazione di un proprietario confinante con l'allevamento.

Veniva pertanto presentato il ricorso avverso tale ordinanza articolato in tre motivi.

Il primo contesta la violazione dell'articolo 9 legge 447/95 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza manifesta e sviamento dalla causa tipica in quanto non venivano evidenziate quali fossero le eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica peraltro imponendo prescrizioni già osservate dal ricorrente ( il ricovero notturno degli animali ) o molto generiche quali “gli adeguati interventi a contenere le emissioni rumorose entro i limiti di legge".

Il secondo motivo censura la violazione del Dm 16 marzo 1998 e l'eccesso di poter per carenza dei presupposti di fatto poiché si afferma contrariamente al vero che i cani siano liberi di muoversi sia di giorno che di notte mentre tutte le sere gli animali vengono rinchiusi ed, essendo avvenuto il sopralluogo dell'Arpa di giorno , la circostanza non è stata verificata.

Inoltre l'organo tecnico ha affermato che il superamento dei limiti avverrebbe sia in orario diurno che notturno pur avendo fatto solo un rilevamento in orario diurno.

Il rilevamento del rumore è avvenuto inoltre per soli cinque minuti durante i quali alcuni dei cani presenti erano in uno stato di sovraeccitazione dovuto alla presenza di elementi esterni come risulta dallo tesso verbale del'Arpa che afferma come i cani smettessero di abbaiare non appena i rilevatori si allontanavano dai box.

E' evidente che il metodo e i tempi di misurazione non sono stati adeguati alle caratteristiche concrete del fenomeno da esaminare secondo quanto previsto dal Dm 16 marzo1998.

Il terzo motivo lamenta la violazione degli articoli 9 e 10 legge 447/95 oltre alle disposizioni della legge 689/81 in quanto l'irrogazione della sanzione pecuniaria disposta con il provvedimento impugnato è avventa senza fare riferimento alle norme della legge 689/81 pacificamente applicabili al caso di specie non essendovi stata previa notificazione del'accertamento dell'infrazione con concessione dei termini per il pagamento in misura ridotta e comunque per esercitare le facoltà difensive pure contemplate dalla legge 689/81.

Il Comune di Bastida Pancarana non si costituiva in giudizio.

Il ricorso è fondato in relazione al secondo ed al terzo motivo.

Le misurazioni della rumorosità prodotta dai cani sarebbe dovuta avvenire in un ben più lungo lasso di tempo che avesse ricompreso anche le ore notturne per rispettare i criteri imposti dal Dm 16 marzo 1998.

Il rilevamento è, invece, avvenuto per un periodo molto limitato che non può ritenersi significativo del livello di rumorosità causato dalla presenza degli animali e la carenza dell'atto istruttorio si riverbera sulla legittimità del provvedimento in quanto non fornisce una prova adeguata del pericolo cagionato alla salute pubblica dall'esposizione prolungata a livelli di rumorosità superiori a quelli ammessi per legge.

Peraltro, come risulta dallo stesso verbale, non può escludersi che le stesse modalità di effettuazione del sopralluogo abbiano influito sul rilevamento dal momento che la presenza di estranei in prossimità dei box ove si trovavano i cani può aver cagionato un loro stato di agitazione che si è manifestato con un abbaiare prolungato e più intenso come normalmente accade quando qualcuno si avvicina alla proprietà dei loro padroni.

Una fonte di rumore così discontinua come l'abbaiare dei cani deve essere rilevata tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche per verificare se il superamento dei limiti di emissioni acustiche sia del tutto occasionale o si verifichi per periodi significativi così da costituire pericolo per la salute pubblica.

In mancanza di un accertamento adeguato il provvedimento non può imporre limitazioni all'autorizzata attività di allevamento dei cani.

L'annullamento dell'ordinanza travolge con sé anche la parte in cui vi era l'applicazione di una sanzione pecuniaria, ma appare utile sottolineare come anche il terzo motivo di ricorso era fondato.

L'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa deve avvenire nel rispetto delle procedure indicate dalla legge 689/81 anche perché essa viene richiamata dalla normativa regionale in tema di inquinamento acustico.

L'accertamento della violazione deve essere innanzitutto comunicato o notificato al trasgressore per consentirgli di estinguere l'illecito con il pagamento in misura ridotta o di esercitare le prerogative difensive che l'articolo 18 legge 689/81 gli attribuisce ( presentare memoria difensiva o chiedere di essere sentito ); solo all'esito del rispetto di tali obblighi è possibile emettere l'ordinanza-ingiunzione con cui si determina l'entità della sanzione.

Tutto ciò non è avvenuto nel caso di specie e pertanto anche sotto questo profilo il provvedimento merita di essere annullato.

La richiesta di risarcimento danni non può essere accolta non avendo in alcun modo documentato il ricorrente quali sarebbero le conseguenze patrimoniali negative derivate dal'esistenza dell'atto annullato.

Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Rigetta la domanda di risarcimento danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

 

(omissis)

 

Depositata in Segreteria il 18 gennaio 2012

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