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Ordinanza Tar Lazio 13 ottobre 2006, n. 5657

Dm 2 maggio 2006 - Individuazione delle tipologie di beni in polietilene da conferire agli appositi Consorzi nazionali per il riciclaggio - Produzione degli effetti - Sospensione

Tribunale amministrativo regionale (Tar)

Ordinanza 13 ottobre 2006, n. 5657

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione seconda bis

nelle persone dei Signori: (omissis)

ha pronunciato la seguente

 

Ordinanza

nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2006

Visto il ricorso 5300/2006 proposto da:

Consorzio riciclaggio rifiuti di beni in polietilene Polieco

rappresentato e difeso da: (omissis)

 

contro

Ministero ambiente e della tutela del territorio

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

rappresentati e difesi da:

Avvocatura dello Stato

 

e nei confronti di

Confederazione gen. dell'agricoltura ital. Confagricoltura

 

e nei confronti di

Confederazione nazionale coltivatori diretti — Coldiretti

 

e nei confronti di

Confederazione italiana agricoltori — Cia

 

e nei confronti di

Wwf — Italia — World Wordlife Fund Italia

 

e nei confronti di

Codacons (omissis)

e con l'intervento ad opponendum di

Consorzio nazionale imballaggi Conai

(...)

e con l'intervento ad opponendum di

Federazione Gomma Plastica

(...)

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del decreto GAB/DEC7102706 del 2 maggio 2006 pubblicato sulla Guri n. 108 dell'11.5.2006

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Udito il relatore Cons. Solveig Cogliani e uditi, altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Visti gli articoli 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'articolo 36 del Rd 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che, come risulta dagli atti, il decreto impugnato risulta sospeso, per quanto concerne la produzione degli effetti, da avviso del Ministro dell'ambiente, pubblicato sulla Guri del 26.6.2006 n. 146;

Ritenuto, pertanto, che allo stato dei fatti, non appare giustificato alcun adempimento di quanto disposto dallo stesso decreto;

Ritenuto, dunque, che non sussistono, al momento, i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare;

 

PQM

 

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, lì 12 ottobre 2006

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