Ordinanza Tar Lazio 13 ottobre 2006, n. 5657
Dm 2 maggio 2006 - Individuazione delle tipologie di beni in polietilene da conferire agli appositi Consorzi nazionali per il riciclaggio - Produzione degli effetti - Sospensione
Tribunale amministrativo regionale (Tar)
Ordinanza 13 ottobre 2006, n. 5657
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione seconda bis
nelle persone dei Signori: (omissis)
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2006
Visto il ricorso 5300/2006 proposto da:
Consorzio riciclaggio rifiuti di beni in polietilene Polieco
rappresentato e difeso da: (omissis)
contro
Ministero ambiente e della tutela del territorio
Ministero delle attività produttive
Ministero delle politiche agricole e forestali
rappresentati e difesi da:
Avvocatura dello Stato
e nei confronti di
Confederazione gen. dell'agricoltura ital. Confagricoltura
e nei confronti di
Confederazione nazionale coltivatori diretti — Coldiretti
e nei confronti di
Confederazione italiana agricoltori — Cia
e nei confronti di
Wwf — Italia — World Wordlife Fund Italia
e nei confronti di
Codacons (omissis)
e con l'intervento ad opponendum di
Consorzio nazionale imballaggi Conai
(...)
e con l'intervento ad opponendum di
Federazione Gomma Plastica
(...)
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del decreto GAB/DEC7102706 del 2 maggio 2006 pubblicato sulla Guri n. 108 dell'11.5.2006
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Cons. Solveig Cogliani e uditi, altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Visti gli articoli 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'articolo 36 del Rd 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato che, come risulta dagli atti, il decreto impugnato risulta sospeso, per quanto concerne la produzione degli effetti, da avviso del Ministro dell'ambiente, pubblicato sulla Guri del 26.6.2006 n. 146;
Ritenuto, pertanto, che allo stato dei fatti, non appare giustificato alcun adempimento di quanto disposto dallo stesso decreto;
Ritenuto, dunque, che non sussistono, al momento, i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare;
PQM
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, lì 12 ottobre 2006