Dlgs 27 ottobre 2011, n. 200
Import/Export sostanze chimiche pericolose - Violazione regolamento 689/2008/Ce - Disciplina sanzionatoria
Abrogato da:
Dlgs 10 febbraio 2017, n. 28 (02/04/2017)
Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 02/04/2017
Consiglio dei Ministri
Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200
(Gu 5 dicembre 2011 n. 283)
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (Ce) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2008, ed in particolare, l'articolo 3;
Visto il regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;
Visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce;
Visto il regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce che recamodifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/Cee concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante attuazione della direttiva 1999/45/Ce e della direttiva 2001/60/Ce alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 176, recante ratifica della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 158 del 7 luglio 1992, con il quale il Ministero della sanità, è stato indicato quale autorità competente in materia di proCedure di notifica e di informazione previste dal regolamento (Cee) n. 1734/88 del Consiglio, del 16 giugno 1988, relativo alle esportazioni e importazioni della comunità di taluni prodotti chimici pericolosi;
Ritenuto necessario fornire disposizioni per l'attuazione del regolamento (Ce) n. 689/2008 per quanto concerne in particolare la disciplina sanzionatoria inerente le violazioni delle disposizioni del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinchè esse siano attuate in applicazione dell'articolo 18 del medesimo regolamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 22 settembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;
Emana
il seguente decreto legislativo
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, di seguito denominato: "regolamento".
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sostanza chimica: una sostanza ai sensi del regolamento (Ce) n. 1272/2008, presente allo stato puro o contenuta in una miscela, o una miscela, fabbricata o ricavata dalla natura, ad esclusione degli organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie:
1) pesticidi, compresi formulati pesticidi altamente pericolosi;
2) sostanze chimiche industriali;
b) miscela: una miscela o una soluzione composta di due o piu' sostanze;
c) articolo: un prodotto finito che contiene o include una sostanza chimica il cui impiego, in quel particolare prodotto finito, è vietato o soggetto a rigorose restrizioni in forza del diritto comunitario;
d) sostanze chimiche industriali: appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:
1) sostanze chimiche ad uso professionale;
2) sostanze chimiche destinate all'uso da parte del consumatore finale;
e) esportazione: esportazione permanente o temporanea di una sostanza chimica in base alle condizioni specificate all'articolo 28, (ex articolo 23) del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;
f) importazione: l'introduzione fisica nel territorio doganale dell'Unione europea di una sostanza chimica cui si applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito comunitario esterno per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione europea;
g) importatore: la persona fisica o giuridica che, al momento dell'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea, è destinataria della sostanza chimica;
h) esportatore: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche:
1) la persona a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una parte o di un altro Paese e che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica venga spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione europea;
2) qualora non sussista un contratto di esportazione o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, la persona che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica venga spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione europea;
3) se il diritto di smaltimento della sostanza chimica spetta ad una persona stabilita al di fuori dell'Unione europea in base al contratto cui fa riferimento l'esportazione, la parte contraente stabilita nel territorio comunitario;
i) Convenzione: la Convenzione di Rotterdam, conclusa a Rotterdam il 10 settembre 1998, concernente la procedura di
assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale;
l) Segretariato: il Segretariato della Convenzione di Rotterdam, di cui all'articolo 19 della medesima Convenzione;
m) circolare: il documento per l'attuazione della Convenzione di Rotterdam, emesso dal Segretariato di cui alla lettera l);
n) parte della convenzione o parte: qualsiasi Stato od organizzazione di integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato dalla convenzione;
o) altro Paese: un Paese che non è una parte della Convenzione;
p) Ocse: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
q) pesticidi: le sostanze chimiche appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:
1) i pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui al regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;
2) altri pesticidi, quali i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive 2001/82/Ce e 2001/83/Ce.
2. L'Autorità nazionale designata di cui all'articolo 4 del regolamento è il Ministero della salute.
Articolo 3
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 14, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettui un'operazione di esportazione per la prima volta o successivamente nell'anno civile a seguire di una sostanza presente nella parte 1 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da fare sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, o del regolamento (Ce) n. 1272/2008, che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. Alla stessa sanzione soggiace l'esportatore di un articolo contenente una sostanza elencata nella parte 2 o 3 dell'allegato I del regolamento in forma non reattiva o una miscela contenente tale sostanza in una concentrazione tale da far sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi del citato decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, o del regolamento (Ce) n. 1272/2008, che non ottempera alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza presente nella parte 1 dell'allegato I del regolamento o di una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da fare sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, o del regolamento (Ce) n. 1272/2008, che non ottempera all'obbligo di revisione della notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
Articolo 4
Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 9 del regolamento in materia di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore o l'importatore che entro il 31 marzo di ogni anno non comunica ovvero comunica in modo inesatto o incompleto all'Autorità nazionale designata il quantitativo esportato o importato nell'anno precedente, attraverso le dogane nazionali, della sostanza chimica in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
Articolo 5
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 13 del regolamento in materia di altre informazioni diverse dall'obbligo di notifica
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore che non si conforma alle decisioni riportate nelle risposte della Commissione europea di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento, entro il termine stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti 2 o 3 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazione tale da poter far sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, o del regolamento (Ce) n. 1272/2008, senza aver ottenuto consenso esplicito dalla parte importatrice, ovvero senza un nuovo consenso esplicito oltre dodici mesi dopo la fine del terzo anno civile, periodo applicabile del consenso, a meno di disposizioni contrarie contenute nel consenso medesimo di cui all'articolo 13, paragrafo 8, lettera a), del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti 2 o 3 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazione tale da poter far sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, o del regolamento (Ce) n. 1272/2008, senza aver ottenuto consenso esplicito dalla parte importatrice, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
4. La sanzione di cui al comma 2 non si applica:
a) quando l'ultima circolare emessa dal Segretariato dimostri che la parte importatrice ha acconsentito all'importazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento;
b) nel caso di sostanza elencata nella parte 2 dell'allegato I del regolamento da esportare verso Paesi Ocse qualora la sostanza è registrata ovvero autorizzata nel Paese Ocse in questione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento;
c) nel caso di esonero al consenso concesso dalla Commissione, di durata massima di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 7 e 8, lettera b), del regolamento.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza nei sei mesi che precedono la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprietà intrinseche della sostanza, di cui all'articolo 13, paragrafo 10, primo periodo, del regolamento lo consentano, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di un pesticida e non predispone l'etichetta secondo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. Alla stessa sanzione soggiace chiunque effettua un'operazione di esportazione di un pesticida non conforme alle norme in materia di purezza previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Articolo 6
Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento in materia di divieto di esportazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza chimica o di un articolo elencati nell'allegato V del regolamento in violazione al divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del citato regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
Articolo 7
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 15 del regolamento in materia di informazione sui movimenti di transito
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nella parte 3 dell'allegato I del regolamento in favore di una parte della Convenzione di Rotterdam elencata nell'allegato VI del medesimo regolamento che non comunica ovvero comunica in modo inesatto o incompleto all'Autorità nazionale designata le informazioni di cui all'allegato VI richieste dalla parte della convenzione entro i termini stabiliti dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
Articolo 8
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore di sostanze chimiche o miscele disciplinate dal regolamento che non adempie agli obblighi di etichettatura ed imballaggio di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di sostanze di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto o incompleto all'obbligo di fornire una scheda informativa sulla sicurezza conformemente alle disposizioni del regolamento (Ce) n. 1907/2006, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.
Articolo 9
Pagamento sanzioni pecuniarie
1. Per le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto non è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta.
Articolo 10
Attività di vigilanza
1. L'attività di vigilanza è esercitata dall'Autorità nazionale designata e, nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza.
2. È disposto il sequestro amministrativo, a carico del trasgressore della sostanza chimica in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, non conforme alle previsioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto.
3. La sostanza importata elencata nella parte 3 dell'allegato 1 del regolamento in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, non conforme alle previsioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto, deve essere distrutta a cura e comunque a spese dell'importatore o del detentore.
4. I soggetti che svolgono l'attività di vigilanza di cui al presente articolo sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente, alle informazioni acquisite, in conformità alla legislazione vigente.
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, allo scopo di incrementare eventualmente le attività ispettive, nonché di predisporre eventualmente un piano di iniziative atte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico, al fine di promuovere una responsabilità condivisa nel ceommercio internazionale di prodotti chimici pericolosi a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, anche attraverso convenzioni stipulate con l'università ed enti di ricerca.
Articolo 11
Norme finali
1. Salvo quanto previsto all'articolo 9, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Articolo 12
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 2011