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Decisione Commissione Ue 2011/740/Ue

Proroga dei criteri ecologici ai fini del riconoscimento del marchio di qualità Ecolabel per alcuni prodotti

Parole chiave Parole chiave: Qualità | Ecolabel | Proroghe | Agricoltura / Allevamento | Composti organici volatili (Cov) | Detergenti | Concimi / Fertilizzanti | Elettrodomestici / Domotica / Computer

Ultima versione disponibile al 13/11/2024

Commissione europea

Decisione Commissione Ue 14 novembre 2011, n. 2011/740/Ue

(Guue 16 novembre 2011, L 297/64)

Decisione recante modifica delle decisioni 2006/799/Ce, 2007/64/Ce, 2007/506/Ce, 2007/742/Ce, 2009/543/Ce e 2009/544/Ce al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l"assegnazione a taluni prodotti del marchio di qualità ecologica dell"Unione europea

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell"Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell"Unione europea (Ecolabel Ue)1 , in particolare l"articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell"Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/799/Ce della Commissione, del 3 novembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l"assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo2 si applica fino al 31 dicembre 2011.

(2) La decisione 2007/64/Ce della Commissione, del 15 dicembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l"assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione3 si applica fino al 31 dicembre 2011.

(3) La decisione 2007/506/Ce della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l"assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli4 si applica fino al 31 dicembre 2011.

(4) La decisione 2007/742/Ce della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l"assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas5 si applica fino al 31 dicembre 2011.

(5) La decisione 2009/543/Ce della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l"assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni6 si applica fino al 18 agosto 2012.

(6) La decisione 2009/544/Ce della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l"assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni7 si applica fino al 18 agosto 2012.

(7) In conformità al regolamento (Ce) n. 66/2010 è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni sopraelencate.

(8) Poiché il processo di riesame di dette decisioni si trova in fasi diverse, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni medesime. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2006/799/Ce e 2007/64/Ce va prorogato fino al 31 dicembre 2013. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2007/506/Ce va prorogato fino al 31 marzo 2013. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2007/742/Ce va prorogato fino al 31 marzo 2013 e il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2009/543/Ce e 2009/544/Ce va prorogato fino al 30 giugno 2013.

(9) Occorre pertanto modificare in tal senso le decisioni 2006/799/Ce, 2007/64/Ce, 2007/506/Ce, 2007/742/Ce, 2009/543/Ce e 2009/544/Ce.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell"articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L"articolo 6 della decisione 2006/799/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "ammendanti del suolo" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2013."

Articolo 2

L"articolo 5 della decisione 2007/64/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "substrati di coltivazione" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2013."

Articolo 3

L"articolo 4 della decisione 2007/506/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "saponi, shampoo e balsami per capelli" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 marzo 2013."

Articolo 4

L"articolo 4 della decisione 2007/742/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas" e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi fino al 31 marzo 2013."

Articolo 5

L"articolo 3 della decisione 2009/543/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "prodotti vernicianti per esterni" e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2013."

Articolo 6

L"articolo 3 della decisione 2009/544/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "prodotti vernicianti per interni" e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2013."

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011.

Note ufficiali

1.

Gu L 27 del 30 gennaio 2010, pag. 1.

2.

Gu L 325 del 24 novembre 2006, pag. 28.

3.

Gu L 32 del 6 febbraio 2007, pag. 137.

4.

Gu L 186 del 18 luglio 2007, pag. 36.

5.

Gu L 301 del 20 novembre 2007, pag. 14.

6.

Gu L 181 del 14 luglio 2009, pag. 27.

7.

Gu L 181 del 14 luglio 2009, pag. 39.

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