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Dm Sviluppo economico 18 ottobre 2011

Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale ai fini dell'affidamento della gestione della distribuzione del gas naturale

Ultima versione disponibile al 20/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 18 ottobre 2011

(So n. 225 alla Gu 28 ottobre 2011 n. 252)

Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

Il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull'attività di distribuzione e il regime di transizione;

Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 2, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, recante norme per la determinazione degli ambiti territoriali del sistema di distribuzione del gas naturale, che nell'allegato 1 riporta l'elenco degli ambiti territoriali minimi, suddivisi per regione, di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, rinviando ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale la indicazione dei comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, del suddetto decreto e il verbale della Conferenza unificata della seduta del 16 dicembre 2010, che stabiliscono che l'elenco con l'individuazione dei comuni appartenenti a ciascun ambito deve essere comunicato alla Conferenza unificata;

Visto che il suddetto decreto riporta nelle premesse la metodologia generale seguita per una prima suddivisione in ambiti del territorio nazionale, che prevede, in particolare, ambiti a livello provinciale da suddividere in ambiti a livello sub-provinciale qualora si superano i 300.000 clienti effettivi o potenziali, con l'eccezione degli ambiti delle grandi città, o qualora sia possibile creare un ambito montano con almeno 100.000 clienti effettivi di cui almeno il 90% residenti in comuni montani, e che l'applicazione di tale metodologia ha comportato la identificazione di 127 ambiti, presentati alla riunione tecnica di Conferenza unificata del 9 dicembre 2010;

Visto che in sede di Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 si è aggiunto un criterio per cui sono stati ulteriormente suddivisi 40 dei 127 ambiti originali aventi un numero di Comuni superiore a 50 e un numero di clienti tali per cui i nuovi ambiti hanno ciascuno almeno 50.000 clienti effettivi, continuando a mantenere i comuni fra loro interconnessi nello stesso ambito, e si sono quindi definiti i 177 ambiti di cui all'allegato 1 del suddetto decreto;

Considerato che, essendo stati utilizzati per la determinazione degli ambiti i dati sul numero dei clienti effettivi gas per Comune, in particolare il numero dei punti di riconsegna effettivamente serviti nell'anno 2008, con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha determinato le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno 2010, si utilizzano i medesimi valori anche nell'analisi per la individuazione dei comuni per i nuovi ambiti, sia per omogeneità di analisi sia per la modesta crescita annua del numero dei clienti;

Vista la disponibilità dei dati sull'anagrafica degli impianti di distribuzione del gas naturale per singola località comunicati entro il 18 febbraio 2011 dalle imprese di distribuzione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, avendo le imprese l'obbligo di comunicazione di ogni variazione relativa alla località servita entro trenta giorni dal suo verificarsi;

Ritenuto che le analisi per individuare i comuni per ambito debbano fare riferimento ai sopraindicati dati per verificare che i Comuni serviti da impianti di distribuzione interconnessi appartengono allo stesso ambito;

Ritenuto che nella individuazione dei comuni per ambito, in particolare per i nuovi 90 ambiti derivanti dalla suddivisione dei 40 dei 127 ambiti originali, in seguito all'applicazione del criterio addizionale sulla limitazione del numero dei Comuni, si debbano seguire i seguenti criteri, in ordine di priorità come elencati, qualora conflittuali tra loro:

i Comuni interconnessi devono appartenere allo stesso ambito; con la precisazione che, qualora un comune sia servito da più impianti di distribuzione di gas naturale, al fine del rispetto del suddetto criterio sulla interconnessione, si considera che il Comune sia servito solo dall'impianto prevalente, cioè dall'impianto che serve il maggiore numero di clienti nel territorio comunale, non potendo spezzare in più ambiti tale territorio, se contiguo;

i Comuni appartenenti ad un ambito devono essere contigui;

l'ambito deve avere almeno 50.000 clienti effettivi, al fine di evitare che al gestore subentrante debba essere riconosciuta una maggiorazione tariffaria dei costi operativi superiore al 13%;

qualora in un bacino Cipe per il finanziamento della realizzazione di reti di distribuzione del gas naturale nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, vi siano ancora dei Comuni da metanizzare, i Comuni appartenenti al bacino devono essere tutti nello stesso ambito o deve essere verificato che il progetto di realizzazione della rete di distribuzione nei Comuni non ancora metanizzati non preveda interconnessioni con impianti di distribuzione di Comuni appartenenti ad ambiti differenti;

i Comuni della stessa comunità montana o di aree tipiche con caratteristiche storico-morfologiche omogenee, in cui già esistono rapporti di collaborazioni fra i Comuni, sono inseriti, a meno di conflittualità con i criteri precedenti, nello stesso ambito per facilitarne l'aggregazione;

il numero di Comuni degli ambiti più numerosi deve essere il più possibile vicino a 50, compatibilmente con i precedenti criteri;

vi sia facilità di comunicazione stradale tra Comuni nello stesso ambito al fine di facilitare l'organizzazione delle attività di pronto intervento;

qualora i precedenti criteri siano tutti soddisfatti e rimangano soluzioni alternative, è preferita la soluzione di maggiore equilibrio fra gli ambiti in termini di numero di Comuni e, secondariamente, di numero di clienti;

Ritenuto che nel fornire l'elenco dei comuni per ambito sia opportuno aggiungere al nome dell'ambito, identificato nell'allegato I del decreto 19 gennaio 2011, anche una caratterizzazione geografica, qualora assente, al fine di facilitarne l'identificazione e modificare la denominazione dell'ambito "Sondrio" in "Como 3 — impianto di Cernobbio e Nord – Sondrio" per consentire un più equilibrato controllo del processo di aggregazione dei Comuni appartenenti all'ambito e di scelta della stazione appaltante, data la numerosità dei Comuni appartenenti a ciascuna delle due Province;

Vista la comunicazione del presente decreto alla Conferenza unificata in data 25 luglio 2011 e 22 settembre 2011 e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 17 maggio 2011;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recate, fra l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/Ce, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'articolo 24, comma 4, che, superando le disposizioni dell'articolo 3, comma 3, primo periodo del decreto interministeriale 19 gennaio 2011, prevede che dall'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sono effettuate unicamente per ambiti territoriali, facendo salve le gare che all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo sono pervenute, in caso di procedura aperta, alla pubblicazione del bando di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, anche all'invio della lettera di invito, purché in entrambi i casi riportino la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente;

Ritenuto di dover procedere alla identificazione dell'elenco dei Comuni per gli ambiti territoriali individuati nel decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, recante norme per la determinazione degli ambiti territoriali del sistema di distribuzione del gas naturale;

Decreta:

Articolo 1

Elenco Comuni per ambito

1. I Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale, di cui all'allegato 1 del decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, sono riportati nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento.

2. I nomi degli ambiti territoriali di cui all'allegato 1 del decreto 19 gennaio 2011 sono aggiornati con la caratterizzazione geografica riportata nell'Allegato l del presente provvedimento.

Articolo 2

Prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 3

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nei siti internet del Ministero dello sviluppo economico e del Dipartimento per gli affari regionali ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 18 ottobre 2011.

Allegato

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