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Dm Sviluppo economico 19 gennaio 2011

Determinazione degli ambiti territoriali ai fini dell'affidamento della gestione della distribuzione del gas naturale

Ultima versione disponibile al 08/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 19 gennaio 2011

(Gu 31 marzo 2011 n. 74)

Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

Il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull'attività di distribuzione e il regime di transizione;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c) secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;

Vista lalegge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, ed in particolare l'articolo 23 relativo ai nuovi termini del regime di transizione nell'attività di distribuzione;

Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico — finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 2, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 23-bis, concernente servizi pubblici locali di rilevanza economica, che, al comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni in esso contenute a tutti i servizi pubblici locali e la prevalenza sulle relative discipline di settore con esse incompatibili;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto in particolare l'articolo 30, comma 26, della suddetta legge che fa salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, stabilendo inoltre in capo al Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentite la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la determinazione degli ambiti territoriali minimi di cui al citato articolo 46-bis, comma 2, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali e che in ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale;

Vista la legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 15, comma 1, lettera a-bis);

Visto il documento dell'Autorità per l'energia e il gas "Considerazioni finali relative alle proposte in materia di individuazione di bacini ottimali di utenza" trasmesso al Ministero dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009;

Considerato che il presente provvedimento, ampliando l'area di gestione del servizio di distribuzione di gas naturale rispetto alle attuali concessioni, è finalizzato a favorire lo sviluppo efficiente del medesimo servizio, a ridurne i relativi costi a favore dei clienti finali, nonché a rimuovere le barriere che ostacolano lo sviluppo della concorrenza nel settore della vendita di gas;

Considerato che gli ambiti territoriali minimi devono essere identificati in base a criteri di efficienza e di riduzione dei costi per l'intero sistema costituito dalla distribuzione e dalla vendita di gas naturale, tenuto conto delle specificità territoriali;

Considerato che fra gli studi che analizzano le economie di scala nella distribuzione di gas basati su parametri nazionali, lo studio eseguito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i cui risultati sono riportati nel suddetto documento, sia il più attendibile in quanto basato su dati disaggregati di bilancio forniti dalle imprese italiane nei rendiconti annuali per la separazione contabile, non disponibili a terzi;

Considerato che dalle analisi di produttività del documento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas emerge la presenza di economie di scala nello svolgimento del servizio significative per le imprese medio-piccole e deboli per le imprese di dimensione maggiore;

Considerato che il suddetto studio prevede che l'effetto di economie di scala per il segmento della distribuzione di gas naturale è significativo almeno fino a un numero di clienti serviti pari a circa 300.000 qualora si considerino sia i costi della gestione tecnica delle reti, sia i costi delle funzioni centrali e dei servizi comuni, e fino a 100.000 clienti, qualora si considerino invece i soli costi di gestione tecnica delle reti;

Considerato che l'Autorità riconosce ai distributori con un numero di clienti inferiore alla soglia di 300.000 un maggiore ricavo tariffario a compensazione dei maggiori costi operativi per servire il singolo cliente, pari al 13 per cento in più per gli operatori con meno di 300.000 clienti e 22 per cento in più per quelli con meno di 50.000 clienti per il periodo regolatorio 2009-2012, e che pertanto l'aumento di dimensione degli ambiti consente di ridurre significativamente le tariffe di distribuzione a vantaggio dei consumatori;

Considerato che una maggiore dimensione degli ambiti determina anche una riduzione dei costi relativi allo svolgimento delle gare e la produzione di un maggiore numero di titoli di efficienza energetica, dato che ora i soggetti obbligati sono i distributori di gas naturale con almeno 50.000 clienti, e che sotto il profilo di tutela della concorrenza per il settore della vendita di gas, un numero minore di ambiti riduce i costi di transazione per le operazioni di acquisizione e di gestione della clientela;

Considerato che in questa fase è necessario disciplinare il passaggio del regime di transizione nell'attività di distribuzione di gas naturale anche per agevolare le società che attualmente effettuano l'attività di vendita di gas;

Considerato che le città con un numero di clienti finali superiore a 300.000 debbano costituire un ambito minimo territoriale, in quanto il medesimo non può essere inferiore all'ambito comunale;

Considerato che al fine di una migliore gestione tecnica della rete i Comuni alimentati dallo stesso impianto di distribuzione interprovinciale debbano essere assegnati all'ambito prevalente dell'impianto anche se appartenenti a province o a regioni differenti;

Considerato che il presente provvedimento definisce gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas, ciascuno dei quali rappresenta un insieme minimo di Comuni i cui relativi impianti di distribuzione, a regime, dovranno essere gestiti da un unico gestore;

Considerato che, a seguito della determinazione degli ambiti territoriali minimi, rientra nella facoltà degli Enti locali l'accorpamento di più ambiti territoriali limitrofi per lo svolgimento della gara con la quale sarà affidato il servizio dei relativi impianti di distribuzione;

Considerato che sulla base della metodologia adottata per la definizione degli ambiti territoriali minimi su tutto il territorio nazionale, per le Regioni Molise e Calabria risultano tre ambiti a livello provinciale con un numero di clienti effettivi inferiore a 30.000 clienti e con un numero di clienti potenziali inferiore a 50.000 clienti;

Ritenuto che i Comuni che alla data del presente provvedimento non sono serviti dal gas naturale debbano essere comunque inseriti nell'ambito territoriale minimo d'appartenenza in previsione di una futura metanizzazione, con eccezione dei Comuni della Sardegna che, in vista del completamento del progetto GALSI, saranno oggetto di un futuro provvedimento;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento la gara per l'affidamento della gestione dei vari impianti di distribuzione di uno stesso ambito territoriale debba essere unica, anche se l'affidamento avverrà in tempi successivi, a causa della scadenza differenziata delle diverse concessioni;

Ritenuto che per le aree ancora oggetto di metanizzazione l'ambito debba essere dimensionato considerando i clienti potenziali, come definiti nel sopracitato documento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Ritenuto che in questa fase un ambito di dimensioni comparabili a quello medio provinciale o, qualora il numero dei clienti finali sia superiore a 300.000, più ambiti nello stesso territorio provinciale al di sotto di tale soglia, tenendo conto anche delle realtà montane, siano in grado di recepire al meglio le specificità territoriali garantendo al settore della distribuzione di gas maggiore efficienza e riduzione dei costi e nello stesso tempo permettano un passaggio graduale alla situazione ottimale attenuando i riflessi sulle imprese;

Ritenuto che, al fine di semplificare e accelerare nella prima fase delle gare le operazioni di aggregazione degli enti locali, sia opportuno introdurre un limite di 50 sul numero massimo dei Comuni presenti in un ambito purché gli ambiti abbiano almeno 50.000 clienti e gli impianti interconnessi risultino sempre in uno stesso ambito;

Sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Sentita la Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2010;

Ritenuto di dover procedere alla definizione degli ambiti territoriali minimi di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, secondo le modifiche apportate dall'articolo 30, comma 26, della citata legge 23 luglio 2009, n. 99;

Decreta:

Articolo 1

Ambiti territoriali minimi

1. Gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas sono determinati in numero di 177, ciascuno inserito nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, da comunicare alla Conferenza unificata, sono indicati i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale.

Articolo 2

Gare d'ambito

1. Gli Enti locali di ciascun ambito territoriale minimo affidano il servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tramite gara unica.

2. Gli Enti locali il cui territorio sarà metanizzato successivamente all'aggiudicazione della gara d'ambito, sia nel caso di attuazione del piano di sviluppo degli impianti previsto in sede di gara e allegato al contratto di servizio, sia nel caso di attuazione di un piano di metanizzazione, anche attraverso finanziamento pubblico, definito successivamente alla gara medesima, affidano il servizio di distribuzione sul proprio territorio al gestore risultato vincitore nell'ambito territoriale minimo a cui appartengono.

3. L'affidamento di tutti gli impianti dello stesso ambito territoriale minimo, inclusi i nuovi impianti di distribuzione di cui al comma 2, scade al dodicesimo anno decorrente dalla data dell'affidamento al gestore vincitore della gara del primo impianto appartenente all'ambito.

4. La gara unica di cui al comma 1 può essere estesa a due o più ambiti confinanti previo accordo degli enti locali degli ambiti interessati.

Articolo 3

Affidamento e durata della concessione nel primo periodo

1. Nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema, il gestore risultato vincitore della gara d'ambito subentra progressivamente nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione gas dell'ambito territoriale minimo alla scadenza delle singole concessioni presenti nell'ambito, a meno di una loro anticipata risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'Ente locale.

2. Con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono stabilite misure volte a incentivare l'anticipata risoluzione di cui al comma 1, nonché misure volte a incentivare l'aggregazione degli ambiti territoriali minimi di cui all'articolo 1, che presentano un numero di clienti inferiore a 100.000.

3. Ai sensi dell'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e per ultimo modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per le quali non è stato pubblicato il bando o non è decorso il termine per la presentazione delle offerte di gara sono aggiudicate unicamente relativamente agli ambiti determinati nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento. Il gestore uscente, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.

Articolo 4

Prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 5

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nei siti internet dei Ministeri dello sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 19 gennaio 2011.

Allegato 1

Regione Ambito territoriale minimo
Piemonte Torino 1 - Città di Torino
Torino 2
Torino 3
Torino 4
Torino 5
Torino 6
Vercelli
Novara 1
Novara 2
Cuneo 1
Cuneo 2
Cuneo 3
Asti
Alessandria 1
Alessandria 2
Alessandria 3
Alessandria 4
Biella
Verbano-Cusio-Ossola
Valle d'Aosta Valle d'Aosta
Lombardia Varese 1
Varese 2
Varese 3
Como 1
Como 2
Sondrio
Milano 1 - Città e impianto di Milano
Milano 2 - Provincia nord-ovest
Milano 3 - Provincia sud
Milano 4 - Provincia nord-est
Bergamo 1
Bergamo 2
Bergamo 3
Bergamo 4
Bergamo 5
Bergamo 6
Brescia 1
Brescia 2
Brescia 3
Brescia 4
Brescia 5
Pavia 1
Pavia 2
Pavia 3
Pavia 4
Cremona 1
Cremona 2
Cremona 3
Mantova 1
Mantova 2
Lecco 1
Lecco 2
Lodi 1
Lodi 2
Monza e Brianza 1 - Est
Monza e Brianza 2 - Ovest
Trentino-Alto Adige Trento 1
Trento 2
Trento 3
Bolzano
Veneto Verona 1 - Città di Verona e Nord
Verona 2 - Pianure veronesi
Vicenza 1
Vicenza 2
Vicenza 3
Vicenza 4
Treviso 1 - Sud
Treviso 2 - Nord
Belluno
Venezia 1 - Laguna veneta
Venezia 2 - Entroterra e Veneto orientale
Padova 1
Padova 2
Padova 3
Rovigo
Friuli-Venezia Giulia Udine 1
Udine 2
Udine 3
Gorizia
Trieste
Pordenone
Liguria Imperia
Savona 1
Savona 2
Genova 1 - Città e impianto di Genova
Genova 2 - Provincia
La Spezia
Emilia-Romagna Piacenza 1
Piacenza 2
Parma
Reggio nell'Emilia
Modena 1 - Nord
Modena 2 - Sud
Bologna 1 - Città e impianto di Bologna
Bologna 2 - Provincia
Ferrara
Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini
Toscana Massa - Carrara
Lucca
Pistoia
Firenze 1 - Città e impianto di Firenze
Firenze 2 - Provincia
Livorno
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto
Prato
Umbria Perugia 1
Perugia 2
Terni
Marche Pesaro e Urbino
Ancona
Macerata 1
Macerata 2
Ascoli Piceno
Fermo
Lazio Viterbo
Rieti
Roma 1 - Città e impianto di Roma
Roma 2
Roma 3
Roma 4
Roma 5
Latina
Frosinone 1
Frosinone 2
Abruzzo L'Aquila 1
L'Aquila 2
L'Aquila 3
Teramo
Pescara
Chieti 1
Chieti 2
Molise Isernia
Campobasso
Campania Caserta 1
Caserta 2
Benevento
Napoli 1 - Città di Napoli
Napoli 2
Napoli 3
Napoli 4
Avellino
Salerno 1
Salerno 2
Salerno 3
Puglia Foggia 1
Foggia 2
Bari 1 - Nord
Bari 2 - Sud
Taranto
Brindisi
Lecce 1
Lecce 2
Barletta-Andria-Trani
Basilicata Potenza 1
Potenza 2
Matera
Calabria Cosenza 1
Cosenza 2
Catanzaro - Crotone
Reggio di Calabria - Vibo Valentia
Sicilia Trapani
Palermo 1 - Città di Palermo
Palermo 2 - Provincia
Messina 1
Messina 2
Agrigento
Caltanissetta
Enna
Catania 1
Catania 2
Ragusa
Siracusa
TOTALE 177

Regione Numero ambiti
Piemonte 19
Valle d'Aosta 1
Lombardia 36
Trentino-Alto Adige
Trento 3
Bolzano 1
Veneto 15
Friuli-Venezia Giulia 6
Liguria 6
Emilia-Romagna 12
Toscana 11
Marche 6
Umbria 3
Lazio 10
Abruzzo 7
Molise 2
Campania 11
Puglia 9
Basilicata 3
Calabria 4
Sicilia 12
Totale 177

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