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Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue n. 336/2006/Ce

Attuazione nella Comunità del Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi "Ism"


Questo atto è stato modificato/integrato da

  •   regolamento (Ce) n. 540/2008 (Sostituzione allegato II, sezione 5) (07/07/2008)

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 05/05/2024

Consiglio dell'Unione europea

Regolamento 15 febbraio 2006, n. 336/2006/Ce

(Guue 4 marzo 2006 n. L 64)

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (Ce) n. 3051/95 del Consiglio

[Testo rilevante ai fini del See]

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1 ,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato2 ,

considerando quanto segue:

(1) Il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (di seguito "codice Ism"), è stato adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (Omi) nel 1993. Tale codice è diventato progressivamente obbligatorio per la maggior parte delle navi che effettuano viaggi internazionali dopo l'inserimento del capitolo IX "Gestione della sicurezza delle navi", adottato il 24 maggio 1994, nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (Solas).

(2) Il codice Ism è stato emendato dall'Omi mediante la risoluzione Msc.104 (73), adottata il 5 dicembre 2000.

(3) Le linee guida per l'attuazione del codice Ism da parte delle amministrazioni sono state adottate con la risoluzione Omi A.788(19) il 23 novembre 1995. Tali linee guida sono state emendate dalla risoluzione A.913 (22), adottata il 29 novembre 2001.

(4) Il regolamento (Ce) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on roll-off (traghetti ro-ro), ha reso il codice Ism obbligatorio a livello comunitario a decorrere dal 1° luglio 1996 per tutti i traghetti passeggeri ro-ro che effettuano servizi di linea da e per i porti degli Stati membri della Comunità, su rotte nazionali e internazionali, a prescindere dalla bandiera. Si è trattato di un primo passo nel senso di garantire un'applicazione uniforme e coerente del codice Ism in tutti gli Stati membri.

(5) Il 1° luglio 1998 il codice Ism è diventato obbligatorio, ai sensi delle disposizioni del capitolo IX della convenzione Solas, per le società di navigazione che gestiscono navi da passeggeri (comprese unità veloci da passeggeri), petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse e unità veloci da carico pari o superiori a 500 tonnellate di stazza lorda, in viaggi internazionali.

(6) Il 1° luglio 2002 il codice Ism è diventato obbligatorio per le società di navigazione che gestiscono altre navi da carico e unità mobili di perforazione offshore pari o superiori a 500 tonnellate di stazza lorda, in viaggi internazionali.

(7) La sicurezza della vita umana in mare e la protezione dell'ambiente possono essere efficacemente migliorate applicando il codice Ism rigorosamente e sulla base dell'obbligatorietà.

(8) È auspicabile applicare direttamente il codice Ism alle navi che battono bandiera di uno Stato membro nonché alle navi, a prescindere dalla bandiera, che effettuano esclusivamente viaggi nazionali oppure che operano verso o da porti degli Stati membri su servizi di linea.

(9) L'adozione di un nuovo regolamento, direttamente applicabile, dovrebbe garantire l'osservanza del codice Ism, fermo restando che spetta agli Stati membri decidere se applicare il codice alle navi che effettuano esclusivamente servizio in aree portuali, a prescindere dalla bandiera.

(10) Di conseguenza occorre abrogare il regolamento (Ce) n. 3051/95.

(11) Se uno Stato membro giudica difficoltosa, nella pratica, l'osservanza da parte delle società di specifiche disposizioni della parte A del codice Ism per determinate navi o categorie di navi impiegate esclusivamente in viaggi nazionali di uno Stato membro, può derogare in tutto o in parte a tali disposizioni adottando misure che garantiscano un equivalente raggiungimento degli obiettivi del codice. Per tali navi e società esso può stabilire procedure alternative di certificazione e verifica.

(12) È altresì necessario tener conto della direttiva 95/21/Ce del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

(13) Occorre anche tenere conto della direttiva 94/57/Ce del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, per definire gli organismi riconosciuti ai fini del presente regolamento, e della direttiva 98/18/Ce del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, onde stabilire il campo di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.

(14) Le misure necessarie per modificare l'allegato II sono adottate secondo la decisione 1999/468/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(15) Poiché gli scopi del presente regolamento, cioè il rafforzamento della gestione della sicurezza e dell'esercizio in sicurezza delle navi nonché la prevenzione dell'inquinamento da esse prodotto, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono, dunque, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

hanno adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Scopo

Scopo del presente regolamento è il rafforzamento della gestione della sicurezza, dell'esercizio in sicurezza delle navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e della prevenzione dell'inquinamento da esse prodotto, assicurando la conformità al codice Ism da parte delle società che le gestiscono, mediante:

a) l'istituzione, l'attuazione e il corretto mantenimento da parte delle società dei sistemi di gestione della sicurezza sia a bordo sia a terra;

b) il controllo di tali attività da parte delle amministrazioni dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1) "codice Ism": il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (Omi) il 4 novembre 1993 mediante la risoluzione A.741 (18), come modificato dal comitato della sicurezza marittima con la risoluzione Msc.104 (73) del 5 dicembre 2000 e riportato nell'allegato I del presente regolamento nella sua versione aggiornata;

2) "organismo riconosciuto": un organismo riconosciuto in conformità delle disposizioni della direttiva 94/57/Ce;

3) "società": l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilità imposti dal codice Ism;

4) "nave da passeggeri": una nave, inclusa un'unità veloce, che trasporta più di dodici passeggeri o un'unità sommergibile da passeggeri;

5) "passeggero": qualsiasi persona a bordo di una nave che non sia:

a) il comandante o un membro dell'equipaggio o altra persona impiegata od occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi;

b) un bambino di età inferiore a un anno;

6) "unità veloce": un'unità veloce come definita nella regola X/1.2 della Solas nella sua versione aggiornata. Per le unità veloci da passeggeri si applicano le limitazioni di cui all'articolo 2, lettera f), della direttiva 98/18/Ce;

7) "nave da carico": una nave, inclusa un'unità veloce, che non sia una nave da passeggeri;

8) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro o dal porto di qualsiasi altro Stato ad un porto situato fuori di detto Stato o viceversa;

9) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro o da un porto a un altro porto dello stesso Stato membro;

10) "servizio di linea marittimo": una serie di collegamenti effettuati da una nave in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più punti:

a) in base a un orario pubblicato; oppure

b) con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

11) "traghetto da passeggeri ro-ro": una nave da passeggeri marittima come definita al capitolo II-1 della Solas, nella sua versione aggiornata;

12) "unità sommergibile da passeggeri": una nave adibita al trasporto passeggeri che opera principalmente in immersione ed è supportata da un mezzo di appoggio in superficie, ad esempio una nave di superficie o una struttura costiera, per il monitoraggio e per una o più delle seguenti operazioni:

a) ricarica degli accumulatori;

b) ricarica di aria compressa ad alta pressione;

c) ricarica dei sistemi di sopravvivenza;

13) "piattaforma mobile di perforazione": un'unità in grado di essere adibita ad operazioni di perforazione ai fini dell'esplorazione o dello sfruttamento di risorse che si trovano al di sotto del fondo marino, come idrocarburi liquidi o gassosi, zolfo o sale;

14) "stazza lorda": la stazza lorda di una nave determinata in accordo con la convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969 o, per le navi impiegate esclusivamente in viaggi nazionali e la cui stazza lorda non è stata misurata in conformità con detta convenzione, la stazza lorda della nave determinata conformemente ai regolamenti nazionali sulla stazzatura.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti tipi di navi e alle società che le gestiscono:

a) navi da carico e navi da passeggeri battenti bandiera di uno Stato membro, che effettuano viaggi internazionali;

b) navi da carico e navi da passeggeri che effettuano esclusivamente viaggi nazionali, indipendentemente dalla bandiera;

c) navi da carico e navi da passeggeri che operano da o verso porti degli Stati membri, in servizio di linea marittimo, indipendentemente dalla bandiera;

d) piattaforme mobili di perforazione che operano sotto l'autorità di uno Stato membro.

2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di navi né alle società che le gestiscono:

a) navi da guerra e navi destinate al trasporto truppe e altre navi di proprietà od esercite da uno Stato membro ed utilizzate esclusivamente per un servizio governativo non commerciale;

b) navi senza propulsione meccanica, navi di legno di costruzione rudimentale, navi da diporto e imbarcazioni da diporto, salvo che siano o vengano in futuro dotate di equipaggio e trasportino più di dodici passeggeri a fini commerciali;

c) navi da pesca;

d) navi da carico e piattaforme mobili di perforazione aventi stazza lorda inferiore a 500 tonnellate;

e) navi da passeggeri diverse dai traghetti da passeggeri roro, nei tratti di mare delle classi C e D come definite nell'articolo 4 della direttiva 98/18/Ce.

Articolo 4

Conformità

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le società che gestiscono navi rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ottemperino alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 5

Prescrizioni relative alla gestione della sicurezza

Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le società che le gestiscono ottemperano alle prescrizioni della parte A del codice Ism.

Articolo 6

Certificazione e verifica

Ai fini della certificazione e della verifica gli Stati membri ottemperano alle disposizioni della parte B del codice Ism.

Articolo 7

Deroghe

1. Lo Stato membro che giudica difficoltosa nella pratica l'osservanza da parte delle società dei punti 6, 7, 9, 11 e 12 della parte A del codice Ism per determinate navi o per categorie di navi impiegate esclusivamente in viaggi nazionali in tale Stato membro, può derogare in tutto o in parte a dette disposizioni adottando misure che garantiscano un equivalente raggiungimento degli obiettivi del codice.

2. Lo Stato membro può stabilire, per le navi e le società nei cui confronti è stata adottata una deroga ai sensi del paragrafo 1, procedure alternative di certificazione e verifica, se giudica difficoltoso nella pratica applicare le prescrizioni di cui all'articolo 6.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e, se applicabile, al paragrafo 2 si applica la procedura seguente:

a) lo Stato membro notifica alla Commissione la deroga e le misure che intende adottare;

b) se entro sei mesi dalla notifica è deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, che la deroga proposta non è giustificata o che le misure proposte sono insufficienti, detto Stato membro è tenuto a modificare o ad astenersi dall' adottare le disposizioni proposte;

c) lo Stato membro pubblica le misure adottate con un riferimento diretto al paragrafo 1 e, se applicabile, al paragrafo 2.

4. A seguito di una deroga concessa ai sensi del paragrafo 1 e, se applicabile, del paragrafo 2, lo Stato membro interessato rilascia un certificato, in conformità dell'allegato II, parte B, punto 5, secondo comma, indicante le limitazioni operative applicabili.

Articolo 8

Validità, accettazione e riconoscimento dei certificati

1. Il documento di conformità è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio. Il certificato di gestione della sicurezza è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio.

2. In caso di rinnovo del documento di conformità e del certificato di gestione della sicurezza si applicano le pertinenti disposizioni della parte B del codice Ism.

3. Gli Stati membri accettano i documenti di conformità, i documenti di conformità provvisori, i certificati di gestione della sicurezza o i certificati di gestione della sicurezza provvisori rilasciati dall'amministrazione di ogni altro Stato membro o da un organismo riconosciuto che agisce per conto di tale amministrazione.

4. Gli Stati membri accettano i documenti di conformità, i documenti di conformità provvisori, i certificati di gestione della sicurezza e i certificati di gestione della sicurezza provvisori rilasciati da o per conto delle amministrazioni di paesi terzi.

Tuttavia, per le navi che effettuano un servizio di linea marittimo, gli Stati membri interessati verificano, o fanno verificare per loro conto, con ogni mezzo appropriato, che i documenti di conformità, i documenti di conformità provvisori, i certificati di gestione della sicurezza, i certificati di gestione della sicurezza provvisori, rilasciati per conto delle amministrazioni di paesi terzi, siano conformi al codice Ism, salvo che essi siano stati rilasciati dall'amministrazione di uno Stato membro o da un organismo riconosciuto.

Articolo 9

Sanzioni

 

Gli Stati membri stabiliscono le norme concernenti le sanzioni applicabili alle infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10

Relazioni

1. Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione ogni due anni sull'attuazione del presente regolamento.

2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, elabora un modello armonizzato per tali relazioni.

3. La Commissione, con l'ausilio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, prepara entro sei mesi dal ricevimento delle relazioni degli Stati membri una relazione consolidata sull'attuazione del presente regolamento, eventualmente corredata di proposte. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 11

Modifiche

1. Le modifiche del codice Ism possono essere escluse dal campo d'applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (Ce) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato Coss).

2. Ogni modifica all'allegato II è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 12

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato Coss) istituito dall'articolo 3 del regolamento (Ce) n. 2099/2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/Ce è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Abrogazione

1. Il regolamento (Ce) n. 3051/95 è abrogato a decorrere dal 24 marzo 2006.

2. I documenti di conformità provvisori, i certificati di gestione della sicurezza provvisori, i documenti di conformità e i certificati di gestione della sicurezza rilasciati prima del 24 marzo 2006 restano validi fino alla loro scadenza o fino alla loro successiva vidimazione.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le navi da carico e le navi da passeggeri che non sono già tenute a conformarsi al codice Ism, il presente regolamento si applica a decorrere dal 24 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Strasburgo, addì 15 febbraio 2006.

 

Allegati

Allegato I

Regolamento 336/2006/Ce - Allegato 1

Codice internazionale

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 395 KB


Allegato II

Regolamento 366/2006/Ce - Allegato 2

Disposizioni per le amministrazioni - Fino alla Parte II, Sezione 4

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 358 KB


Allegato II

Regolamento 336/2006/Ce - Allegato 2

Disposizioni per le amministrazioni - Sezione 5 - Versione in vigore fino al 7 luglio 2008

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 370 KB


Allegato II

Regolamento 336/2006/Ce - Allegato 2

Disposizioni per le amministrazioni - Sezione 5 - Versione in vigore dal 7 luglio 2008

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 48 KB


 

Note ufficiali

1.

Pubblicato nella Guue 7 dicembre 2004, n. C 302.

2.

Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 2004 (Guue C 102 E del 28.4.2004), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2005 (Guue C 264 E del 25.10.2005) e posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2005.

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