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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Palermo 5 giugno 2006, n. 1398

Autorizzazione paesaggistica - Per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia eolica - Diniego di rilascio - Motivato con generico riferimento alle caratteristiche morfologiche del territorio e sull'affermazione apodittica della incompatibilità del territorio stesso con l'insediamento dell'impianto - Illegittimità

Tar Sicilia

Sentenza 5 giugno 2006, n. 1398

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sede di Palermo,

Sezione seconda,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

ai sensi dell'articolo 9 della l. n. 205/2000

sul ricorso R.G. N. 310/06 proposto da Enel Produzione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Cardi e prof. Sergio Agrifoglio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Palermo, Via Brunetto Latini, n. 34,

 

contro

-l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione, in persona dell'Assessore pro tempore;

-la Soprintendenza BB. CC. AA. di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore;

entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi n. 81, sono domiciliati per legge;

 

per l'annullamento

1) della nota prot. n. 474/P del 26 novembre 2005, ricevuta il 13 dicembre 2005, con cui è stato espresso parere contrario alla richiesta di Enel Green Power realizzazione di di un impianto eolico nei Comuni di Polizzi Generosa e Castellana Sicula, in c.da Susafa Puccia;

 

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione, e la Soprintendenza BB. CC. AA. di Palermo;

Vista la documentazione tutta in atti;

Designato relatore il Consigliere Cosimo Di Paola ;

Uditi alla udienza camerale del 3 marzo 2006 l'avv.to Sergio Agrifoglio per la ricorrente e l'Avv. dello Stato Filippo Bucalo per le Amministrazioni resistenti;

Visto l'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, che consente la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito, prevedendo, altresì, che la motivazione della sentenza possa consistere in un sintetico riferimento ad un precedente conforme;

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la integrità del contraddittorio e la superfluità di ulteriore istruzione;

Ritenuto e considerato:

 

Fatto e diritto

Con il ricorso in esame, l'Enel Produzione s.p.a. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, del quale ha chiesto l'annullamento, previa sospensione e vinte le spese, per i seguenti motivi di diritto;

1)Violazione dell'articolo 146 del Dlgs 42/2004. Eccesso di potere per violazione del D.A. 28/4/2005. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento.

2) Violazione degli articoli 1 e 12 del Dlgs 29/12/2003, n. 387 e dell'articolo 1 della legge 9/1/1991 n.10. Eccesso di potere sotto il profilo della mancata comparazione tra i fini che il vincolo paesaggistico intende tutelare e gli interessi sottesi al progetto da realizzare.

Il ricorso è fondato in relazione all'assorbente profilo afferente la dedotta censura di violazione dell'articolo 146 del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, alla luce del condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale è illegittimo il diniego di nulla osta paesaggistico chiesto per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia eolica, che sia stato motivato facendo genericamente riferimento alle caratteristiche morfologiche del territorio interessato ed affermando apoditticamente l'incompatibilità del territorio stesso con il loro insediamento (in tal senso Tar Sicilia Palermo, Sezione II, 4 febbraio 2005, n. 150 e nello stesso senso anche Sezione I, 28 settembre 2005, n. 1671).

A tale decisione la sezione è pervenuta principalmente sulla base delle seguenti considerazioni: "Nella valutazione di siffatta compatibilità (tra tutela del paesaggio e installazione di impianti eolici), infatti, in un sistema pluralistico quale quello introdotto dalla Costituzione repubblicana, l'amministrazione preposta alla tutela dei valori paesaggistici deve valutare la compatibilità dell'attività autorizzanda rispetto il vincolo, ponendo in comparazione detti valori con gli interessi antagonisti. Nel possibile conflitto fra le esigenze correlate all'esercizio dell'attività imprenditoriale, finalizzata alla produzione (con modalità non inquinanti) di energia elettrica, e quelle sottese alla tutela di valori non economici (come la tutela del paesaggio), l'amministrazione deve, in particolare, ricercare non già il totale sacrificio delle une e la preservazione delle altre secondo una logica meramente inibitoria, ma deve piuttosto, come indicato dalla sentenza della Corte costituzionale 10 luglio 2002, n. 355, ricercare una soluzione necessariamente comparativa della dialettica fra le esigenze dell'impresa e quelle afferenti valori non economici, tutte rilevanti in sede di esercizio del potere amministrativo di autorizzazione alla realizzazione di attività imprenditoriali. Il che non esclude che l'esito finale del giudizio comparativo privilegi il valore paesaggistico: ma solo all'esito di una ragionevole ponderazione, alla stregua di un canone di proporzionalità (sul quale Consiglio di Stato, V, 18 febbraio 1992, n. 132) fra valore di tutela e intensità del vincolo (e della conseguente compressione dell'interesse antagonista) rispetto alla specifica attività considerata, e non già per una scontata prevalenza del primo" (in tal senso Tar Sicilia Palermo, Sezione II, 4 febbraio 2005, n. 150).

Nella specie, il provvedimento impugnato ha espresso parere contrario alla realizzazione del progetto di impianto eolico, nella versione riproposta dalla ricorrente, con riduzione da 55 a 37 aerogeneratori, in conformità alle direttive espresse dall'Assessorato T.A. con D.A. 28 aprile 2005, sulla base delle considerazioni che qui di seguito si sintetizzano :

— "L'area interessata dalle opere ricade nell'ambito 7 ' Catena settentrionale Monti delle Madonie' delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale…" dichiarato di eccezionale interesse paesaggistico con decreto dell'Assessore ai BB.CC.AA. n.5479/1996;

— "Il territorio in cui ricade il vincolo…rappresenta un contesto ambientale di grande interesse dal punto di vista archeologico, antropologico e paesaggistico. Recenti studi archeologici hanno segnalato con certezza la presenza di alcuni siti di età greco-romana e medievale ";

— …" anche il territorio limitrofo all'area interessata dagli interventi progettuali risulta caratterizzato da un elevato interesse archeologico come la contrada Susafa… ";

— Segue un passo, interamente riportato, delle valutazioni contenute del predetto decreto di vincolo, circa l'importanza paesaggistica e storica che riveste l'area.

— Conclude la motivazione, rilevando che "Da quanto sopra riportato, nonostante l'attuale riproposizione progettuale preveda una riduzione del numero degli aerogeneratori …valutato che sostanzialmente gli interventi interessano, comunque, siti legati alla presenza delle emergenze archeologiche, etnoantropologiche ed ambientali, si riconfermano tutte le considerazioni e i giudizi nel merito delle valenze culturali e paesistiche che connotano il territorio in questione…"

Trattasi, a ben vedere, di motivazione basata su un generico riferimento alle caratteristiche morfologiche del territorio e sull'affermazione apodittica della incompatibilità del territorio stesso con l'insediamento dell'impianto in questione.

Ne deriva che il ricorso è fondato in relazione al denunciato profilo di censura e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Vanno fatte salve, ovviamente, le ulteriori determinazioni di competenza dell'Amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti.

Condanna la Soprintendenza BB.CC. e AA. di Palermo alla rifusione delle spese del giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento/00), oltre Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 3 marzo 2006, con l'intervento dei Signori Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 5 giugno 2006

 

 

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