Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

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Consiglio dei Ministri

Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

(Gu 21 settembre 2011 n. 220)

Disposizioni complementari al Codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° settembre 2011;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a)  Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del Codice di procedura civile;

b)  Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del Codice di procedura civile;

c)  Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del Codice di procedura civile.

Articolo 2

Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del Codice di procedura civile.

2. L'ordinanza prevista dall'articolo 423, secondo comma, del Codice di procedura civile può essere concessa su istanza di ciascuna parte.

3. L'articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna delle parti.

4. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dall'articolo 421, secondo comma, del Codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal Codice civile.

Articolo 3

Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del Codice di procedura civile.

2. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del Codice di procedura civile il presidente del collegio designa il Giudice relatore. Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando è competente la corte di appello in primo grado il procedimento è regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del Codice di procedura civile.

Articolo 4

Mutamento del rito

1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il Giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.

2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal Giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il Giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del Codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

4. Quando dichiara la propria incompetenza, il Giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al Giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto.

5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

Articolo 5

Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato

1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il Giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.

Capo II

Delle controversie regolate dal rito del lavoro

Articolo 6

Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione

1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'opposizione si propone davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al Giudice di pace.

4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

a)  di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b)  di previdenza e assistenza obbligatoria;

c)  di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

d)  di igiene degli alimenti e delle bevande;

e)  valutaria;

f)  di antiriciclaggio.

5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

a)  se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;

b)  quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;

c)  quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del Codice di procedura civile il Giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.

10. Alla prima udienza, il Giudice:

a)  quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;

b)  quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.

11. Il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il Giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al Giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del Codice di procedura civile.

13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Articolo 7

Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della strada

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'opposizione si propone davanti al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'Anas; spetta a Regioni, Province e Comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del Codice di procedura civile il Giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.

8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

9. Alla prima udienza, il Giudice:

a)  nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;

b)  quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.

10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il Giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del Codice di procedura civile.

11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il Giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

12. Quando rigetta l'opposizione, il Giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

 

(omissis)

Capo III

Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione

(omissis)

Articolo 29

Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità

1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.

3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. Il ricorso è notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. Il ricorso è notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità.

(omissis)

 

Capo V

Disposizioni finali ed abrogazioni

 

(omissis)

Articolo 34

Modificazioni e abrogazioni

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo 22, il primo comma è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150."; b)  all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati; c)  gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.

2. All'articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le parole: "in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.".

(omissis)

4. All'articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

(omissis)

37. All'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.";

b)  i commi dal 2 al 4 sono abrogati.

(omissis)

Articolo 35

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 36

Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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