Rifiuti

Documentazione Complementare

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Documento Conferenza delle Regioni 5 maggio 2011

Discariche - Problematiche riscontrate all'attuazione del Dm 27 settembre 2010

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Documento 5 maggio 2011, n. 11/64/CR7a/C5

Smaltimento dei rifiuti e ulteriori aspetti interpretativi relativi alle problematiche riscontrate nell'attuazione del decreto ministeriale 27 settembre 2010, recante "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" che sostituisce il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto 2005

PROBLEMATICHE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

 

Premessa

L'applicazione della normativa in materia di rifiuti ha creato una serie di criticità tecniche che le Regioni stanno affrontando un maniera congiunta, e per la risoluzione delle quali è stato ripetutamente chiesto fin dal 2009 un tavolo tecnico al Ministero dell'ambiente sia in sede di Conferenza Stato Regioni che in sede di Conferenza Unificata, come evidenziato nei pareri espressi riguardanti tre disposizioni nazionali. [Schema di decreto ministeriale "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/Ce e schema di decreto ministeriale "Disciplina dei tempi e delle modalità attuative della gestione degli pneumatici fuori uso"].

 

Il Ministero dell'ambiente in tali circostanze aveva condiviso l'opportunità di un confronto tecnico, che però non è stato ancora attivato, e pertanto in questa sede se ne sollecita l'avvio, sia allo scopo di rendere partecipe il Ministero competente in merito alle problematiche ancora aperte, sia a scopo propositivo, delineando possibili soluzioni da applicare in attesa della condivisione con il Ministero stesso.

 

1. Esclusione della verifica del parametro DOC nel conferimento di rifiuti non pericolosi in discarica

 

In riferimento all'esclusione della verifica del DOC, possibilità contenuta all'asterisco (*) in calce alla Tabella 5 del Dm 27/09/2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", ed in particolare alla lettera a), occorre definire il significato e le modalità operative con cui valutare la frase " ... purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica".

 

Si ritiene che le fasi depurative necessarie a garantire la riduzione dell'attività biologica dei fanghi per siano le seguenti:

A. ossidazione biologica dei reflui seguita da stabilizzazione aerobica dei fanghi;

B. ossidazionebiologicadeirefluiseguitadadigestioneanaerobicadeifanghi.

 

Quindi, salvo diversa interpretazione ministeriale, si ritiene che l'esclusione della verifica del DOC possa essere applicata qualora i fanghi siano stati sottoposti alle fasi depurative A o B sopra evidenziate.

 

Si precisa infine che l'attività biologica può anche essere misurata attraverso l'Indice di Respirazione Dinamico.

 

2. Definizione di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi

 

Il Dm 27/09/2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" non contiene criteri omogenei volti a definire i rifiuti pericolosi in qualità di "stabili e non reattivi": conseguenza di ciò è la reale difficoltà di avere a disposizione elementi di chiarezza su come individuare e gestire questi particolari rifiuti, conferibili in discariche per rifiuti non pericolosi. Dopo ampia discussione si concorda sulla seguenti considerazioni:

 

o si ritiene opportuno confermare la possibilità di conferire nelle discariche per rifiuti non pericolosi nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 6, comma 4, del Dm 27 settembre 2010 anche i rifiuti pericolosi riconducibili a codici CeR di capitoli diversi dal 19;

 

o si ritiene opportuno prevedere che l'accertamento della stabilità e non reattività dei rifiuti pericolosi avvenga utilizzando specifici test, atti a valutare in modo corretto il rilascio a lungo termine di contaminanti dai rifiuti e verificare il rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 5a del Dm 27/09/2010;

 

o si ritiene opportuno valutare anche la stabilità fisica e la capacità di carico dei rifiuti, per la valutazione dei quali è possibile riferirsi ai criteri di accettazione inglesi "WAC".

 

3. Procedure da adottare per la corretta classificazione dei rifiuti caratterizzati da pH estremi ( quali le scorie di incenerimento)

Le scorie da incenerimento potrebbero essere classificate tra i rifiuti pericolosi in quanto sono caratterizzati da PH estremo, quindi per dimostrare la loro non pericolosità è necessario effettuare un percorso analitico molto complesso.

 

In attesa di un pronunciamento dei Ministeri competenti ai fini di classificare NON pericolosi i rifiuti caratterizzati da PH estremi, si propone di utilizzare il metodo condiviso consigliato dall'Istituto Superiore di Sanità.

 

Si sottolinea che lo smaltimento delle scorie di incenerimento, qualora classificate come rifiuto pericolosi, comporta le ricerca di nuovi siti e la realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi attualmente non disponibili.

 

4. Definizione di rifiuto pericoloso di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b) del Dlgs 152/2006 e s.m.i.

In relazione alla modifica della definizione di rifiuto pericoloso introdotta con il Dlgs 205/2010, e visto il punto 3.4 dell'introduzione dell'allegato D al Dlgs 152/06, si ritiene che siano da considerarsi pericolosi esclusivamente i rifiuti che nei capitoli dell'elenco risultano contrassegnati da asterisco. Pertanto si ritiene che le caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I della parte quarta del Dlgs 152/06 debbano essere valutate solo per i rifiuti identificati come pericolosi mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose (ovvero i rifiuti connotati da voce a specchio).

 

5. Presenza di microinquinanti organici in fanghi ed ammendanti compostati destinati all'utilizzazione agricola

Occorre che il ministero definisca la metodica per verificare la presenza nei fanghi e nel compost di microinquinanti organici (tra cui gli Idrocarburi Policiclici Aromatici), ed i relativi limiti di concentrazione, in quanto i test attualmente utilizzati rischiano di attribuire ai fanghi ed al compost valori elevati di idrocarburi, senza discriminarne l'origine. Ciò conferisce a compost e fanghi un forte elemento di tossicità, evidentemente non giustificato da una effettiva presenza di tali sostanze in tali materiali.

 

6. Classificazione di rifiuto quale ecotossico

Risulta necessario che il Ministero dell'ambiente individui con apposito decreto i criteri e metodi per valutare l'ecotossicità dei rifiuti. Allo stato attuale, pur in presenza di un parere dell'ISS relativo alle frasi di rischio in ambiente acquatico (da R 50 a R 53), non si hanno disposizioni sulle metodologie da applicare per valutare l'ecotossicità in ambiente terrestre (frasi di rischio da R 54 a R 58): l'attenzione alla valutazione di questo punto è dettata dalle notevoli ripercussioni che avranno queste metodologie e relative disposizioni, soprattutto su rifiuti quali il "car-fluff" e le scorie di incenerimento.

 

7. Disciplina sanitaria ed ambientale relativa alle attività di produzione di biogas ed ammendante compostato condotte presso imprese non agricole che utilizzano stallatico e materie fecali: Regoalmento 1069/2009 e Direttiva 98/2008/Ce

 

Con l'entrata in vigore il 4 marzo 2011 del Regolamento 1069/2009, le attività di produzione di biogas ed ammendante compostato condotte presso imprese non agricole che utilizzano stallatico e materie fecali risultano sottoposte sia alla disciplina sanitaria di cui ai Regolamenti n° 1069/2009, sia alla disciplina ambientale di cui al Dlgs 152/2006, parte IV, che ha recepito la Direttiva 2008/98/Ce.

 

Al fine di evitare una duplicazione delle procedure che interessano la medesima attività (sia essa la produzione di biogas ovvero la produzione di fertilizzante denominato ammendante compostato) utilizzando lo stallatico, le Regioni chiedono al Ministero dell'ambiente di farsi promotore di una azione di coinvolgimento nei confronti degli altri Ministeri competenti (Salute, Agricoltura, Sviluppo Economico e Politiche Comunitarie) nonché della Commissione Europea, per trovare una soluzione operativa che semplifichi gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese non agricole che utilizzano stallatico e materie fecali per la produzione di biogas ed ammendante compostato.

 

Il perdurare di questa situazione rischia di pregiudicare fortemente un settore di attività produttiva avente importanza strategica in diversi comparti economici, e che risulta particolarmente rilevante nelle aree ad alta densità zootecnica.

 

In sintesi

Per i punti 1, 2, 3 e 4 è stata individuata una soluzione condivisa tra le Regioni, che verrà trasmessa per opportuna conoscenza al Ministero dell'ambiente, mentre per i punti 5, 6 e 7 è necessario l'apertura di un tavolo di confronto con il Ministero dell'ambiente.

 

Roma, 5 maggio 2011

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