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Dm Sviluppo economico 2 agosto 2011

Aggiornamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale

Ultima versione disponibile al 05/12/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 2 agosto 2011

(Gu 23 agosto 2011 n. 195)

Aggiornamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

IL Ministro dello sviluppo economico

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, stabilisce che l'attività d'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che le importazioni di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea sono soggette a comunicazione;

Visto il decreto 27 marzo 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativo alla determinazione dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2001;

Visto il decreto 23 marzo 2005 del Ministro delle attività produttive, relativo alla semplificazione di adempimenti relativi alla comunicazione dei prezzi del gas, alla determinazione dello stoccaggio minerario e alle autorizzazioni per l'importazione del gas naturale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativo all'attuazione delle direttive 2009/72/Ce, 2009/73/Ce e 2008/92/Ce, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/Ce e 2003/55/Ce, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011;

Visto l'articolo 28 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativo a semplificazioni delle norme sull'attività di importazione di gas naturale;

Ritenuto necessario rivedere quanto stabilito nei decreti ministeriali sopra citati, in relazione a quanto stabilito nel decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

Decreta:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. L'attività di importazione di gas naturale relativa a contratti di durata superiore ad un anno, prodotto in Paesi sia appartenenti all'Unione europea, sia non appartenenti all'Unione europea, effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di rigassificazione di Gnl, nonché mediante carri bombolai o di autocisterne di gas naturale liquefatto, è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: Ministero).

2. L'attività di importazione di gas naturale di cui al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore a un anno, è soggetta a comunicazione, da inviare trenta giorni prima del suo inizio al Ministero e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, unitamente agli elementi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e al certificato camerale del soggetto importatore, ove questo non sia già in possesso del Ministero. Con successiva circolare della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche saranno indicate le modalità per l'invio per via informatica di detta comunicazione.

3. Il presente decreto stabilisce altresì i criteri in base ai quali, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'importazione di gas, o in relazione alle comunicazioni di cui al comma 2, il Ministero, in relazione ad ogni singola importazione, verifica:

a) il possesso da parte del soggetto richiedente di capacità tecniche e finanziarie adeguate al progetto d'importazione;

b) le informazioni e garanzie circa la provenienza del gas naturale;

c) l'affidabilità dell'approvvigionamento e del sistema di trasporto estero utilizzato;

d) la disponibilità di stoccaggio strategico.

4. Per i contratti di importazione di durata non superiore a un anno, non sono richieste le garanzie finanziarie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto 23 maggio 2000, n. 164, e il soggetto importatore non è tenuto a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto.

Articolo 2

Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione o della comunicazione

1. La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale e firmata dal legale rappresentante della società richiedente, deve essere presentata al Ministero almeno tre mesi prima dell'inizio dell'importazione, corredata della seguente documentazione e di quella di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente l'autorizzazione:

a) termini temporali del contratto di importazione, possibili estensioni in esso previste e data in cui si è sottoscritto o si prevede di sottoscrivere lo stesso;

b) quantità contrattuali annuali, mensili e giornaliere, espresse sia in GJ che in Smc, previste dal contratto, comprensive delle possibilità di modulazione annuale e stagionale;

c) caratteristiche fisico-chimiche del gas da importare;

d) indicazione del Paese dove il gas è stato prodotto e dei gasdotti di trasporto all'estero e dei terminali di Gnl di liquefazione e di rigassificazione utilizzati;

e) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema italiano del gas.

2. Copia della domanda e della documentazione di cui al comma 1 è inviata contestualmente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Articolo 3

Capacità tecniche e finanziarie

1. Per quanto riguarda la capacità tecnica il soggetto richiedente l'autorizzazione deve fornire copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede in Italia, o statuto e atto costitutivo in traduzione giurata, e specifica dei legali rappresentanti e relative deleghe, nel caso di società aventi sede all'estero. Dall'oggetto sociale deve risultare tra le attività del richiedente quella d'importazione di gas naturale. Inoltre deve essere fornita la struttura organizzativa del richiedente, l'elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane, l'elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di nuove società potranno essere forniti elementi relativi alla struttura societaria precedente o del gruppo societario d'appartenenza.

2. Per quanto riguarda le capacità finanziarie il soggetto richiedente l'autorizzazione deve presentare copia dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti l'effettiva capacità di condurre l'iniziativa e in particolare di poter finanziare l'approvvigionamento previsto di gas naturale per un periodo minimo di tre mesi. In caso contrario dovranno essere fornite opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da altre società controllanti o collegate con la società richiedente o mediante dichiarazioni di affidabilità da parte di una primaria banca.

Articolo 4

Provenienza del gas naturale

1. Il soggetto importatore deve fornire una dichiarazione che attesti il Paese o i Paesi dove il gas naturale è stato prodotto, specificando i dati del soggetto produttore e, ove possibile, le relative aree di produzione, nonché produrre una certificazione attestante la qualità del gas da importare.

2. Nel caso di acquisto da un intermediario grossista, oltre ai dati del contratto del soggetto importatore con detto intermediario, deve essere fornita analoga dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultimo, relativa alla provenienza del gas fornito. Nel caso di più intermediari, la documentazione fornita deve comunque consentire di individuare il soggetto o i soggetti produttori.

3. Nel caso di acquisto da un nodo di interscambio (hub) deve essere fornita la documentazione attestante la composizione media nell'anno precedente della provenienza del gas dai vari Paesi di produzione.

Articolo 5

Affidabilità dell'approvvigionamento e del sistema di trasporto

1. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve fornire una dichiarazione del fornitore interessato relativa all'impegno e alla garanzia della fornitura per tutto il periodo previsto per la fornitura stessa.

2. Nel caso di acquisto da un intermediario grossista deve essere fornita una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultimo attestante analoghi dati sull'affidabilità nel tempo della fornitura stessa.

3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve fornire una dichiarazione contenente i dati rilevanti sul contratto o sugli accordi intercorsi con le società di trasporto interessate al di fuori del territorio nazionale, ivi comprese le relative capacità impegnate, e comprovante l'effettiva garanzia di poter accedere al trasporto della quantità di gas in questione per tutto il periodo interessato.

4. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve fornire, in relazione ai contratti di fornitura e trasporto, i dati rilevanti, ivi comprese le informazioni di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a), b), c) e d) del decreto 23 maggio 2000, n. 164, nonché specifiche informazioni relative all'esistenza di qualunque tipo di vincolo, contrattuale o di altra natura, relativo alla fornitura o al trasporto del gas, che possa comportare effetti qualitativi o quantitativi sul sistema italiano del gas.

Articolo 6

Disponibilità di stoccaggio di modulazione e strategico

1. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve fornire una dichiarazione contenente i dati rilevanti sul contratto o sugli accordi intercorsi con le società titolari di concessioni di stoccaggio nel territorio nazionale, comprovante l'effettiva garanzia di poter disporre di una modulazione stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle quantità importate giornaliere nel periodo di punta in misura non inferiore al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base annua. Il valore di cui sopra, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, può essere ridotto o annullato, con decreto del Ministero, in funzione delle condizioni di sicurezza e flessibilità del sistema del gas naturale.

2. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve fornire una dichiarazione contenente i dati rilevanti sul contratto o sugli accordi intercorsi con le società titolari di concessioni di stoccaggio nel territorio nazionale, comprovante il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificati dal comma 11-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, introdotto dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Nel caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, resta sospeso fino al ricevimento dei dati o delle informazioni integrativi richiesti.

2. Le autorizzazioni alle importazioni di gas naturale sono trasmesse, oltre che al richiedente, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'impresa maggiore di trasporto e alla Agenzia delle dogane competente. Il Ministero pubblica periodicamente sul suo sito internet l'elenco dei soggetti importatori con una sintesi dei relativi dati.

3. Le autorizzazioni all'importazione possono essere revocate in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati o qualora il richiedente non comunichi entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione l'avvenuto perfezionamento dei contratti relativi alla fornitura di gas e alla disponibilità delle capacità di trasporto all'estero e di stoccaggio strategico previste, salvo giustificate motivazioni tempestivamente comunicate al Ministero.

4. La revoca di una autorizzazione all'importazione costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di tre anni, di nuove autorizzazioni all'importazione allo stesso soggetto e a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.

3. I soggetti importatori di gas naturale sono tenuti a comunicare mensilmente al Ministero i dati sulle importazioni effettuate, specificando i Paesi di produzione del gas naturale. Nel caso di acquisto da un nodo di interscambio (hub) deve essere fornita la composizione media nell'anno precedente della provenienza del gas dai vari Paesi di produzione.

5. Ai sensi dell'articolo 28, comma 8, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 92, nel caso una impresa eserciti l'attività importazione di gas in assenza di autorizzazione, per contratti pluriennali, o di comunicazione, per contratti di durata non superiore a un anno, è soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. In caso di reiterazione a detta impresa può essere negato il rilascio di nuove autorizzazioni all'importazione.

6. Il decreto ministeriale 27 marzo 2001 e gli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 23 marzo 2005, citati nelle premesse, sono abrogati.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero.

Roma, 2 agosto 2011.

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