Dl 1° luglio 2011, n. 94
Regione Campania - Disposizioni urgenti in tema di rifiuti solidi urbani
Il titolo del provvedimento è stato così rettificato con comunicato pubblicato sulla Gu del 4 luglio 2011, n. 153.
Il titolo originariamente pubblicato sulla Gu del 1° luglio era il seguente: "Disposizioni urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella Regione Campania".
Abrogato da:
Comunicato 31 agosto 2011 (01/07/2011)
Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 01/07/2011
Consiglio dei Ministri
Decreto-legge 1° luglio 2011, n. 94
(Gu 1° luglio 2011 n. L 151)
Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella Regione Campania
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che il permanere di una situazione di elevata criticità dei rifiuti nel territorio della Regione Campania impone di definire con urgenza misure atte ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani senza soluzione di continuità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1
1. In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella Regione Campania, fino al 31 dicembre 2011 i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della Regione Campania possono essere smaltiti in deroga al divieto disposto dall'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed alle procedure di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n.1. È comunque sempre richiesto il nulla osta della Regione di destinazione.
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo periodo, la parola: "delle" è sostituita dalla seguente: "di"; dopo le parole: "al patrimonio pubblico"sono inserite le seguenti: ", nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti,"; dopo le parole: "carriera prefettizia" sono inserite le seguenti: ", anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonchéoperando con i poteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico degli stessi enti, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nei rispettivi bilanci".
3. In attuazione del principio comunitario della prossimità in sede di smaltimento dei rifiuti, i trasferimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 hanno come destinazione prioritaria gli impianti ubicati nelle Regioni limitrofe alla Campania.
Articolo 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì1° luglio 2011