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Documento Wwf Italia maggio 2000

Proposte di emendamenti al Ddl AS4337 sulla repressione dell'abusivismo edilizio

World wildlife fund (Wwf Italia)

Proposte di emendamenti al Ddl AS4337

 

Il Wwf-Italia, su delibera unanime del Consiglio nazionale, rileva una forte discrepanza tra le finalità dichiarate dal Disegno di Legge in oggetto e le conseguenze reali e concrete che questo potrebbe produrre qualora dovesse essere approvato integralmente il testo proposto dal Governo.

Non v'è alcun dubbio sul fatto che oggi, a fronte di una normativa chiara ed inequivocabile vigente in materia di abusivismo edilizio, ci sia una gravissima situazione di impasse. Il fenomeno dell'abusivismo, sebbene rallentato, non s'è fermato; inoltre non si procede con la necessaria e dovuta tempestività nei confronti degli abusi insanabili. Esistono a tale proposito pesantissime responsabilità politiche, soprattutto per quei Sindaci che non sono stati sufficientemente garanti degli interventi che sono a tutti gli effetti un obbligo di legge. Se dunque il Wwf condivide le intenzioni dichiarate dal Governo ("rafforzamento delle condizioni per un'efficace repressione degli abusi"), ritiene che l'applicazione pratica di alcune disposizioni previste dal disegno di legge in oggetto porterebbe, nei fatti, ad un pericoloso rallentamento (se non addirittura al blocco) di decine di migliaia di interventi già oggi pienamente eseguibili.

Sussiste una significativa divergenza di vedute tra i principi ispiratori del provvedimento in esame e la visione del Wwf Italia sull'attuale situazione giuridico — normativa in materia di demolizioni delle opere abusive.

Questo aspetto, che va considerato come pregiudiziale, è relativo a concetti di fondo di natura tecnico/giuridica prima ancora che politica. Il Wwf infatti non concorda su una considerazione di fondo che sembra ispirare l'intero disegno di legge del Governo e cioè che la vigente situazione normativa sia insufficiente oltre che inapplicabile per vizi genetici e strutturali degli impianti di legge. Da tale presunta difficoltà si trae il convincimento della necessità di nuove norme che facilitino le attività di demolizione, che oggi non verrebbero attuate a causa delle presunte difficoltà normative.

Il Wwf, come già ripetutamente detto pubblicamente, esprime un opinione favorevole su qualunque strumento o norma che aumenti l'incisività e la tempestività degli interventi che devono essere posti in essere, a patto però che si dimostri che le norme proposte non entrino in contraddizione con i principi giuridici e nell'applicazione pratica siano idonee ad ottenere questo obiettivo. A nostro parere non solo il giudizio che dev'essere dato sulla normativa vigente dev'essere più attento (e non deve sovrapporre i piani dell'applicazione giuridica a quelli dell'applicazione amministrativa e politica, cioè quello che si può fare con ciò che non si vuole fare).

Premessa questa necessaria chiarificazione sul posizionamento preliminare del Wwf-Italia, pur tuttavia l'Associazione, in via subordinata, non intende restare estranea al dibattito tecnico/politico in corso senza una interlocuazione di contributi ed idee. E dunque presentiamo, fermo restando i principi antitetici generali di fondo, una serie di proposte di emendamenti — nella speranza che trovino accoglimento — finalizzati ad esaminare analiticamente il testo del disegno di legge, anche per evitare che si modifichino procedure già esistenti, che potenzialmente potrebbero funzionare, per sostituirle con procedure che potrebbero essere facilmente impugnate se non addirittura risultare più garantiste per gli abusivi.

 

Maurizio Santoloci

Vice Presidente Wwf Italia

 

Disegno di legge "Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbrai o1985, n. 47" (A.S. 4337)

 

Proposte di emendamenti

 

Capo I

Repressione dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alle aree soggette a vincoli di tutela, e norme per il recupero ambientale

 

Articolo 1

Ambito di applicazione

Per una migliore e più rapida comprensione dell'ambito d'applicazione del Capo I, si suggerisce di specificare le norme cui fanno riferimento gli artt. 32 e 33 della L. 28.2.1985, n. 47 (L. 1089/1939, L 1497/1939, L. 431/1985) , tenendo anche presente che queste sono ora confluite, con modifiche, nel Decreto Legislativo 29.10.1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'Articolo'1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352".

Sostituire da "(…) di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni (…) " con " (…) di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939 n. 1497, 8 agosto 1985, n. 431 così come modificate dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (…)".

Alle parole "(…) misure sanzionatorie previste dalla citata L. n. 47 del 1985." aggiungere le parole "Si applicano altresì alle opere abusive per le quali sia stata emanata sentenza di condanna e/o patteggiamento che dispone la demolizione, non eseguite".

 

Articolo 2

Definizioni

Comma 1, lett. a) sopprimere da: "Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 5 (…) " fino a "(…) sul quale è stato eseguito l'intervento abusivo".

 

Articolo 3

Procedure

Comma 1°: non risulta chiara la ragione per la quale, laddove le aree risultino sottoposte a "vincoli di tutela" l'acquisizione debba avvenire a favore della specifica amministrazione preposta (tra l'altro, nel caso più importante, quello del vincolo paesaggistico ex L. 431/85, l'"amministrazione" sarebbe lo Stato, la Regione delegata o, nelle regioni che hanno subdelegato le competenze in materia di autorizzazioni paesaggistiche ai comuni, a questi ultimi?). La specificazione, oltretutto, appare inutile, giacchè in base al precedente art 1 questo Capo della legge riguarda esclusivamente gli abusi edilizi verificatisi in aree vincolate.

Ancor meno si comprende perché, nel caso (frequente) di compresenza di più vincoli, l'acquisizione debba avvenire a favore del Comune. Sarebbe forse più semplice ed efficace (ricordando che qui si parla comunque di aree vincolate) stabilire che l'acquisizione avvenga a favore dello Stato. Ciò comporterebbe tuttavia la necessità di modificare anche gli articoli successivi (ad es. l'Articolo 8, comma 1° lett. d); si potrebbe viceversa stabilire che l'acquisizione avviene in tutti i casi a favore dei Comuni, semprechè ciò sia ritenuto corrispondere a necessità di snellezza e decentramento amministrativo e non sia incompatibile con gli interessi tutelati con il vincolo che, in alcuni casi specifici, potrebbero richiedere la gestione da parte di un organo centrale.

Articolo 3

Comma 1: sopprimere le parole "(…) ovvero , nel caso di presenza di vincoli di tutela a favore dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo (…)" e le parole "In caso di presenza di più vincoli, l'acquisizione è effettuata a favore dell'amministrazione comunale"

Sostituire le parole " (…) a favore dell'amministrazione competente." Con le parole" (…)a favore del patrimonio dello Stato".

Sostituire le parole "(…) comma 1, lettera a) "con le parole "comma 1, lettera d)"

(21° rigo del medesimo comma 3; si tratta palesemente di mero errore materiale).

Al successivo rigo 31°, sostituire la dizione "il Presidente della Giunta regionale" con "questi" (vale a dire il Prefetto).

Ai successivi righi 37 e 38, sostituire le parole " (…) .nelle ipotesi previste al comma 1" con le parole "per quanto di loro competenza, a seconda dei vincoli che risultano essere stati violati".

Articolo 3, comma 4

Sostituire (righi 14° e 36°) l espressione "il Presidente della Giunta regionale" con "il Prefetto".

 

Articolo 4

Esecuzione delle demolizioni

Comma 1, sostituire le parole "dell'elenco" con le parole "degli elenchi".

Comma 4, sostituire le parole "(… ) per finalità di interesse pubblico" con le parole "(…) " Per finalità pubbliche conformi alla natura e ai contenuti del vincolo ".

Sarebbe preferibile stabilire che le aree acquisite, una volta effettuate le demolizioni, possono essere utilizzate "Per finalità pubbliche conformi alla natura e ai contenuti del vincolo", e non invece genericamente "…di interesse pubblico…". Tale dizione — specie dopo le allarmanti interpretazioni circa quel che è o non è di "interesse" pubblico avvenute in regioni come ad es. la Puglia — potrebbe aprire la strada a nuove speculazioni sulle aree di risulta, a tutto vantaggio di imprenditori bene organizzati che magari, dopo lo "sfratto" dei piccoli abusivi, potrebbero perfino attingere a contributi pubblici delle UE o del CIPE, e magari ricevere le opere di urbanizzazione a spese del comune.

Comma 5 , sopprimere

 

Articolo 5

Uso temporaneo delle abitazioni abusive acquisite

Sostituire con il seguente

1. Entro 30 giorni dalla notifica del trasferimento di proprietà di cui all'Articolo 3 comma 1°, il responsabile dell'abuso che abiti in via esclusiva nel manufatto medesimo può — sotto la propria responsabilità in caso di dichiarazione falsa o incompleta — inoltrare una memoria difensiva al Sindaco. Questi, coadiuvato dal Dirigente o dal Responsabile del servizio, ed avvalendosi di tutti i mezzi a sua disposizione, tra i quali il Nucleo di controllo del territorio di cui al successivo Articolo 8, entro 60 giorni dal ricevimento della memoria, accerta se il responsabile dell'abuso si trovi nelle seguenti condizioni:

a) abbia terminato i lavori, ed iniziato ad abitare l'immobile abusivo entro e non oltre il 31/12/1993;

b) abiti personalmente e stabilmente il manufatto abusivo, e sia residente nel Comune;

c) non sia proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di altra abitazione nel territorio nazionale, e non lo siano i componenti del suo nucleo familiare, ai sensi di …;

d) abbia realizzato il manufatto abusivo su un'area della quale aveva legittimo possesso, comunque con esclusione assoluta delle aree demaniali e di uso civico;

e) non abbia realizzato nel medesimo fabbricato — né lo abbiano fatto i membri del suo nucleo familiare — appartamenti o vani destinati ad attività extraresidenziali (commerciali, turistiche, alberghiere.), e che gli stessi non abbiano venduto o affittato a terzi per scopo di lucro parti dell'immobile;

f) il suo reddito, e quello del suo nucleo familiare, non siano superiori a quello stabilito dalle leggi per l assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

g) non sia già stato sanzionato in sede amministrativa o penale per altre costruzioni abusive, e che non lo siano stati i componenti del suo nucleo familiare;

2. Il Sindaco, accertata la contemporanea esistenza dei suddetti requisiti, trasmette al Prefetto una relazione, controfirmata dal Responsabile del servizio o dal Dirigente i quali sono a tutti gli effetti corresponsabili di quanto in essa attestato, insieme con gli agenti e i funzionari che hanno espletato gli accertamenti.

Il Prefetto — sentite le amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli e gli Enti Parco per le opere ricadenti in aree protette nazionali e regionali, e svolte in caso di dubbio ulteriori indagini — sospende l'esecuzione della demolizione per il termine massimo di due anni non prorogabili, al termine del quale emette ordinanza di sgombro che costituisce titolo esecutivo e provvede direttamente alla demolizione.

(Ove entro tale lasso di tempo non sia materialmente possibile per il Comune assegnare un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il Prefetto può fare ricorso a poteri straordinari — anche in deroga alle normative vigenti — per sistemare temporaneamente il responsabile dell'abuso e i membri del suo nucleo familiare in alloggi inutilizzati requisiti o in strutture precarie (prefabbricati), similmente a quanto avviene in caso di calamità naturali, avvalendosi anche dei mezzi e delle strutture della Protezione Civile) .

3. L'uso temporaneo del manufatto abusivo avviene a titolo gratuito, e non obbliga le amministrazioni all'esecuzione di opere di urbanizzazione, restando vietata l' erogazione dei pubblici servizi a norma dei successivi articoli.

Si ritiene che l'uso temporaneo debba essere concesso comunque a titolo gratuito, non essendo opportuno che lo Stato riceva un'indennità dal responsabile di un illecito penale.

4) Il responsabile dell'abuso, qualora dimostri di essere nella condizione prevista dal comma 1° lett. f) del presente articolo, può beneficiare del contributo a carico del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'Articolo 11 della legge 9/12/1998 n° 431, secondo l'entità e le modalità di erogazione dei contributi stabilite dal Comune.

6) Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere abusive per le quali sia stata emanata sentenza di condanna e/o patteggiamento che dispone la demolizione, ancorchè non eseguite.

 

Articolo 6

Programmi di intervento

Sostituire con il seguente

1. Entro il termine massimo di uso temporaneo dei manufatti abusivi, l'amministrazione comunale predispone, ai fini dell'attivazione delle richieste di finanziamento, un piano di intervento per l' assegnazione delle abitazioni necessarie per soddisfare le eventuali esigenze abitative aggiuntive determinate dall'applicazione della presente legge.

2. Il Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'Articolo 59, comma 1° lett. c) del decreto legislativo 31/3/1998 n° 112 concorre, unitamente alle Regioni e agli EE.LL., alla elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica per risolvere eventuali problemi abitativi determinati dall'applicazione della presente legge. Detti programmi sono basati esclusivamente sull'acquisizione ed il riuso di abitazioni esistenti, e solo qualora si dimostri che esse sono insufficienti per soddisfare le obiettive necessità può essere prevista la realizzazione di nuovi complessi di edilizia economica e popolare. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro dei LL.PP. di concerto con quelli dei Beni e Attività Culturali e dell'Ambiente, e sulla base delle relazioni trasmesse dai Sindaci ai Prefetti a norma del precedente Articolo 5 comma 2°, sono stabilite le priorità d'intervento ed i relativi fabbisogni quantitativi.

3. Resta fermo in ogni caso che alle provvidenze stabilite dal presente articolo possono accedere solo coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dal precedente Articolo 5, comma 1°, compresi i componenti il nucleo familiare e i familiari a carico.

 

Articolo 7

Regolamento di attuazione

identico

 

Capo IIModifiche e integrazioni alla legge 28 febbraio 1985 n. 47

 

Articolo 8

Misure volte al potenziamento dell'efficacia della vigilanza e delle sanzioni in materia di repressione degli abusi edilizi

Comma 1 ,(modifiche alla legge 28.2.1985, n. 47)

lettera a)

Identico

lettera b) (modifiche all'Articolo 4 L. 47/85)

Aggiungere dopo le parole "(…) o dall'autorizzazione" (7° rigo) le parole: "(…) Nonché dei particolari vincoli posti a tutela dei valori ambientali e paesaggistici, in cooperazione con le amministrazioni specificamente preposte".

Sostituire le parole " (…) dispone la demolizione" con le parole " (…) ordina la demolizione (…)" (rigo 37 e 55)

Dopo le parole "Costituisce elemento di grave difformità o contrasto dagli strumenti urbanistici l'assenza della dotazione di superficie minima del lotto prescritta per l'edificazione ." aggiungere le parole "nonché l'avvio di una lottizzazione ove non sia espressamente prevista (da rigo 38 a 42).

Sostituire le parole da "Fermo restando (…) a "(…) di cui al comma 5"con il seguente (da rigo 61 a 70) : "Nei casi di cui ai precedenti commi, nonché in qualsiasi altra ipotesi di violazione o inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1°, il dirigente ordina l'immediata sospensione dei lavori. Essa ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti di demolizione (nelle ipotesi di cui ai precedenti commi) o fino all'irrogazione delle sanzioni, ovvero alla rimozione delle cause di illegittimità, .I predetti provvedimenti definitivi devono essere adottati e notificati entro 60 giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. I Nuclei di controllo del territorio di cui al successivo comma 5° esercitano con le altre forze di P.G. la vigilanza sull'ottemperanza alle ordinanze sospensive. La violazione dell'ordine di sospensione dei lavori è punita con le sanzioni penali previste dall'Articolo 20 lett. b) della legge28/2/1985 n° 47 in tutti i casi in cui per la realizzazione delle opere sia richiesto il rilascio della concessione edilizia, nonché ai sensi dell'Articolo 349 Codice penale nel caso di violazione di sigilli. È invece punita dall'Articolo 650 Codice Penale qualora si tratti di opere soggette ad autorizzazione edilizia, ovvero a denuncia di inizio attività (D.I.A.).

Aggiungere dopo le parole " (…) dell'azione di vigilanza." (rigo 94) le parole " Tutti i Corpi appartenenti alle forze di Polizia Giudiziaria partecipano attivamente alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli abusi edilizi e penalmente sanzionati, ai sensi della presente legge e delle leggi in vigore in materia di tutela ambientale, e ne sono responsabili ai sensi dell'Articolo 55 C.p.p. Il Governo è delegato ad emanare, entro … dalla data di entrata in vigore della presente legge, direttive finalizzate al coordinamento operativo delle suddette Forze di Polizia Giudiziaria ed al rafforzamento dell'operato delle stesse anche in supporto degli organi di Polizia Municipale e degli Enti locali.

Dopo le parole " (…) non è apposto il prescritto cartello" (rigo 97), aggiungere le parole " o non viene esibita la corrispondente Denuncia Inizo Attività , con le prove dell'avvenuto inoltro (…) "

Sostituire da le parole " (…) gli ufficiali ed agenti (…)" (rigo 99) alle parole " (..) al Presidente della Giunta regionale ." (rigo 112) con le seguenti "i componenti del Nucleo di controllo e/o gli altri agenti d i P.G. cui ai commi precedenti, ne danno immediata comunicazione, anche a mezzo telematico, al Presidente della Giunta regionale, al Sindaco e al Dirigente. Quest'ultimo invia contestualmente , e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento della segnalazione, sul posto un agente di P.G. e un tecnico che verificano la regolarità delle opere e redigono contestualmente il relativo rapporto, anche se negativo, ai fini dell'adozione degli atti conseguenti. Se le violazioni sussistono il Dirigente ordina l'immediata sospensione dei lavori ai sensi dei precedenti commi. Copia del rapporto è trasmessa,, contestualmente e comunque non oltre 48 ore dalla redazione, anche a mezzo telematico, all'Autorità giudiziaria competente, al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale.

In situazioni di particolare gravità e urgenza il Dirigente è tenuto a emanare l'ordine di sospensione dei lavori anche prescindendo dalla verifica tecnica di cui al comma precedente, sulla base della comunicazione dei vigili o del Nucleo di controllo, ovvero di esposti e segnalazioni da chiunque inoltrate, o anche di propria iniziativa. In questo caso la validità dell'ordinanza di sospensione lavori è ridotta a 30 giorni, trascorsi i quali può essere rinnovata una sola volta previa la verifica tecnica di cui al precedente comma. Resta fermo in ogni caso che i provvedimenti definitivi debbono essere adottati entro 60 giorni dall'ordinanza iniziale".

Lettera c) (sostituisce Articolo 6 L. 47/85)

Identico

Lettera d) (sostituisce Articolo 7 L. 47/85)

Dalle parole "(...) ingiunge la demolizione(...) (rigo 19) alle parole " (...) ove emanata" sostituire con il seguente " ordina la demolizione e la remissione in pristino, entro il termine di trenta giorni dall'accertamento della violazione, previa ordinanza di sospensione immediata dei lavori a norma del precedente Articolo ... comma ...".

Dalle parole "Il comune (...)" alle parole "(...) statali e regionali." , sopprimere

Si è già spiegato che essi con la loro assoluta indeterminatezza costituiscono una norma-grimaldello che scardinerebbe tutto il sistema delle demolizioni, premiando i comuni più restii ad applicare le leggi. Né si comprende quali potrebbero essere i "prevalenti interessi pubblici" che, a discrezione del comune, potrebbero portare ad escludere il ricorso alle demolizioni, oltretutto creando un' inaccettabile disparità davanti alla legge tra gli abusivi.

Finalità principale del sequestro è impedire che i reati possano essere portati a ulteriori conseguenze

Dalle parole "L'eventuale sequestro (...) alle parole " (...) dal giudice penale (...) sostituire con il seguente "Il sequestro giudiziario dell'immobile abusivo è obbligatorio in tutti i casi in cui vengano illegalmente realizzate opere soggette al rilascio della concessione edilizia, allorquando il o i responsabili dell'abuso violino, anche per una sola volta, l'ordine di sospensione dei lavori. Lo stesso provvedimento si applica d'ufficio nel caso in cui il Dirigente e/o il Sindaco rifiutino o ritardino l'emissione del provvedimento sospensivo, ovvero nel caso in cui, trascorsi i 60 giorni di efficacia, non vengano adottati i provvedimenti definitivi.

Il sequestro giudiziario permane fino alla sentenza di primo grado. Se la sentenza è di condanna il sequestro permane fino alla sentenza definitiva.

Il sequestro non impedisce l'accesso al custode giudiziario e ai soggetti incaricati delle demolizioni autorizzati dal Giudice stesso, che provvede, mediante consulente tecnico, alla ricognizione dello stato di fatto ai fini dell'acquisizione delle prove del reato. Nel caso di violazione dei sigilli, a seguito di ripresa dei lavori di realizzazione dell'immobile abusivo dopo il sequestro giudiziario, si applica sempre l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'Articolo 349 Codice penale".

Lettera f) (sostituisce Articolo 14 L. 47/85)

Alle parole "(...) previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso" sostituire le parole : "(... ) previa immediata ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dei precedenti articoli".

 

Capo IIIDisposizioni finali

 

Articolo 9

Copertura finanziaria

Si osserva che i 10 miliardi stanziati sono assolutamente insufficienti per svolgere qualsiasi azione demolitoria organica, anche soltanto nella prima fase di avvio. La demolizione a spese degli abusivi è poi quasi sempre una mera mozione morale; ne consegue la necessità di pensare a ben più congrue dotazioni agli enti locali, da finanziare soprattutto con i proventi delle sanzioni pecuniarie e del recupero fiscale, che andrebbero finalmente attivati su vasta scala.

 

ULTERIORI PROPOSTE DEL Wwf ITALIA

Attività forze di Polizia

È necessario esplicitare che l'abusivismo edilizio nel nostro ordinamento è un reato. Ne consegue inevitabilmente che tutte le forze di Polizia hanno facoltà d'intervento e che all'abusivismo vanno applicate le disposizioni generali del Codice di Procedura Penale. In concreto crediamo che a seguito dell'accertamento di qualunque opera abusiva, non ci sia soltanto l'ordinanza di sospensione dei lavori, ma anche il sequestro del cantiere, effettuato proprio per impedire che le conseguenze del reato producano danni maggiori. Dobbiamo invece prendere atto che le Forze di Polizia, generalmente, considerano la lotta all'abusivismo come riguardante la polizia municipale e gli interventi repressivi in tal senso sono sporadici, non sistematici, quasi casuali. Il Governo bene farebbe ad esplicitare l'obbligatorietà d'intervento delle forze di Polizia e, con precise direttive, intensificare il controllo del territorio affiancando l'opera dei Comuni e quindi intervenendo con atti cogenti sul nascere del fenomeno dell'abusivismo.

Si propone quindi l'inserimento del seguente articolo, o all'Articolo 8, lettera b)( che modifica l'Articolo 4 della L. 47/85) , così come proposto nel precedenti emendamenti, o in altra norma del D.D.L:

Articolo ...

1. Tutti i Corpi appartenenti alle forze di Polizia Giudiziaria partecipano attivamente alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli abusi edilizi e penalmente sanzionati ai sensi della presente legge e delle leggi in vigore in materia di tutela ambientale, e ne sono responsabili ai sensi dell'Articolo 55 C.p.p.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro ... dalla data di entrata in vigore della presente legge, direttive finalizzate al coordinamento operativo delle suddette Forze di Polizia Giudiziaria ed al rafforzamento dell'operato delle stesse anche in supporto degli organi di Polizia Municipale e degli Enti locali.

O, in subordine, si chiede che il Senato approvi un Ordine del Giorno, del seguente contenuto

Il Senato, nel ribadire l'impegno nella prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, i cui effetti provocano gravi conseguenze di ordine penale, ambientale nonché disagio sociale, rileva la necessità di intensificare il controllo del territorio con atti cogenti che reprimano sul nascere il fenomeno dell'abusivismo edilizio;

impegna il Governo

ad attuare forme di coordinamento operativo tra le Forze di Polizia Giudiziaria e di rafforzamento dell'operato delle stesse anche in supporto degli organi di Polizia Municipale e degli Enti locali nelle attività di prevenzione e repressione degli illeciti penali connessi agli abusi edilizi ;

ad emanare un atto d'indirizzo che sottolinei l'obbligatorietà d'intervento di tutte le forze di polizia con particolare riguardo al sequestro immediato dei cantieri abusivi;

a rendere operative attività di formazione ed informazione degli organi competenti al controllo del territorio e di tutte le forze di Polizia, finalizzate ad una migliore conoscenza delle norme riguardanti la tutela ambientale ed, in particolare, quelle riguardanti gli abusi edilizi, utilizzando le già esistenti scuole di formazione dei diversi corpi di Polizia.

Sentenze e provvedimenti definitivi non eseguiti

Presso i Tribunali e le Amministrazioni Comunali giacciono migliaia di pratiche il cui iter è esaurito ed è stata quindi disposta in via definitiva la demolizione dell'immobile abusivo.

Occorre rilevare che gli aspetti meramente giuridici legati agli abusi edilizi — non è superfluo ricordare che si tratta di illeciti penali ed, in quanto tali , perseguibili dalla Magistratura — sono stati paradossalmente trasformati in problemi sociali. Evidentemente dietro l'abusivismo edilizio esiste in molti casi un grave problema sociale, ma certamente si può dire altrettanto di numerosi altri reati. Dunque, con riferimento agli abusivi edilizi di puro lucro in aree protette o comunque a forte valenza ambientale, le omissioni sia delle Pubbliche amministrazioni — che non procedono all'immediato sequestro dei cantieri abusivi ed ai successivi abbattimenti delle costruzioni illegali — sia della Magistratura — che in numerosissimi casi non esegue le sentenze di condanna passate in giudicato — non possono essere condivise né sul piano del diritto né sul piano della politica. È necessario quindi, anche se tardivamente, riportare la materia entro gli schemi ordinari al pari degli altri illeciti.

È certo che , in considerazione dei dati ufficiali sugli abusi edilizi degli ultimi anni, la magistratura penale abbia emanato un numero rilevante di sentenze di condanna e/o patteggiamento e disposto con queste le demolizioni delle opere abusive. Ci sono quindi numerosissime pronunce passate in giudicato e, pertanto, assolutamente definitive che devono essere semplicemente eseguite. L'esecuzione di tali sentenze, inoltre, è stata ricollegata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione alle competenze dirette del Pubblico Ministero che, avvalendosi della forza pubblica a spese del soggetto responsabile e secondo le ordinarie procedure dell'esecuzione penale, dovrebbe senza indugi procedere agli abbattimenti.

Il fatto più allarmante è che però non esistono dati ufficiali delle Procure su queste sentenze di condanna per abusi edilizi non eseguite.

Il Wwf Italia propone quindi che il Governo disponga — in particolare i Ministri della Giustizia e dei lavori pubblici — un monitoraggio generale (a livello nazionale) della situazione di pendenza di tali sentenze presso le cancellerie delle Procure della Repubblica.

Si ritiene che tale monitoraggio possa essere estremamente utile, sia per percepire la natura quantitativa e qualitativa del fenomeno (e cioè se a fronte degli abusi dichiarati ci sia stata o meno una verifica giurisdizionale penale proporzionata), sia per varare (nel caso che le sentenze giacenti fossero numerose) un piano per attivare quelle demolizioni verso le quali non è ipotizzabile alcun ostacolo di ordine giudiziario, amministrativo o economico.

A tal fine si propone di inserire il seguente articolo:

Articolo ...

1. Con decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici, della Giustizia e degli Interni, da emanarsi entro ... dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Osservatorio sugli abusi edilizi, con la finalità di attuare il monitoraggio dei provvedimenti di abbattimento non eseguiti presso i tribunali e le amministrazioni comunali.

2. L'Osservatorio istituisce un Registro dei provvedimenti giudiziari ed amministrativi definitivi di demolizione di immobili abusivi ed attiva, attraverso i competenti organi, le demolizioni dei suddetti immobili.

O, in subordine, si richiede l'approvazione di un Ordine del Giorno del Senato:

Il Senato, preso atto che la magistratura penale ha emanato un numero rilevante di sentenze di condanna e/o patteggiamento e disposto con queste le demolizioni delle opere abusive;

che molte di queste pronunce passate in giudicato ed immediatamente esecutive, devono essere a tutt'oggi eseguite;

impegna il Governo

ad attuare un protocollo d'intesa tra i Ministri dei Lavori Pubblici, della Giustizia e degli Interni che preveda in tempi brevi il monitoraggio puntuale, ed un Registro dei provvedimenti giudiziari ed amministrativi definitivi di demolizione di immobili abusivi;

ad attuare, attraverso i competenti organi giudiziari ed amministrativi, le demolizioni degli immobili che risultino dai dati del monitoraggio essere stati definitivamente dichiarati abusivi, con sentenza passato in giudicato o provvedimento amministrativo definitivo.

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