Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Toscana 18 maggio 2011, n. 917

Trattamento meccanico dei rifiuti - Dlgs 152/2006 - Frazione organica stabilizzata (Fos) - Natura di rifiuto urbano - Non sussiste

È indubbiamente corretta la classificazione tra i rifiuti speciali della frazione organica stabilizzata derivante dal trattamento dei rifiuti urbani (Fos), e più in generale dei rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti.
In quanto esclusi dall’elenco dei rifiuti urbani di cui all’articolo 184, comma 2 del Dlgs 152/2006, e individuati dai codici Cer 19.12.11 e 19.12.12 relativi ai rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti (mentre i rifiuti urbani sono identificati con il codice 20), per il Tar toscano (sentenza 917/2011) i rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti non appartengono alla categoria dei rifiuti urbani.
Il compostaggio cui è sottoposta la frazione organica separata dal rifiuto indifferenziato al fine di ottenerne la Fos, secondo il Tar, rappresenta un vero e proprio trattamento che si inserisce all’interno dell’attività complessa di gestione dei rifiuti; la distinzione tra le due fasi sostenuta dai ricorrenti è quindi inesatta sul piano tecnico e giuridico.

Tar Toscana

Sentenza 18 maggio 2011, n. 917

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 1949 del 2009, proposto dalla

(omissis) – Associazione regionale (omissis), in persona del Presidente pro tempore, sig. (omissis), e dall'(omissis) Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. (omissis), ambedue rappresentate e difese dall'avv. (omissis) e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, (omissis).

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti (omissis) e (omissis) ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale, in Firenze, (omissis)

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliato presso gli Uffici di questa, in Firenze, (omissis)

Provincia di Firenze, non costituita in giudizio

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

— della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 643 del 27 luglio 2009, avente ad oggetto "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: determinazione termini per adempimento anno 2008", pubblicata sul Burt n. 31 del 5 agosto 2009, nella parte in cui ha qualificato la Fos come rifiuto urbano ed ha incluso i volumi di Fos conferiti in discarica nel montante di rifiuti urbani, sui quali calcolare il tributo speciale per il conferimento in discarica;

— di tutti gli atti presupposti, conseguenti o altrimenti connessi ed in particolare:

— della circolare della Regione Toscana – Direzione Generale Bilancio e Finanze – Settore tributi, prot. n. 168044/B.90.10 del 18 giugno 2008;

— della circolare della Regione Toscana – Direzione Generale Bilancio e Finanze – Settore tributi, prot. n. 205211/B.90.10 del 28 luglio 2009;

— del parere reso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 11912/QdV/DI dell'8 giugno 2009.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalle ricorrenti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visti la memoria ed i documenti depositati dalla Regione Toscana in prossimità della discussione dell'istanza cautelare;

Vista l'ordinanza n. 955/09 del 4 dicembre 2009, con cui è stata respinta l'istanza cautelare;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell'udienza pubblica del 20 gennaio 2011 il dott. (omissis);

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue

 

Fatto e Diritto

1. Le ricorrenti, (omissis) ed (omissis) Spa, espongono che con deliberazione n. 643 del 27 luglio 2009 la Giunta Regionale della Toscana, nel fissare il termine per il versamento del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti, dovuto per l'anno d'imposta 2008, ha qualificato la frazione organica stabilizzata derivante dal trattamento dei rifiuti urbani (d'ora in poi: Fos) quale rifiuto urbano e non quale rifiuto speciale, con conseguente suo assoggettamento alla (più alta) aliquota prevista per i rifiuti urbani in relazione al tributo in questione, istituito dall'articolo 3, commi 24-42, della legge n. 549/1995.

1.1. Le esponenti ricordano che, nel vigore del Dlgs n. 22/1997 (cd. decreto Ronchi), la Fos era inquadrata tra i rifiuti speciali, in quanto rifiuti derivanti da attività di smaltimento ex articolo 7, comma 3, lett. g), del decreto legislativo. Il Dlgs n. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), dal canto suo, ha istituito all'articolo 184, comma 3, lett. n), una nuova categoria di rifiuti speciali, comprensiva di quelli (come appunto la Fos) derivanti da un processo di selezione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, ma tale disposizione è stata abrogata dal Dlgs n. 4/2008. Ciò ha comportato, secondo le ricorrenti, la riconduzione della Fos ai rifiuti speciali ex articolo 184, comma 3, lett. g), del Dlgs n. 152/2006, mentre, secondo la P.a., la suddetta abrogazione ha fatto sì che la Fos rientri ora nella categoria dei rifiuti urbani e sia assoggettata alle aliquote previste per tale categoria.

1.2. Le esponenti lamentano che la menzionata deliberazione n. 643/2009 è lesiva dei loro diritti ed interessi, nella parte in cui qualifica la Fos come un rifiuto urbano: infatti, la Cispel, tra l'altro, rappresenta gli interessi dei gestori del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, mentre la (omissis) Spa è società partecipata dal Comune di (omissis) e da altri dieci Comuni della Provincia di (omissis), costituita per la gestione dei servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e di spazzamento stradale. Con il ricorso in epigrafe, perciò, le due società impugnano la suddetta deliberazione n. 643/2009, unitamente agli altri atti specificati in epigrafe, chiedendone l'annullamento, previa sospensione.

1.3. A supporto del gravame, deducono le censure di:

— incompetenza assoluta, violazione e falsa applicazione dell'articolo 21-octies della legge n. 241/1990, in quanto soltanto lo Stato avrebbe il potere di definire i confini della categoria giuridica del "rifiuto", mentre non spetterebbe alle Regioni imporre in via amministrativa una data qualificazione giuridica della Fos;

— violazione e falsa applicazione dell'articolo 184, commi 1 e 3, del Dlgs n. 152/2006, eccesso di potere per travisamento, illogicità, difetto di motivazione e contraddittorietà tra atti della P.a., giacché la Fos sarebbe il prodotto di una fase intermedia del processo di smaltimento dei rifiuti, derivando essa da operazioni di trattamento qualificato riconducibili al cd. ricondizionamento: come tale, la si dovrebbe comprendere tra "i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti", che l'articolo 184, comma 3, lett. g), del Dlgs n. 152 cit. include tra i rifiuti speciali. Il contrario avviso espresso dal Ministero dell'ambiente non rileverebbe, sia perché dubitativo, sia perché contraddetto da altro precedente parere reso dal Ministero all'Agenzia delle Entrate sulla stessa questione.

2. Si è costituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con atto di costituzione formale.

2.1. Si è costituita la Regione Toscana, depositando una memoria, con documentazione allegata, e chiedendo la reiezione dell'istanza cautelare.

2.2. Nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2009 il Collegio, considerato carente il requisito del periculum in mora, con ordinanza n. 955/09 ha respinto l'istanza incidentale di sospensione.

2.3. In vista dell'udienza di merito, le ricorrenti e la Regione Toscana hanno depositato memorie. In particolare, la Regione ha chiesto la reiezione del ricorso mentre le ricorrenti, dopo aver insistito per il suo accoglimento, con successiva memoria hanno replicato alle difese della Regione.

2.4. All'udienza pubblica del 20 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

3. In via preliminare va affrontata la questione dell'ammissibilità del gravame, alla luce di quanto affermato dalla Regione Toscana in sede di replica al primo motivo di ricorso. Sostiene, infatti, la Regione che, dopo aver ricevuto dal Ministero dell'ambiente il parere in ordine all'inclusione della Fos tra i rifiuti urbani (anziché tra i rifiuti speciali), non ha fatto altro che dargli applicazione: il che sta a significare che la deliberazione impugnata nulla aggiungerebbe rispetto alla qualificazione del tributo in oggetto e della sua sfera applicativa, chiarite dal parere ministeriale, di cui la Regione stessa si sarebbe limitata a riportare il contenuto. Le ricorrenti, pertanto, non avrebbero interesse ad impugnare la deliberazione regionale n. 643/2009, la quale non stabilirebbe l'assoggettamento della Fos al tributo de quo secondo una data aliquota, essendo quest'ultimo un effetto che deriverebbe direttamente dalla legge, una volta precisato a livello ministeriale il senso dell'abrogazione dell'articolo 184, comma 3, lett. n), del Dlgs n. 152/2006. In realtà, la deliberazione impugnata, nella sua parte prescrittiva, conterrebbe solo una dilazione dei termini per il pagamento del tributo ex articolo 3 della legge n. 549/1995 e quindi cagionerebbe un effetto positivo per le ricorrenti, sicché queste non avrebbero interesse a contestare un atto, dal cui annullamento riceverebbero uno svantaggio.

3.1. La suddetta eccezione (che va qualificata come vera e propria eccezione di inammissibilità del ricorso nel suo complesso considerato) deve essere respinta. Vero è che la deliberazione impugnata, nel suo dispositivo, si limita a stabilire: a) il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione a rettifica della dichiarazione annuale per il 2008; b) il termine ultimo per il pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti dovuto per l'anno di imposta 2008. Tuttavia, in tanto la deliberazione stessa prevede tali termini, posti a rettifica delle dichiarazioni già rese e per il pagamento degli eventuali conguagli a debito discendenti da detta rettifica, in quanto la Regione ha recepito il parere del Ministero dell'ambiente circa la qualificazione dei rifiuti derivanti dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani (quindi anche della Fos) come rifiuti urbani e non come rifiuti speciali, con conseguente loro assoggettamento alla (più elevata) aliquota prevista per i rifiuti urbani: donde la necessità della predetta rettifica e dei versamenti a conguaglio a carico degli operatori interessati, che, perciò, – contrariamente alle tesi della Regione – non costituiscono effetti positivi per gli operatori stessi. Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione ora in esame.

3.2. In altre parole, nella deliberazione impugnata si legge che, in conseguenza del ricordato parere del Ministero dell'ambiente, ai rifiuti derivanti dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani sono applicabili "dal 13 febbraio 2008 le aliquote previste per i rifiuti urbani dall'articolo 30 bis della Lr 25/1998", secondo le indicazioni di una circolare sospesa in attesa del parere ministeriale. Poiché, però, relativamente all'anno 2008, i termini per la presentazione della dichiarazione annuale e per il versamento del tributo de quo erano già scaduti, e tenendo conto del fatto che l'applicazione delle aliquote ora citate avrebbe potuto determinare, per i soggetti passivi del tributo, la necessità di effettuare conguagli a debito, al fine di adeguare il tributo versato nel 2008 a quello effettivamente dovuto, il provvedimento impugnato ha imposto ai soggetti passivi: a) una dichiarazione di rettifica della dichiarazione annuale per il 2008; b) il pagamento degli eventuali conguagli. La dilazione nei termini della rettifica e del pagamento dei conguagli, pertanto, non è l'unica prescrizione contenuta nella deliberazione gravata, ma, in realtà, è un effetto dell'imposizione del pagamento del tributo in esame nell'aliquota maggiore prevista per i rifiuti urbani: imposizione che comunque discende dalla deliberazione in esame, come dimostra il fatto che per le annualità successive al 2008 il pagamento del tributo sarà dovuto ugualmente nell'aliquota prevista per i rifiuti urbani, proprio a seguito delle determinazioni assunte dalla Regione con la deliberazione n. 643/2009 e, stavolta, senza dilazione dei relativi termini. La predetta dilazione, quindi, non solo non è una conseguenza favorevole per le ricorrenti, ma, a ben guardare, dipende dalla qualificazione della Fos come rifiuto urbano, che la Regione ha fatto propria con la deliberazione de qua e che varrà anche per le annualità successive al 2008: ed è indiscutibile l'incidenza negativa di tale qualificazione sugli interessi delle ricorrenti, in quanto le obbliga a pagare un tributo in misura superiore a quella che esse ritengono dovuta. Donde l'ammissibilità del gravame.

3.3. In definitiva, l'ammissibilità del ricorso dipende dal fatto che il provvedimento impugnato, pur palesando in apparenza un contenuto interpretativo e senza avere valenza regolamentare, si riempie, in effetti, di contenuto precettivo, vincolando anche le conseguenti attività dell'Esattore.

4. Nel merito, il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame del primo motivo di ricorso, attesa la fondatezza del secondo.

4.1. Invero, in base al parere ministeriale recepito dal provvedimento gravato, una volta intervenuta l'abrogazione dell'articolo 184, comma 3, lett. n), del Dlgs n. 152/2006, i rifiuti derivati dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani (tra i quali rientra la Fos) non possono essere inclusi tra i rifiuti speciali ex articolo 184, comma 3, lett. g), cit., ma devono essere ricondotti, in via residuale, alla categoria dei rifiuti urbani. Ciò, giacché l'articolo 184, comma 3, lett. g), cit. comprende tra i rifiuti speciali quelli derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché i fanghi prodotti dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi. Al contrario, la fase di selezione meccanica dei rifiuti si distinguerebbe dallo smaltimento e dal recupero, essendo solo prodromica e preliminare rispetto a tali attività e priva di quella continuità con le stesse necessaria per farla pienamente assimilare alle attività di smaltimento e recupero. Nella memoria difensiva, la Regione precisa che la selezione meccanica (da cui si ricava la Fos) consiste nella separazione, effettuata meccanicamente da appositi impianti, dei differenti componenti della miscela di rifiuti multimateriale in entrata. Per es., vi sono impianti che ricevono rifiuti urbani misti e con un separatore provvedono a separare la frazione secca da quella umida; ve ne sono altri che con un'elettrocalamita provvedono a prelevare la frazione ferrosa, che è inviata in un cassone di raccolta sottostante: si tratterebbe, perciò, di un'attività di separazione preliminare ed automatica rispetto alle attività successive, di riutilizzo o di smaltimento (in dipendenza del tipo di materiale omogeneamente raggruppato). Donde la correttezza del parere ministeriale, dal momento che la selezione meccanica non coinciderebbe automaticamente con le attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti. Nella memoria conclusiva la Regione torna sulla questione (in replica alle altrui controdeduzioni), sottolineando come la procedura di selezione da cui trae origine la Fos sia più complessa della separazione e si divida in più fasi, peraltro tutte consistenti in operazioni di natura prettamente meccanica. In particolare, dapprima vengono separate le diverse tipologie di materiali rinvenibili nei rifiuti solidi urbani (avviando ogni elemento ad un dato trattamento), poi la matrice umida viene sottoposta ad un'insufflazione di aria e ad una periodica movimentazione meccanica, onde far perdere al materiale le sue esalazioni odorose e la componente umida della sua struttura, in maniera che il materiale sia reso stabile ed adatto al conferimento in discarica. Non solo, dunque, si tratterebbe di operazioni meccaniche, estranee, per quanto sopra detto, all'attività di smaltimento o recupero dei rifiuti, consistendo le operazioni stesse in un mero pretrattamento dei rifiuti, ma, per di più, nel caso di specie mancherebbe la produzione di un rifiuto derivante dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti (secondo la nozione, poc'anzi ricordata, che dei rifiuti speciali detta l'articolo 184, comma 3, lett. g), cit.), poiché la Fos rappresenta una frazione dell'originario rifiuto urbano: essa non costituirebbe, cioè, il prodotto di un'attività di smaltimento o recupero, ma l'oggetto stesso del trattamento lato sensu di selezione.

4.2. Sotto altro e concorrente profilo, la Regione afferma che la natura di rifiuto urbano della Fos discende dalla lettura sistematica della normativa di settore. Infatti, l'articolo 184, comma 3, lett. n) del Dlgs n. 152/2006 avrebbe avuto la sua ragion d'essere proprio nell'impossibilità di ricomprendere i rifiuti derivati da attività di selezione meccanica nel concetto di rifiuti speciali di cui alla lett. g) del medesimo articolo 184, comma 3. Di conseguenza, l'abrogazione della lett. n) non potrebbe significare altro che l'intento del Legislatore di espungere la categoria di rifiuti contenuta nella norma abrogata dal novero dei rifiuti speciali, con conseguente attrazione di tale categoria tra i rifiuti urbani, in base al criterio della "origine" dettato dal comma 1 dell'articolo 184. In questo modo, sostiene la Regione, si sarebbe tornati alla definizione del cd. decreto Ronchi, secondo cui i rifiuti urbani restano tali finché non sono trasformati in materie secondarie tramite il recupero o riutilizzo, ovvero finché, in seguito ai trattamenti ed alle lavorazioni subite, sono ridotti in frazioni non ulteriormente recuperabili, come tali da smaltire: ciò, perché la modifica in questione dovrebbe essere letta in stretta correlazione con la riscrittura degli articoli 181 e 182 del Codice dell'ambiente in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché con l'articolo 181-bis, di nuova introduzione, che esclude esplicitamente dal concetto di "rifiuto" le materie, le sostanze ed i prodotti secondari derivanti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo e di recupero dei rifiuti, a condizione che abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato. Non si potrebbe, invece, accedere alla tesi dei ricorrenti, secondo cui, non rientrando la Fos nell'elenco dei rifiuti urbani, essa sarebbe ricompresa tra i rifiuti speciali, atteso che l'elenco dei rifiuti speciali non ha portata residuale e, pertanto, non ricomprende tutti i rifiuti non altrimenti classificabili, laddove invece, come detto, il criterio dell'origine condurrebbe a qualificare la Fos come rifiuto urbano (derivando essa da rifiuti solidi urbani).

5. Nessuna delle suesposte argomentazioni risulta, tuttavia, convincente.

5.1. Ed invero, la natura di rifiuto speciale ex articolo 184, comma 3, lett. g), del Dlgs n. 152/2006, da riconoscere alla Fos, deriva dal diritto positivo e precisamente dal medesimo Dlgs n. 152/2006. Quest'ultimo, infatti, tra gli allegati alla Parte IV contiene l'allegato D, il quale reca l'elenco delle diverse categorie di rifiuti, classificati in base ad un codice a sei cifre. Orbene, i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti – quale la P.a. sostiene essere la Fos – risultano classificati con i codici: a) 19.12.11 (relativo ai rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose); b) 19.12.12 (relativo ai rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11). Ambedue le voci rientrano quindi nella categoria (identificata con il codice 19) dei rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale. La categoria dei rifiuti urbani è identificata, invece, con il codice 20 e le varie tipologie di rifiuti che la compongono sono identificate da codici a sei cifre, tutti recanti come prime due cifre il codice 20 (per es., il vetro ha il codice 20.01.02). Ne segue che, per esplicita previsione di diritto positivo, i rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti non appartengono alla categoria dei rifiuti urbani, Ciò, d'altro lato, è confermato, sempre sul piano del diritto positivo, dal fatto che la Fos – e, più in generale, i rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti – non sono compresi nell'elenco dei rifiuti urbani di cui all'articolo 184, comma 2, del Dlgs n. 152/2006. Né si può sostenere che il criterio della "origine" abbia il valore che pretende di riconnettervi la P.a., ai fini della (pretesa) classificazione della Fos come rifiuto urbano. A tal riguardo, infatti, basta evidenziare che il comma 1 dell'articolo 184 cit. si limita a distinguere i rifiuti, in base alla loro origine, in urbani e speciali, dopo di ché sono i commi 2 e 3 del medesimo articolo 184 a specificare quando un rifiuto, secondo la sua origine, rientra tra quelli urbani, o tra quelli speciali. Il fatto che i rifiuti derivati da trattamento meccanico di rifiuti (e quindi la Fos) non siano compresi nell'elenco dei rifiuti urbani ex articolo 184, comma 2, cit., è dunque anch'esso un elemento decisivo, in quanto sta a significare che il Legislatore, procedendo in base al criterio dell'origine, ha ritenuto che la Fos non sia rifiuto urbano (non inserendola nel relativo elenco).

5.2. È, invece, indubbiamente corretta la classificazione della Fos – e, più in generale, dei rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti – tra i rifiuti speciali ex articolo 184, comma 3, lett. g), del Dlgs n. 152/2006: tale disposizione vi comprende, infatti, i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti. Sostenere, come fa la P.a., l'autonomia della fase di selezione meccanica, la quale costituirebbe un'attività di pretrattamento dei rifiuti preliminare e prodromica rispetto allo smaltimento ed al recupero e, pertanto, distinta da queste ultime, significa – ad avviso del Collegio – introdurre una distinzione inesatta sul piano tecnico e comunque artificiosa e del tutto illegittima sul piano giuridico. L'inesattezza sul piano tecnico discende dal fatto che il cd. compostaggio, cui è sottoposta la frazione organica separata dal rifiuto indifferenziato al fine di ottenerne la Fos, per come descritto nella relazione tecnica depositata dalle ricorrenti (cfr. all. 25) – non contestata dalla Regione per quanto riguarda la descrizione delle varie fasi in cui esso è articolato – è un processo di vero e proprio trattamento dei rifiuti e non di pretrattamento degli stessi. Si devono condividere, sul punto, le osservazioni delle ricorrenti, per cui l'aggettivo "stabilizzata" nell'acronimo Fos sta ad indicare che non si è in presenza di una mera frazione di rifiuti urbani, ma di una porzione di rifiuti assoggettata ad un processo industriale di trattamento in impianti (o linee) cd. di biostabilizzazione. Sul piano logico, l'artificiosità della distinzione tra il cd. pretrattamento (selezione meccanica) ed il vero e proprio trattamento dei rifiuti appare evidente ove si consideri che, per espressa ammissione della Regione, anche l'attività che sfocia nella produzione della Fos è, comunque, preordinata al recupero o smaltimento dei rifiuti: all'interno di un complesso procedimento industriale, distinto in più fasi e finalizzato al recupero o smaltimento dei rifiuti (anche tramite conferimento in discarica), è, così, illegittimo distinguere una fase che si pone pur sempre in rapporto di preordinazione rispetto all'obiettivo finale del predetto procedimento. Del resto, l'autorizzazione integrata ambientale che la Provincia di (omissis) ha rilasciato alla ricorrente (omissis) Spa (all.ti 26 e 27 al ricorso) classifica espressamente il tipo di trattamento (biostabilizzazione), effettuato dalla società in riferimento alla Fos, con i codici D8 e R3: codici che, ai sensi degli allegati B e C alla Parte IV del Dlgs n. 152 cit., designano rispettivamente le operazioni di smaltimento e quelle di recupero. Se, dunque, quella di recupero e/o smaltimento dei rifiuti è un'attività complessa, articolata al proprio interno in varie fasi (tra cui la fase della selezione meccanica), tutte preordinate all'obiettivo finale del recupero e/o smaltimento, se ne desume che ci si trova all'interno della nozione di "rifiuti speciali" di cui all'articolo 184, comma 3, lett. g), cit., lì dove quest'ultimo vi include i rifiuti derivanti dall'attività di recupero o smaltimento dei rifiuti: la Fos, pertanto, rientra in tale nozione.

5.3. La conclusione ora vista non è in alcun modo infirmata dall'intervenuta abrogazione della lett. n) dell'articolo 184, comma 3, del Dlgs n. 152 cit. operata dal Dlgs n. 4/2008. A tale abrogazione non può, infatti, attribuirsi il significato che pretende di riconnettervi la P.a. (l'inserimento della Fos tra i rifiuti urbani), quanto, invece, il significato di un riconoscimento legislativo dell'inutilità della succitata lett. n), dovendo, per quanto esposto, i rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti considerarsi rifiuti speciali già ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lett. g), di cui la lett. n) costituiva (in parte qua) un'inutile duplicazione. Nessun elemento di segno diverso può desumersi dagli articoli 181, 181-bis, 182 del Dlgs n. 152/2006, senza trascurare, peraltro, che l'articolo 181-bis cit. risulta abrogato dall'articolo 39 del Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 dicembre 2010, n. 288).

6. In definitiva, il ricorso è fondato, attesa la fondatezza del secondo motivo e con assorbimento del primo, e va accolto. Per conseguenza, va disposto l'annullamento del provvedimento gravato, nella parte in cui, ai fini del calcolo del tributo speciale per il conferimento in discarica, ha equiparato la cd. Fos ai rifiuti urbani ed ha, così, previsto il pagamento di detto tributo nella maggiore aliquota stabilita per i rifiuti urbani.

7. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in base al vigente testo dell'articolo 92 C.p.c., attesa la complessità delle questioni trattate.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per conseguenza annulla la deliberazione regionale gravata secondo quanto specificato in motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011, con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

Depositata in Segreteria il 18 maggio 2011

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