Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Commissione europea

Regolamento 20 maggio 2011, n. 494/2011/Ue

(Guue 21 maggio 2011 n. L 134)

Recante modifica del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) per quanto riguarda l'allegato XVII (cadmio)

 

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce, in particolare l'articolo 131,

considerando quanto segue:

(1) Con la sua risoluzione del 25 gennaio 1988 concernente un programma d'azione della Comunità il Consiglio ha invitato la Commissione a combattere l'inquinamento dell'ambiente causato dal cadmio.

(2) Nella tabella dell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006, alla voce 23 sono indicate le restrizioni cui sono soggetti l'uso e l'immissione sul mercato del cadmio in miscele e articoli.

(3) Il cadmio e l'ossido di cadmio sono classificati come sostanze cancerogene di categoria 1B e come sostanze presentanti una tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici di categoria 1.

(4) Dal 31 dicembre 1992, la direttiva 76/769/Cee del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi vieta l'uso del cadmio come colorante in determinati polimeri e nelle pitture, come stabilizzante nel cloruro di polivinile (Pvc) in determinate applicazioni e la cadmiatura in determinate applicazioni. La direttiva 76/769/Cee è stata abrogata e sostituita dal regolamento (Ce) n. 1907/2006 con effetto dal 1° giugno 2009.

(5) Nel 2007 è stata completata la valutazione europea dei rischi del cadmio 1 in applicazione del regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti. Il 14 giugno 2008 la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per il cadmio e l'ossido di cadmio, in cui si raccomanda di limitare l'immissione sul mercato e l'uso di bacchette per brasatura e gioielli contenenti cadmio.

(6) La comunicazione sottolinea la necessità di misure specifiche per limitare i rischi dovuti all'uso di bacchette per brasatura e di gioielli contenenti cadmio. Gli utilizzatori professionali e amatoriali sono esposti al rischio di inalazione di fumi durante l'operazione di brasatura. I consumatori, bambini compresi, sono esposti per contatto con la pelle o suzione al cadmio contenuto nei gioielli.

(7) La Commissione ha commissionato uno studio sull'impatto socioeconomico di un eventuale aggiornamento delle restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso del cadmio nei gioielli, nelle leghe per brasatura e nel Pvc. I risultati di questo studio sono stati pubblicati nel gennaio 2010 2 .

(8) Le disposizioni esistenti relative alle pitture contenenti zinco devono essere chiarite specificando il tenore di zinco elevato. Anche le disposizioni relative alle pitture utilizzate negli articoli dipinti devono essere chiarite.

(9) Dal 2001 l'industria europea del Pvc si astiene volonta­riamente dall'utilizzare il cadmio come stabilizzatore nel Pvc di nuova produzione per le applicazioni non ancora regolamentate dalla direttiva 76/769/Cee. Questa inizia­tiva volontaria ha permesso la progressiva eliminazione dell'uso del cadmio nel Pvc.

(10) Il divieto dell'uso del cadmio deve essere esteso a tutti gli articoli in Pvc per raggiungere l'obiettivo della lotta contro l'inquinamento da cadmio.

(11) Occorre prevedere una deroga per le miscele prodotte a partire da rifiuti di Pvc e designate come "Pvc riciclato" per consentirne l'immissione sul mercato e l'uso in determinati prodotti per l'edilizia.

(12) L'uso del Pvc riciclato nella fabbricazione di determinati prodotti per l'edilizia deve essere incoraggiato, perché permette di riutilizzare il Pvc a fine vita, che può contenere cadmio. Pertanto, occorre fissare un tenore massimo di cadmio più elevato per questi prodotti per l'edilizia, per evitare la messa in discarica o l'incenerimento del Pvc e il conseguente rilascio nell'ambiente di anidride carbonica e di cadmio.

(13) Il presente regolamento deve entrare in applicazione sei mesi dopo l'entrata in vigore, per dar modo agli operatori di conformarsi alle sue disposizioni.

(14) Si prevede che, per effetto del divieto di utilizzare cadmio nella fabbricazione del Pvc, il tenore di cadmio nei prodotti per l'edilizia fabbricati partendo da Pvc riciclato diminuirà gradualmente. Pertanto, il tenore massimo di cadmio deve essere riesaminato di conseguenza e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche deve concorrere alla revisione della restrizione, come previsto dall'articolo 69 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(15) Conformemente alle disposizioni relative alle misure transitorie di cui all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2006, è necessario modificare l'allegato XVII di tale regolamento.

(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 10 dicembre 2011. 1

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in i ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2011.

Allegato

Nell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006, la tabella che riporta la denominazione delle sostanze, dei gruppi di sostanze e delle miscele e le restrizioni è così modificata:

1. Nella colonna 2 della voce 23, i punti da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Non è ammesso l'uso in miscele e articoli fabbricati partendo da polimeri organici sintetici (di seguito “materie plastiche”) quali:

— polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (Pvc) [3904 10] [3904 21]

— poliuretano (Pur) [3909 50]

— polietilene a bassa densità (Ldpe), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10]

— acetato di cellulosa (Ca) [3912 11]

— acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11]

— resine epossidiche [3907 30]

— resine a base di melammina

— formaldeide (Mf) [3909 20]

— resine d'urea

— formaldeide (Uf) [3909 10]

— poliesteri insaturi (Up) [3907 91]

— tereftalato di polietilene (Pet) [3907 60]

— tereftalato di polibutilene (Pbt)

— polistirene cristallo/standard [3903 11]

— metacrilato di metileacrilonitrile (Amma)

— polietilene reticolato (Vpe)

— polistirene antiurto

— polipropilene (Pp) [3902 10]

— polietilene ad alta densità (Hdpe) [3901 20]

— acrilonitrile-butadiene-stirene (Abs) [3903 30]

— polimetilmetacrilato (Pmma) [3906 10].

È vietata l'immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire da materie plastiche il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica.

In via derogatoria, il secondo comma non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del  10 dicembre 2011.2

Il primo e il secondo comma si applicano fatti salvi la direttiva 94/62/Cee del Consiglio (*) e gli atti adottati in base ad essa.

2. Non è ammesso l'uso nelle pitture [3208] [3209].

Per le pitture con tenore di zinco superiore al 10 % in peso, il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) non è pari o superiore allo 0,1 % in peso.

È vietata l'immissione sul mercato di articoli pitturati il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,1 % in peso della pittura utilizzata.

3. In via derogatoria, i punti 1 e 2 non si applicano agli articoli colorati per motivi di sicurezza con miscele contenenti cadmio.

4. In via derogatoria, il punto 1, secondo comma, non si applica:

— alle miscele prodotte a partire da rifiuti di , di seguito “Pvc riciclato”,

— alle miscele e agli articoli contenenti Pvc riciclato il cui tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 % in peso della materia plastica nelle seguenti applicazioni del Pvc rigido:

a) profili e fogli rigidi per applicazioni nell'edilizia; b) porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie;

c) pavimenti e terrazze;

d) condotti per cavi;

e) tubi per acque non potabili se il Pvc riciclato è utilizzato nello strato inter­ medio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di Pvc di nuova produzione in conformità alle disposizioni del punto 1.

I fornitori provvedono ad apporre in modo visibile, leggibile e indelebile sulle miscele e sugli articoli contenenti Pvc riciclato, prima della loro immissione sul mercato, la dicitura “Contiene Pvc riciclato” o il seguente pittogramma:

A norma dell'articolo 69 del presente regolamento, la deroga di cui al punto 4 sarà riesaminata, in particolare al fine di ridurre il valore limite per il cadmio e procedere a una nuova valutazione della deroga per le applicazioni elencate alle lettere da a) a e), entro il 31 dicembre 2017."

 

2. Nella colonna 2 della voce 23, sono aggiunti i seguenti punti 8, 9, 10 e 11:

"8. È vietato l'uso nelle leghe per brasatura in tenore pari o superiore allo 0,01 % in peso.

È vietata l'immissione sul mercato di leghe per brasatura il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso.

S'intende per brasatura un procedimento di giunzione realizzato con l'ausilio di leghe, a temperature superiori a 450 °C.

9. In via derogatoria, il punto 8 non si applica alle leghe per brasatura utilizzate in applicazioni militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza.

10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:

i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;

ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:

— braccialetti, collane e anelli

— gioielli per piercing,

— orologi da polso e cinturini,

— spille e gemelli per polsini.

11. In via derogatoria, il punto 10 non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 20113 e agli articoli di gioielleria di oltre 50 anni al 10 dicembre 20114 ."

Note ufficiali

1.

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf

2.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf

Note redazionali

1.

Le parole "10 gennaio 2012" sono state sostituite dalle parole "10 dicembre 2011" ad opera della rettifica pubblicata sulla Guue 24 maggio 2011 n. L 136.

2.

Le parole "10 gennaio 2012" sono state sostituite dalle parole "10 dicembre 2011" ad opera della rettifica pubblicata sulla Guue 24 maggio 2011 n. L 136.

3.

Le parole "10 gennaio 2012" sono state sostituite dalle parole "10 dicembre 2011" ad opera della rettifica pubblicata sulla Guue 24 maggio 2011 n. L 136.

4.

Le parole "10 gennaio 2012" sono state sostituite dalle parole "10 dicembre 2011" ad opera della rettifica pubblicata sulla Guue 24 maggio 2011 n. L 136.

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