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Commissione europea

Decisione Commissione Ue 16 maggio 2011, n. 2011/C 146/03

(Guue 17 maggio 2011 n. 146 C)

Decisione che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/Ue in materia di emissioni industriali

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/Ue sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione)1 (in prosieguo: la direttiva), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva impone alla Commissione di organizzare uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la promozione ambientale e la Commissione.

(2) L'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva impone alla Commissione di istituire e convocare periodicamente un forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e di ottenere il parere del forum in merito alle modalità pratiche dello scambio di informazioni previsto ai sensi di tale articolo.

(3) L'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva impone alla Commissione di ottenere e rendere pubblico il parere del forum in merito al contenuto proposto dei documenti di riferimento sulle Bat.

(4) Pertanto, è necessario istituire un forum e definirne i compiti e la struttura.

(5) Il forum fornisce un parere sulle modalità pratiche dello scambio di informazioni e in merito al contenuto proposto dei documenti di riferimento sulle Bat.

(6) Il forum è formato dagli Stati membri, da organizzazioni internazionali che rappresentano le industrie interessate dalle attività di cui all'allegato I della direttiva e dalle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale.

(7) Occorre stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del forum.

(8) I dati personali vanno trattati in conformità al regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati2 ,

Decide:

Articolo 1

Oggetto

Viene istituito un forum per promuovere lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva.

Articolo 2

Missione

Il forum si occuperà di:

a) fornire un parere sulle modalità pratiche per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3;

b) fornire un parere sul contenuto proposto dei documenti di riferimento delle Bat ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il forum su qualsiasi questione relativa all'articolo 13 della direttiva o su qualsiasi questione relativa alle Bat come definito all'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1. Il forum dev'essere formato dagli Stati membri, da organizzazioni internazionali che rappresentano le industrie interessate dalle attività di cui all'allegato I della direttiva e dalle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale. Tali organizzazioni devono avere un grado accettabile di rappresentanza europea.

2. I membri del gruppo di esperti della Commissione «Forum per lo scambio di informazioni sulle migliori tecniche disponibili sulle emissioni industriali» (E00466) vanno considerati automaticamente membri del forum.

3. I nuovi membri che non rientrano nel novero degli Stati membri sono nominati dal direttore generale della Dg ambiente.

4. I membri che non siano più in grado di contribuire efficacemente alle attività del forum, che si dimettano o che non abbiano i requisiti previsti all'articolo 339 del trattato possono essere sostituiti.

5. I nomi delle organizzazioni aderenti sono pubblicati nel registro. I nomi dei rappresentanti degli Stati membri possono essere pubblicati nel registro.

6. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (Ce) n. 45/2001.

Articolo 5

Operazione

1. Il forum è presieduto dalla Commissione.

2. Sulla base di un mandato definito dal forum e d'accordo con la Commissione, il forum può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche. I sottogruppi sono sciolti non appena abbiano espletato il loro mandato. I sottogruppi sono presieduti dalla Commissione. La presidenza del sottogruppo deve riferire al forum.

3. Analogamente, i rappresentanti dei paesi SEE sono invitati ad assistere alle riunioni del comitato, in conformità al protocollo del See.

4. I rappresentanti dei paesi in via di adesione vengono invitati a partecipare alle riunioni del comitato a decorrere dalla data della firma del trattato di adesione.

5. In funzione di esigenze specifiche, il presidente del forum può invitare a partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo esperti ad essi esterni con competenze specifiche in una materia all'ordine del giorno. Inoltre, il presidente del forum può concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni quali definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti1 (regola 8, paragrafo 3), e a paesi candidati all'adesione.

6. I membri del forum e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate Ue, riportate nell'allegato alla decisione 2001/844/Ce, Ceca, Euratom della Commissione2 . In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

7. Le riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi si svolgono di norma presso i locali della Commissione. Quest'ultima assicura i servizi di segreteria.

8. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

9. La Commissione pubblica informazioni pertinenti sulle attività svolte dal forum inserendole nel registro o indicando nel registro un link verso il sito web corrispondente.

Articolo 6

Spese per le riunioni

1. I partecipanti alle attività del forum non sono remunerati per i servizi che prestano.

2. La Commissione rimborserà le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del forum. I rimborsi sono effettuati in base alle disposizioni in vigore nell'ambito della Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati secondo la procedura annuale per la destinazione delle risorse.

 

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2011.

Note ufficiali

1.

Gu L 334 del 17 dicembre 2010, pag. 17.

2.

Gu L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

1.

C(2010) 7649 definitivo.

2.

Decisione della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (Gu L 317 del 3 dicembre 2001, pag. 1).

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