Dpcm 25 marzo 2011
Ulteriore proroga di termini relativi alla PCdM
Il titolo del provvedimento è stato così rettificato attraverso comunicato pubblicato sulla Gu 4 aprile 2011 n. 77.
Ultima versione disponibile al 27/04/2024
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto 25 marzo 2011
(Gu 31 marzo 2011 n. 74)
Ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 2-bis;
Viste le richieste pervenute dall'Ufficio del Ministro della gioventù, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Dipartimento della protezione civile, dal Dipartimento della funzione pubblica, dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e dall'Ufficio legislativo del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di proroga dei termini d'interesse, indicati nella tabella I allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;
Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;
Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in Commissione;
Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Articolo 1
1. I termini di cui alla tabella I allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011 ovvero alla diversa data indicata a fianco di ciascun termine.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2011
Allegato
Fonte normativa | Termine di scadenza | Termine di ulteriore proroga | Motivazione |
Articolo 3, comma 3-bis del decreto legislativo legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prorogato dall'articolo 1, comma 1 del Dl 29 dicembre 2010, n. 225 | 31 marzo 2011 | 31 dicembre 2011 | La norma si prefigge lo scopo di assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche in ambiti molto peculiari quali le organizzazioni di volontariato di protezione civile. La proroga si rende indispensabile per ottenere un ampio e condiviso concerto che uniformi le diverse esigenze e i diversi ambiti di operatività, sia garantendo sia alle cooperative sociali di cui alla legge 381/91, che agli operatori delle organizzazioni di volontariato la necessaria sicurezza nelle attività che svolgono nel tempo del loro impiego. |
Articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 | 31 marzo 2011 | 31 dicembre 2011 | Viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per il raggiungimento dell'intesa tra lo Stato e le Regioni e Province autonome volta per volta interessate dagli interventi ai sensi dell'articolo 4 del Dl n. 78/2009. |
Articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale | 31 marzo 2011 | 31 dicembre 2011 | La proroga si rende necessaria in quanta non risultano ancora erogate le risorse finanziarie finalizzate alle esigenze del trasporto pubblico locale. |
(omissis)