Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

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Dpcm 25 marzo 2011

Ulteriore proroga di termini relativa al MinAmbiente

Parole chiave Parole chiave: Disposizioni trasversali/Aua | Rifiuti | Sostanze pericolose | Proroghe | Appalti e acquisti verdi | Discariche / Smaltimento | Composti organici volatili (Cov)

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 25 marzo 2011

(Gu 31 marzo 2011 n. 74)

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 2-bis;

Viste le richieste pervenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di proroga dei termini d'interesse, indicati nella Tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Decreta:

Articolo 1

 

1. I termini di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Allegato

 

Fonte normativa Termine di scadenza Termine di ulteriore proroga Motivazione
Articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 31/3/2011

ex articolo 1, Dl 225/2010
31/12/2011 La proroga intende assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, poiché l'abrogazione delle Autorità d'Ambito ad opera dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 191/2009, coinciderebbe temporalmente con le prime applicazioni delle disposizioni in tema di affidamento del servizio pubblico locale recate dall'articolo 23-bis del Dl 112/2008, rendendo, in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle Ato ad altri soggetti, del tutto critiche le procedure di affidamento stesse. La cessazione delle Ato senza che le Regioni siano intervenute, inoltre, bloccherebbe di fatto l'operatività del predetto articolo 23-bis, giacché renderebbe del tutto controvertibile l'identità del soggetto legittimato all'affidamento dei servizi di cui trattasi. La proroga garantisce un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle Ato ai nuovi soggetti individuati dalle Regioni, nonché all'apprestarnento di opportune iniziative di coordinamento in tal senso.
Articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni. 31/3/2011

ex articolo 1 Dl 225/2010
31/12/2011 L'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 36/2003, relativo all'attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa aIle discariche di rifiuti, prevede che i rifiuti aventi un Pci (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 Kj/Kg, non possono essere smaltiti in discarica. II termine di decorrenza di tale divieto, originariamente stabilita al 1° gennaio 2007, era stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2010, dall'articolo 15, comma 2-ter, della legge 166/2009, di conversione del decreto legge 135/2009. Tale norma prevede, di conseguenza, che tali rifiuti, tra cui il cosiddetto "carfluff" siano avviati alIa termovalorizzazione in impianti autorizzati al trattamento di rifiuti. Ad oggi, nonostante siano in fase di costruzione alcuni impianti che potranno trattare tali rifiuti, non sono presenti nel nostro Paese strutture tali da consentire la termovalorizzazione dell'intera quantita di rifiuti aventi un Pci superiore a 13.000 Kj/Kg, che - considerando solamente la produzione di "car-fluff" prevista per il 2011 - ammonta a circa 300.000 tonnellate. Pertanto, in caso di mancato rinnovo della proroga, ingenti quantitativi di tali rifiuti dovrebbero essere smaltiti all'estero, con un notevole incremento dei costi a carico delle imprese produttrici.
Articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni. 31/3/2011

ex articolo 1 Dl 225/2010
31/12/2011 L'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 161/06, come modificato dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabiliva che dal 10 gennaio 2011 non potessero più essere venduti a Paesi extra Ue prodotti per carrozzeria e per l'edilizia con limiti di Cov (composti organici volatili) superiori a quelli previsti nell'allegato II del decreto legislativo stesso. Tale limitazione all'esportazione non rispecchia, di fatto, il dettato della direttiva 2004/42/ Ce, la quale non disciplina il contenuto dei Cov dei prodotti destinati all'esportazione verso Paesi extra Ue. La limitazione all'esportazione citata, inoltre, non e presente nella legislazione di altri Stati membri delI'Ue, comportando, di fatto, una discriminazione della aziende italiane nei corifronti delle stesse presenti negli altri Stati membri delI'Ue. Si ritiene dunque opportuno prorogare di un anno il termine previsto per il divieto di esportazione.
Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 31/3/2011

ex articolo 1 Dl 225/2010
31/12/2011 La proroga intende assicurare l'utile conclusione del programma di assunzioni attraverso procedure concorsuali pubbliche intrapreso ai sensi dell'articolo 3 del Dl 208/2008 dalI'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in avanzato stato di svolgimento. Al fine di consentire la conclusione regolare delle suddette procedure di selezione e reclutamento, che hanno scontato la particolare complessità delle attività di individuazione dei profili tecnici del personale, si prevede una proroga che permetta la conclusione delle procedure concorsuali sino a dicembre 2011, ivi compresa la fase delle deliberazioni di assunzione e della sottoscrizione dei contratti individuali.
Articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. 31/3/2011

ex articolo 1 Dl 225/2010
31/12/2011 La proroga intende garantire che le attività di spazzamento e raccolta dei rifiuti siano effettuate senza soluzione di continuità nel territorio della Regione Campania, onde consentire il completamento delle operazioni di gestione dell'intero ciclo dei rifiuti nella Regione, estendendo di un anno della fase transitoria attribuita alla competenza dei Comuni per la raccolta, lo spazzamento ed il trasporto, nonché per lo smaltimento ed il recupero della frazione raccolta in modo differenziato. Le modifiche si rendono altresl necessarie al fine di non sottrarre alle amministrazioni locali competenti i poteri fin ora esercitati per rendere effettiva la riscossione della Tarsu e della Tia nel territorio della Regione Campania, anche in considerazione della circostanza per cui proprio con il corrispettivo versato dagli utenti e possibile coprire i costi delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella Regione. Ne deriva la necessità di posticipare di un anno la possibilità per le società provinciali di avvalersi degli ordinari mezzi di riscossione previsti dal Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446. Le proroghe in proposta riproducono parzialmente quelle introdotte dall'articolo 1-bis del Dl 196/2010 recante Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come modificato dalla legge di conversione n. 1/2011.

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