Trasporti

Normativa Vigente

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Decreto direttoriale MinTraporti 8 febbraio 2011

Modifiche al decreto del 15 novembre 2010 recante modalità operative per l'erogazione di incentivi al trasporto combinato e trasbordato su ferro

Ultima versione disponibile al 08/11/2024

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto direttoriale 8 febbraio 2011

(Gu 25 marzo 2011 n. 69)

Modifiche al decreto del 15 novembre 2010 recante modalità operative per l'attuazione dell'articolo 5, comma 7-octies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (contributi ferrobonus)

Il Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

Visto l'articolo 5, comma 7 octies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, che permette di utilizzare le risorse di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 205/2006 anche per interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare il regolamento (Ce) n. 659 del 22 marzo 1999, del

Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato Ce, così come modificato dal regolamento (Ce) n. 704 del 21 aprile 2004;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 592 del 4 agosto 2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale — Serie generale n. 248 del 22 ottobre 2010) con il quale sono stati definiti i criteri generali per la concessione dei benefici di cui al citato articolo 5, comma 7-octies del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 750 del 14 ottobre 2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — Serie generale n. 286 del 7 dicembre 2010) il quale ha modificato ed integrato il citato decreto ministeriale 592/2010 al fine di incrementare l'effetto incentivante degli interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario ivi previsti, individuando più puntualmente le tipologie di trasporti contribuibili e prevedendo in particolare riduzioni tariffarie per gli utenti del trasporto, nonchè la possibilità di incentivare nuovi traffici ferroviari;

Considerato che l'articolo 3, del già menzionato decreto ministeriale n. 592/2010 così come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010, rimanda ad apposito decreto della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, la previsione delle modalità operative per l'erogazione, l'effettuazione delle verifiche e l'eventuale recupero del contributo erogato con le risorse residue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 205/2006 e destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro;

Visto il decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e intermodale n. 3284 del 15 novembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — Serie generale n. 286 del 7 dicembre 2010) con il quale sono state definite "le modalità operative per l'erogazione delle risorse residue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 205/2006 e destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e/o trasbordato su ferro";

Visto l'articolo 8 del succitato decreto il quale prevede che l'erogazione dei benefici resta comunque subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, 3° paragrafo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di stato;

Considerato che nel corso della riunione di prenotifica tenutasi a Bruxelles il 31 gennaio 2011 presso gli uffici della Dg concorrenza della Commissione europea, i funzionari della Commissione hanno richiesto una correzione del testo dell'articolo 7, comma 2, del decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010 per renderlo maggiormente aderente alle disposizioni comunitarie.

Emana

il seguente decreto

Articolo 1

Norme finali

1. L' articolo 7, comma 2, del decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010 è sostituito dal seguente: "L'accesso ai contributi di cui al presente decreto è consentito alle imprese aventi sede in tutti gli Stati che fanno parte dello Spazio economico europeo, in quanto partecipanti al mercato interno e, a condizioni di reciprocità, anche alle imprese aventi sede in Svizzera."

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 8 febbraio 2011.

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