Inquinamento (altre forme di)

Giurisprudenza

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Ordinanza Tar Puglia 6 aprile 2000, n. 542

Installazione di stazione telefonia cellulare - Via regionale - Conferma del Consiglio di Stato

N.d.r: l'ordinanza in oggetto è stata confermata dal Consiglio di Stato il 28 luglio 2000 con ordinanza n. 3960. Si riporta di seguito il testo integrale di entrambe le pronunce

Tribunale amministrativo regionale (Tar)

Ordinanza 6 aprile 2000 n. 542

 

(omissis)

 

Ordinanza

nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2000;

Visto il ricorso n. 548/2000 proposto dalla (...)

 

Contro

il Comune di Bitonto, rappresentato e difeso da Napoli Avv. Giuseppe;

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistico comunale prot. n. 70032 del 21 settembre 1999, mai notificato, di rigetto istanza del 31 maggio 1999, per l'installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare;

nonché di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguenziale e presupposto;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bitonto;

Uditi gli avv. Agostinacchio, Sartorio e Napoli.

Considerato che il procedimento concessorio riguardante la installazione di stazione delle reti di telecomunicazioni (telefonia mobile) deve rispettare le regole dettate dalla legislazione di tutela in materia ambientale ex articolo 2 c. 1 lett b) Dpr 19/9/97 n. 318, 2 bis legge 189/97, 4 c. 3 legge 249/97 (nella specie non risulta acquisito il parere ambientale di competenza regionale);

che la incompletezza del procedimento preclude alla società istante di ottenere tutela cautelare;

che in tal senso la sezione ritiene di modificare il precedente orientamento in materia;

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari — Seconda Sezione, respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Bari, 6 aprile 2000

 

Consiglio di Stato, Sezione quinta — Ordinanza 28 luglio 2000 n. 3960

(omissis)

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,  Sezione Quinta

Composto dai Signori: (...)

ha pronunciato la presente

 

Ordinanza

Nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2000.

Visto l'articolo 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;

Visto l'appello proposto da:

(...)

rappresentata e difesa da: (...)

contro

Comune di Bitonto

rappresentato e difeso da: (...)

 

Per l'annullamento dell'ordinanza del Tar Puglia — Bari, Sezione II, n. 542/2000, resa tra le parti, concernente la Installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda incidentale di sospensione ( Ricorso numero 6304/2000) della esecuzione del provvedimento impugnato di primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bitonto;

Udito il relatore Cons. Stefano Baccarini; uditi altresÏ per le parti gli avv.ti G. Sartorio, A. Lanno e G. Napoli:

 

Ritenuto:

Che il precetto del comma 2 dell'articolo 2 bis del D.L. 115/97 convertito nella legge 189/97, che prevede per l'installazione di infrastrutture opportune procedure di valutazione di impatto ambientale, è autonomo da quello di cui al comma 1, attinente alla compatibilità con le norme relative ai rischi sanitari per la popolazione, cui non può essere ridotto;

Che la valutazione di impatto ambientale è una locuzione tecnico-giuridico di significato univoco, designante un procedimento presupposto a quello di rilascio della concessione edilizia, ricollegabile, nella discrezionalità del legislatore in ordine alla determinazione degli oggetti, alla competenza regionale di cui al Dpr 12/4/1996 ed alla l. reg. Puglia 20/1/1998 n. 3 (cfr., infatti, nota 26.5.2000 n. 4629 della Regine Puglia sulle procedure di VIA in materia di impianti e di infrastrutture per la telefonia mobile);

Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti previsti dall'ultimo comma del citato articolo 21;

 

PQM

 

Respinge l'appello (ricorso numero 6304/2000);

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 28 luglio 2000

(omissis)

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