Sentenza Tar Calabria 16 dicembre 2010, n. 1724
Informazione ambientale - Diritto di accesso - Contenuti - Maggiore ampiezza del diritto di accesso ai documenti amministrativi ex legge 241/1990
Il Dlgs 19 agosto 2005, n. 195, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale riconosce un diritto più ampio a quello della legge 241/1990.
Lo ha ricordato il Tar Reggio Calabria con sentenza 16 dicembre 2010, n. 1724 intimando a un Comune di fornire l'accesso a tutti gli atti concernenti la depurazione delle acque dell’utenza idrica del ricorrente. Secondo i giudici, in primo luogo il diritto di accesso all'informazione ex Dlgs 195/2005 è riconosciuto a tutti e non solo a chi vi ha interesse, come quello previsto dalla legge 241/1990.
In secondo luogo, l'articolo 3 del Dlgs 195/2005 estende il contenuto delle notizie accessibili alle "informazioni ambientali" (che implicano anche un'attività elaborativa da parte della pubblica amministrazione), assicurando, quindi, una tutela più ampia di quella ex articolo 22, legge 241/1990, che riguarda i soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'amministrazione.
Tar Calabria
Sentenza 16 dicembre 2010, n. 1724
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
Sentenza
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2010, proposto da:
(omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);
contro
Comune di Reggio di Calabria in persona del Sindaco pro tempore;
per l'accesso
agli atti concernenti la depurazione delle acque dell'utenza idrica della parte ricorrente, in applicazione del Dlgs n. 195/2005 in materia di informazione ambientale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto e Diritto
La Sig.ra (omissis) ha stipulato con il Comune di Reggio Calabria un contratto di somministrazione d'acqua potabile, relativo all'utenza idrica n. (...), ubicata in Reggio Calabria, via (omisssi).
Il canone ha previsto, oltre al pagamento dell'acqua potabile, ulteriori voci, tra cui quella inerente la depurazione.
Con istanza depositata il 26 maggio 2010 l'interessata ha chiesto di accedere agli atti relativi alla propria utenza idrica, al fine di accertare la funzionalità e/o assenza degli impianti di depurazione a partire dall'anno 2001 fino all'anno 2010, invocando la sentenza della Corte Costituzionale n. 335 dell'8 ottobre 2008 (con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'articolo 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Il Comune intimato non ha fornito alcuna informazione al riguardo.
Con ricorso notificato il 19 luglio 2010, depositato il 13 agosto 2010, l'interessata ha adito questo Tribunale, chiedendo che sia ordinato al Comune di Reggio Calabria di esibire le informazioni ed i documenti richiesti.
Alla camera di consiglio del 17 novembre 2010 la causa è passata in decisione.
2) Il ricorso è fondato.
Come già statuito con sentenza 3 novembre 2009 n. 818 di questo Tribunale, l'articolo 3 del Dlgs 19 agosto 2005 n. 195, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ha introdotto, come prima aveva fatto il Dlgs 24 febbraio 1997 n. 39 (abrogato dall'articolo 12 del cit. Dlgs n. 39 del 1997), una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella legge n. 241 del 1990, per due particolarità:
— l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso;
— il contenuto delle cognizioni accessibili.
Sotto il primo profilo, l'articolo 3 del Dlgs n. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.
Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'articolo 22 legge n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'amministrazione.
Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale.
Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'articolo 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente.
Così precisati gli estremi ed il contenuto del diritto di accesso in materia ambientale, risulta agevole concludere che ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni ambientali risulta preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità. (così anche Tar Lazio Roma, Sezione. III, 28 giugno 2006, n. 5272).
Ciò posto, non vi è alcun elemento per escludere le informazioni richieste dal novero di quelle ambientali, così come nessuna valutazione in tema di interesse e, conseguentemente di legittimazione attiva, osta all'accoglimento dell'istanza.
Stimasi equo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del giudizio, tenuto conto della serialità del ricorso.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ordina al Comune intimato di fornire alla parte ricorrente le informazioni ed i documenti richiesti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
(omissis)
Depositata in segreteria il 16 dicembre 2010.