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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Toscana 11 dicembre 2010, n. 6724

Classificazione acustica - Pre-uso del territorio - Rilevanza - Strade extraurbane - Classificazione automica - Non sussiste

Tar Toscana

Sentenza 11 dicembre 2010, n. 6724

 

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2008, proposto da:

(omissis) Snc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. (omissis), (omissis), con domicilio eletto presso (omissis) in (omissis), via (omissis);

contro Comune di (omissis), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso (omissis) in (omissis), via (omissis);

 

per l'annullamento, previa sospensione,

— della deliberazione del Consiglio Comunale di (omissis) n. 11 dell'1 marzo 2008, pubblicata sul Burt n. 15 del 9 aprile 2008, con cui è stato approvato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, Lr n. 89/1998, il Progetto di Piano comunale di classificazione acustica (di seguito: Pcca),

nella parte in cui ha illegittimamente respinto, ovvero solo parzialmente accolto, le osservazioni presentate dalla odierna ricorrente ed altrettanto illegittimamente classificato, secondo quanto meglio specificato in prosieguo, l'area di proprietà della stessa ricorrente, ricadendo in territorio di (omissis) (località (omissis), foglio 126, particelle 71 e 141), in parte in classe V^ e, in parte, in classe IV^, in tal modo pregiudicandone gravemente la potenzialità produttiva;

nella parte in cui ha illegittimamente classificato le due strade S.P. 53 e S.P. 18, aventi funzione servente l'insediamento produttivo della (omissis), in classe III^;

nonché nella parte in cui ha illegittimamente classato l'area di cava ubicata in località di (omissis) (già oggetto di altri ricorsi, taluni tuttora pendenti, innanzi all'intestato Tar) attribuendole solo una classe III^ ad onta della sua destinazione produttiva e dell'assenza di insediamenti abitativi;

— del Piano Strutturale del Comune di (omissis) adottato con delibera di C.C. n. 42/2007, in quanto e siccome richiamato dal Pcca in funzione della illegittima classificazione del sito estrattivo di (omissis);

— nonché di ogni altro atto e/o provvedimento conseguente e/o presupposto alla stessa, ancorché attualmente non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Espone la ricorrente di gestire un impianto per la frantumazione di inerti in località (omissis), nel Comune di (omissis), comprendente una vasta area, destinata in parte alla lavorazione e allo stoccaggio del materiale e in parte alla viabilità.

Precisa, altresì, la deducente che non esistono, nelle immediate vicinanze dell'impianto, edifici adibiti a civile abitazione, né ad uso commerciale o artigianale.

Con deliberazione consiliare n. 43 del 9 novembre 2007 veniva adottato il progetto di Piano comunale di classificazione acustica ai sensi della legge n. 447 del 1995.

La società ricorrente, riscontrando l'asserita irrazionale classificazione operata dal Comune, presentava le proprie osservazioni attinenti, soprattutto, all'errata collocazione dell'area dove è posto il suo insediamento produttivo, parte in classe IV e parte in classe V, anziché, come pure sarebbe scaturito dalla relazione tecnica illustrativa al piano, in classe VI, tenuto conto che, come riferito, nell'area sono completamente assenti immobili ad uso residenziale.

Altrettanto incongrua veniva riscontrata la classificazione delle strade provinciali n. 53 e 18 che attraversano il territorio comunale e servono l'impianto della ricorrente, ma che nonostante il rilevante volume di traffico che le attraversa, sono state classificate in classe terza.

Con la deliberazione n. 11 del 1 marzo 2008, il Consiglio comunale di (omissis), approvava definitivamente il piano di classificazione acustica, sostanzialmente ignorando i rilievi della ricorrente.

Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

1. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 4 e 6 della legge n. 447/1995. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 e 4 della Lr n. 89/1998, come integrati dalla delibera del Consiglio regionale n. 77/2000.

Eccesso di potere per omessa, insufficiente e carente istruttoria. Errore sui fatti a base del provvedimento. Contraddittorietà ed illogicità dell'azione amministrativa.

2. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, quanto alla classificazione dell'area estrattiva di (omissis).

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata opponendosi all'accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 698 depositata il 15 luglio 2008 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 23 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

Diritto

Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione del Consiglio Comunale di (omissis), in epigrafe specificata, con cui è stato approvato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge reg. n. 89/1998, il progetto di Piano comunale di classificazione acustica (Pcca).

L'interesse della ricorrente si volge alla parte in cui il suddetto atto ha respinto, ovvero solo parzialmente accolto, le osservazioni dalla medesima presentate, classificando l'area di proprietà in classe V e, in parte, in classe IV, in tal modo asseritamente pregiudicandone la potenzialità produttiva.

Viene lamentata, inoltre, la classificazione attribuita alle strade provinciali n. 53 e n. 18, aventi funzione servente all'insediamento produttivo della (omissis), nonché la collocazione in classe III dell'area di cava ubicata in località di (omissis) ritenuta in contrasto con la sua destinazione produttiva e con l'assenza di insediamenti abitativi.

Si contesta, altresì, quale atto presupposto ed in quanto richiamato dal Pcca, il Piano Strutturale del Comune di (omissis), adottato con delibera di C.C. n.42/2007, in funzione dell'illegittima classificazione del sito estrattivo di (omissis).

Il ricorso può essere in parte accolto nei sensi di seguito specificati.

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta che, in violazione degli articoli 4 e 6 della legge n. 447/1995 e della legge reg. n. 89/1998, il Comune di (omissis) non avrebbe tenuto conto dell'effettiva destinazione d'uso delle aree, atteso che, anche in ragione dei parametri normativi richiamati negli atti istruttori preordinati alla redazione del Piano, la zona dove insiste lo stabilimento della ricorrente, del tutto priva di insediamenti residenziali o commerciali, non avrebbe potuto essere classificata altro che in classe VI. D'altro canto non potrebbero venire in rilievo le argomentazioni addotte dall'amministrazione per validare la sua scelta e cioè: la classe attribuita dal confinante Comune di (omissis) (classe III) all'area limitrofa a quella della ricorrente e, quindi incompatibile con una classificazione diversa da quella compiuta; il cosiddetto divieto di contatto tra aree di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 89/98, giacché proprio tale Comune, a seguito delle osservazioni dell'interessata, con deliberazione di Giunta n. 64/08 avrebbe avviato il procedimento per la revisione della classificazione acustica “provvedendo alla riduzione, in senso di maggior tolleranza, della stessa”, con riferimento ai “vincoli alle imprese che operano nel contesto della Valdorcia”.

La tesi non può essere seguita.

Effettivamente, l'articolo 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995 stabilisce che i comuni, previa definizione per legge dei criteri da parte delle regioni, procedono alla classificazione del proprio territorio "tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio".

Analogamente la Lr n. 89/1998 prevede che "il criterio di base per l'individuazione la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso" e, quindi, sulla base dell'analisi degli strumenti urbanistici approvati o in via di approvazione, nonché delle varianti previste.

Il dettato normativo appena richiamato non consente, tuttavia, di pervenire alle conclusioni divisate dalla ricorrente.

Invero, come dimostrato dalla certificazione di destinazione urbanistica prodotta in giudizio dal Comune resistente, l'area sulla quale insiste l'impianto di frantumazione di cui la ricorrente è titolare ha sempre avuto una destinazione agricola, sempre confermata dai successivi atti di pianificazione approvati dall'amministrazione nel 1983 e nel 1995, con tale ultimo atto conformando ulteriormente la proprietà in questione con riferimento ad aree vincolate di interesse paesaggistico e aree vincolate di rispetto fluviale.

Ne segue, con evidenza, che all'epoca della redazione del Piano di classificazione acustica, i terreni occupati dall'impianto di frantumazione non avevano, e neppure hanno tuttora, alcuna destinazione a zona industriale.

Ciò è confermato, del resto, dagli stessi titoli abilitativi relativi alle strutture al servizio dell'impianto, in buona parte realizzate abusivamente e successivamente regolarizzate attraverso il rilascio di concessione in sanatoria.

Neppure risulta che, pur dopo la regolarizzazione edilizia, sulle particelle interessate sia mai stato rilasciato alcun titolo per lo svolgimento di attività industriali.

Come condivisibilmente osservato dalla difesa dell'amministrazione intimata, le scelte inerenti la classificazione acustica, sono espressione di discrezionalità tecnica che va ancorata all'accertamento di specifici presupposti di fatto, tra i quali, in primo luogo il pre-uso del territorio, al fine di non sacrificare le consolidate aspettative di coloro che si sono legittimamente insidiati. Orbene, proprio il riferimento al carattere illegittimo dell'insediamento esclude che una mera situazione di fatto possa essere avallata dalle successive scelte operate dall'amministrazione in materia di classificazione acustica.

Da un differente punto di vista deve rilevarsi che il Comune ha tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale citata che fa divieto di accostare zone con differenze di livello assoluto di rumore superiore 5 dB, restando ammessa "la possibilità di adiacenza tra zone appartenenti a classi non contigue quando esistano evidenti discontinuità morfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore".

Nel caso di specie, l'area confinante a quella della ricorrente è stata classificata dal comune di Radicofani in classe III, senza che sul punto possano rilevare le successive determinazioni assunte da tale Amministrazione, trattandosi di mutamenti intervenuti solo in epoca successiva (10 maggio 2008) a quella di approvazione del Piano di classificazione impugnato.

Quanto alla lamentata attribuzione di due classi distinte (IV e V) all'area di proprietà della ricorrente può osservarsi che, anche in questo caso, l'Amministrazione comunale ha preso a riferimento per la classificazione le preesistenti destinazioni d'uso del territorio, attribuendo la categoria più favorevole alla zona occupata dagli impianti di frantumazione e dai servizi ad essa accessori, mentre in classe IV è stata collocata la zona adibita a stoccaggio di materiale, in relazione alla quale non può essere dubbio il minore impatto acustico.

Resta perciò esclusa, per tale profilo, la pretesa irragionevolezza e contraddittorietà dell'atto impugnato.

Viene contestata, altresì, la classificazione attribuita alle SP nn. 53 e 18, la prima adiacente all'impianto della ricorrente e la seconda ad essa collegata come diramazione, senza tener conto dell'intenso traffico che le attraversa, non solo in relazione agli automezzi in transito, da e per l'area estrattiva di cui trattasi.

La doglianza appare condivisibile.

In primo luogo si rileva che sussiste l'interesse della (omissis), posto in dubbio da controparte, a contestare la classificazione operata dal Comune, atteso che tali strade sono percorse dal traffico di automezzi pesanti diretti all'impianto di frantumazione con evidenti riflessi sulla prosecuzione dell'attività.

Nel merito, se è vero che la mera qualificazione di una strada come extraurbana non comporta l'automatica attribuzione di una certa classificazione dal punto di visto acustico, nondimeno l'Amministrazione comunale non fornisce, nel provvedimento impugnato, adeguate argomentazioni, in relazione al volume di traffico coinvolto, che consenta di giustificare la classificazione adottata.

Sussiste, in altre parole, un difetto di istruttoria che rende illegittimo per tale aspetto il Pcca impugnato.

Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta che il sito estrattivo di (omissis) non sia stato oggetto di una classificazione idonea alla sua vocazione produttiva (classe VI), come invano segnalato dall'interessata in sede di osservazioni al progetto di Piano, tenuto conto della presenza di un'area utilizzata come cava che necessiterebbe, perciò, di una conforme catalogazione.

Inoltre, non avrebbe rilevo la motivazione per relationem alle prescrizioni contenute nel Piano strutturale comunale, atteso che tale atto è stato impugnato dall'odierna ricorrente proprio con riferimento alla destinazione impressa all'area in questione e, in esito alla fase cautelare del giudizio, è stato sospeso in parte qua con l'ordinanza della 1^ sez. di questo Tribunale n. 267 del 5 marzo 2008.

La censura non è fondata.

Con provvedimento del 31 marzo 2006 il Comune di (omissis) aveva già rigettato il progetto di coltivazione del sito proposto dalla ricorrente. A seguito del riesame, sollecitato dall'interessata, l'Amministrazione, con atto dell'11 luglio 2008, ha disposto l'archiviazione del procedimento relativo alla pratica edilizia in questione. Con sentenza n. 1585 del 6 novembre 2009 il ricorso presentato dalla (omissis) è stato rigettato da questo Tribunale.

Ne segue che l'area in questione, non avendo una destinazione ad uso industriale risultante dagli atti di pianificazione urbanistica comunale, non poteva ricevere una classificazione acustica differente da quella assegnata.

Va rilevato, inoltre, che trattandosi di cava non più attiva il Comune ha richiesto alla Regione Toscana e alla Provincia di Siena di avviare il procedimento di revisione del Piano regionale delle attività estrattive al fine di adeguare gli aspetti normativi a quelli di fatto relativi all'area in parola.

Mette conto rilevare (ed è sottolineato dalla ricorrente) che, con sentenza della 1^ Sez. di questo Tar n. 739 del 30 aprile 2009, è stato accolto il ricorso avanzato dalla (omissis) avverso il Piano strutturale del Comune nella parte in cui viene l'area di (omissis) viene definita "come misura di salvaguardia per la tutela dei valori ambientali e paesaggistici” con conseguente sospensione delle determinazioni sulle domande relative al rilascio di provvedimenti autorizzativi alla coltivazione di cava.

Deve, tuttavia, osservarsi che, a prescindere dall'appello proposto dall'Amministrazione soccombente al Consiglio di Stato (rubricato al n. 5542/10 e tuttora pendente), l'accoglimento del gravame ha solo determinato l'obbligo per il Comune di adeguare il potere pianificatorio in materia urbanistica alle previsioni contenute nel Praerp per quanto concerne la localizzazione delle attività estrattive, senza che per questo, in assenza di spontanea ottemperanza possa dirsi mutato il quadro di riferimento sopra delineato.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere parzialmente accolto nei limiti sopra precisati conseguendone in parte qua l'annullamento dell'atto impugnato.

In relazione alla parziale reciproca soccombenza, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti in motivazione precisati e per l'effetto annulla, in parte qua, l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 11 novembre 2010

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