Rifiuti

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Decisione Commissione Ue 2010/731/Ue

Incenerimento dei rifiuti - Questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2000/76/Ce

Abrogato da:

Decisione 2011/632/Ue (01/01/2013)

Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 01/01/2013

Commissione europea

Decisione 30 novembre 2010, n. 2010/731/Ue

(Guue 1° dicembre 2010 n. L 315)

Decisione che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2000/76/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti

[notificata con il numero C(2010) 8279]

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/76/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti , in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Un primo questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2000/76/Ce sull'incenerimento dei rifiuti è stato introdotto dalla decisione 2006/329/Ce della Commissione. Il suddetto questionario era relativo al triennio dal 2006 al 2008 compreso.

(2) In considerazione dell'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva 2000/76/Ce e nell'utilizzo del primo questionario, è necessario istituire un nuovo questionario per il triennio dal 2009 al 2011 compreso. Ai fini di maggior chiarezza, è necessario sostituire la decisione 2006/329/Ce.

(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/692/Cee del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente ,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

 

1. Ai fini delle relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2000/76/Ce, gli Stati membri utilizzano il questionario riportato in allegato.

2. Le relazioni da presentare riguardano il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.

Articolo 2

 

La decisione 2006/329/Ce è abrogata.

Articolo 3

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2010.

Allegato

Questionario relativo all'applicazione della direttiva 2000/76/Ce del parlamento europeo e del consiglio sull'incenerimento dei rifiuti

Note generali

Questo secondo questionario introdotto ai sensi della direttiva 2000/76/Ce si riferisce al periodo 2009-2011. In considerazione dell'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva e sulla base delle informazioni già raccolte mediante il primo questionario, il presente questionario verte sui cambiamenti e sui progressi realizzati dagli Stati membri nell'effettiva applicazione della direttiva.

Al fine di garantire continuità e realizzare confronti diretti con le risposte precedenti, il presente questionario mantiene inalterato l'approccio generale contenuto nella decisione 2006/329/Ce. Nei casi in cui le domande siano simili a quelle del questionario precedente, si può fare riferimento alle risposte precedenti, a meno che la situazione non sia cambiata. Se si sono verificati sviluppi nella situazione nazionale, gli avvenuti cambiamenti devono essere descritti in una nuova risposta.

Così come per il primo questionario, la Commissione intende avvalersi della piattaforma ReportNet (o della versione successiva, se del caso) affinché gli Stati membri dispongano di uno strumento di comunicazione elettronico per il presente questionario. Di conseguenza, la Commissione ne raccomanda vivamente l'utilizzo per snellire la procedura e ottimizzare l'analisi delle risposte.

1. Numero di impianti e autorizzazioni

1.1. Fornire le informazioni seguenti in merito al numero di impianti (distinguere tra impianti di incenerimento e di coincenerimento) che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/76/Ce, nonché le relative autorizzazioni e le capacità di trattamento autorizzate:

a) numero di impianti;

b) numero di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;

c) numero di impianti che recuperano il calore generato dal processo di incenerimento;

d) capacità totale di trattamento dei rifiuti autorizzata (tonnellate/anno) (opzionale).

1.2. Fornire un elenco di tutti gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/76/Ce, indicando le informazioni seguenti per ciascun impianto avente capacità superiore a 2 tonnellate l'ora:

a) indicare se si tratta di un impianto di incenerimento o di coincenerimento. Per gli impianti di coincenerimento, indicare il tipo di impianto (forno per cemento, impianto di combustione o altri impianti industriali non menzionati nell'allegato II.1 o II.2 della direttiva 2000/76/Ce);

b) per gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani che effettuano operazioni di recupero ai sensi dell'allegato II, R1, della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio: l'efficienza energetica dell'impianto, calcolata mediante la formula fornita nella nota dell'allegato II, R 1, della direttiva 2008/98/Ce.

2. Descrivere eventuali problemi riscontrati in merito alle definizioni dell'articolo 3 durante l'applicazione della direttiva 2000/76/Ce. Fornire informazioni specifiche per ciascuna definizione per la quale sono sorti problemi.

3. Sono state rilasciate, ai sensi della direttiva 2000/76/Ce, autorizzazioni per impianti mobili?

4. Indicare le categorie di rifiuti che sono stati coinceneriti, divisi per tipo di impianto di coincenerimento (forni per cemento, impianti di combustione o altri impianti industriali non menzionati nell'allegato II.1 o II.2).

Indicare i codici del catalogo europeo dei rifiuti (opzionale).

Indicare la capacità di trattamento autorizzata per il coincenerimento in questi impianti (opzionale).

5. A quanti impianti di coincenerimento si applicano i limiti di emissione previsti dall'allegato V della direttiva 2000/76/Ce (applicabili in caso di coincenerimento di rifiuti urbani non trattati oppure quando più del 40% del calore liberato è prodotto da rifiuti pericolosi)?

6. Cosa dispone l'autorizzazione per quanto riguarda:

a) l'identificazione delle quantità e delle categorie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati?

b) i flussi di massa minimi e massimi di rifiuti pericolosi da trattare?

c) l'intervallo dei valori calorifici autorizzati per i rifiuti pericolosi?

d) il contenuto massimo di inquinanti (per esempio Pcb, PCP, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti)?

7. Quali tipi di rifiuti sono stati considerati "inopportuni" per il prelievo di campioni rappresentativi?

8. In relazione alle condizioni per i tempi di permanenza e per le temperature dei gas nei forni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/76/Ce, sono state rilasciate autorizzazioni diverse rispetto alle condizioni di esercizio, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4? In caso di risposta affermativa, indicare:

a) quante autorizzazioni sono state concesse;

b) se i dati sono disponibili, le motivazioni in base alle quali è stata concessa la deroga per alcuni casi rappresentativi, specificando quanto segue:

i) la capacità dell'impianto;

ii) se si tratta di un impianto "esistente" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, o di un nuovo impianto;

iii) il tipo di rifiuti inceneriti;

iv) le modalità con cui si garantisce che non sia presente una maggiore quantità di residui o residui con un più elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai livelli previsti per un impianto non soggetto a deroghe;

v) le condizioni di esercizio stabilite nell'autorizzazione;

vi) i valori limite di emissione che l'impianto deve rispettare.

9. Per gli impianti di incenerimento, quali misure si applicano (oltre all'eventuale relazione prevista all'articolo 12, paragrafo 2) per assicurare che gli impianti siano progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera da non superare i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato V della direttiva 2000/76/Ce?

10. Per gli impianti di coincenerimento, quali misure si applicano (oltre all'eventuale relazione prevista all'articolo 12, paragrafo 2) per assicurare che gli impianti siano progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera da non superare i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato II della direttiva 2000/76/Ce?

11. Per i forni per cemento che coinceneriscono i rifiuti, sono state concesse deroghe ai limiti di emissione di NO x , polveri, SO 2 o TOC in conformità con l'allegato II.1? In caso di risposta affermativa, indicare:

a) quante deroghe sono state concesse?

b) se i dati sono disponibili, le motivazioni in base alle quali è stata concessa la deroga per alcuni casi rappresentativi, specificando quanto segue:

i) la capacità dell'impianto;

ii) se si tratta di un impianto nuovo o esistente (considerando l'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2000/76/Ce);

iii) il tipo di rifiuti coinceneriti;

iv) i valori limite di emissione che gli impianti devono rispettare;

v) le altre condizioni di esercizio stabilite nell'autorizzazione.

12. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sono stati fissati altri valori limite di emissione in atmosfera oltre a quelli stabiliti nell'allegato II o, a seconda dei casi, nell'allegato V? In caso di risposta affermativa e se i dati sono disponibili, specificare quanto segue:

a) a quali impianti si applicano (impianti di incenerimento o coincenerimento). Per gli impianti di coincenerimento, indicare il tipo di impianto;

b) quali di questi impianti sono "nuovi" o "esistenti";

c) gli inquinanti ai quali si applicano i valori limite e i valori stabiliti;

d) perché vengono applicati questi valori limite;

e) il regime di monitoraggio delle emissioni dei suddetti inquinanti (continuo o discontinuo). Se discontinuo, indicare la frequenza.

13. Per gli inquinanti di cui all'allegato IV della direttiva 2000/76/Ce, come sono determinati i valori limite di emissione per gli scarichi delle acque reflue in ambiente idrico provenienti da impianti di depurazione dei fumi? Indicare i casi in cui i valori limite di emissione per le suddette sostanze inquinanti differiscono da quelli dell'allegato IV.

14. Se sono stati fissati valori limite di emissione per gli inquinanti scaricati in acqua, oltre a quelli di cui all'allegato IV:

a) a quali impianti si applicano (impianti di incenerimento o coincenerimento, "nuovi" o "esistenti")?

b) a quali inquinanti si applicano e quali sono i valori limite stabiliti?

c) perché vengono applicati questi valori limite?

15. Quali parametri di controllo operativo (pH, temperatura, flusso, ecc.) sono fissati nell'autorizzazione per lo scarico di acque reflue?

16. Quali provvedimenti sono stati adottati per assicurare la protezione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7?

17. Quali criteri sono utilizzati per assicurare che la capacità di stoccaggio sia sufficiente a garantire che le acque possano essere analizzate e trattate, se necessario, prima dello scarico?

18. In generale, quali provvedimenti sono stati adottati per ridurre al minimo la quantità e la nocività dei residui prodotti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento?

19. Le prescrizioni dell'autorizzazione per la misurazione degli inquinanti dell'aria e i parametri operativi di processo sono identici a quelli stabiliti dall'articolo 11, paragrafo 2? In caso di risposta negativa, fornire le seguenti informazioni dettagliate:

a) motivi per discostarsi dall'articolo 11, paragrafo 2, in riferimento alle possibilità di deroga di cui all'articolo 11, paragrafi da 4 a 7;

b) l'inquinante o il parametro in questione, nonché il requisito di misurazione imposto.

20. Le prescrizioni dell'autorizzazione per la misurazione degli inquinanti dell'acqua sono identiche a quelle stabilite dall'articolo 11, paragrafi 14 e 15? In caso di risposta negativa, fornire le seguenti informazioni dettagliate:

a) motivo per discostarsi dall'articolo 11, paragrafi 14 e 15;

b) inquinante/parametro in questione, nonché il requisito di misurazione.

21. Cosa dispone l'autorizzazione per garantire la conformità alle seguenti disposizioni in materia di emissioni nell'atmosfera:

a) articolo 11, paragrafo 8;

b) articolo 11, paragrafo 9;

c) articolo 11, paragrafo 11;

d) articolo 11, paragrafo 12;

e) il regime di conformità stabilito all'articolo 11, paragrafo 10.

22. Cosa dispone l'autorizzazione per garantire la conformità alle seguenti disposizioni in materia di emissioni nelle acque:

a) articolo 11, paragrafo 9;

b) il regime di conformità stabilito all'articolo 11, paragrafo 16.

23. Descrivere gli eventuali orientamenti ufficiali elaborati per ottenere valori medi giornalieri di emissione convalidati (articolo 11, paragrafo 11). Se disponibile, inserire un link al sito web.

24. Quali sono le procedure per informare l'autorità competente dell'eventuale superamento di un valore limite di emissione?

25. Quali provvedimenti sono adottati per assicurare la partecipazione del pubblico al processo di autorizzazione (autorizzazioni nuove e/o aggiornate)? Fornire informazioni dettagliate almeno per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) l'autorità che rende pubblica la richiesta di autorizzazione;

b) il periodo durante il quale il pubblico può esprimere commenti;

c) l'autorità che rende pubblica la decisione finale.

26. Relativamente alla disponibilità di informazioni durante tutto il processo di autorizzazione:

a) esistono informazioni relative ad aspetti ambientali che non sono disponibili, o solo parzialmente disponibili, al pubblico per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione, il processo decisionale e il successivo rilascio dell'autorizzazione? In caso di risposta affermativa, specificare quali.

b) Qualora queste informazioni siano disponibili o parzialmente disponibili, specificare se sono gratuite o a pagamento. In quest'ultimo caso, indicarne il costo e in quali casi viene applicato.

27. Per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l'ora, quali provvedimenti sono adottati per imporre al gestore di trasmettere all'autorità competente una relazione annuale sul funzionamento e sulla sorveglianza dell'impianto?

28. In caso di trasmissione di una relazione annuale:

a) quali informazioni contiene?

b) in che modo il pubblico può accedere alla relazione?

29. Come sono resi pubblici gli impianti di incenerimento o di coincenerimento aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora?

30. Quali disposizioni sono adottate nell'autorizzazione per controllare il periodo di esercizio di un impianto di incenerimento o di coincenerimento in condizioni anomale (arresti, disfunzionamenti o guasti dei sistemi di abbattimento o di monitoraggio)?

31. Per i processi di incenerimento e di coincenerimento, quali sono i periodi massimi ammissibili di esercizio in condizioni anomale (prima dell'arresto dell'impianto):

a) periodo massimo ammissibile con eccedenza dei valori limite di emissione;

b) durata massima cumulativa dei periodi che superano i valori limite di emissione nell'arco di un anno.

32. Altre osservazioni.

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