Acque

Normativa Vigente

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Commissione europea

Decisione 28 ottobre 2010, n. C(2010)7605

Decisione sulla deroga richiesta dall'Italia ai sensi della direttiva 98/83/Ce del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/83/Ce del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue:

(1) Con lettera del 2 febbraio 2010 l'Italia ha chiesto una terza deroga per alcune forniture di acqua nelle regioni Campania, Lazio, Lombardia, Toscana, Trentino-Alto Adige e Umbria. La richiesta di deroga riguarda il parametro dell'arsenico per valori di 20, 30, 40 e 50 μg/l, il parametro del borio per valori di 2 e 3 mg/l e il parametro del fluoruro per valori di 2,5 mg/l.

(2) Nella richiesta l'Italia fa riferimento al fatto che i valori superiori della fonte della fornitura di acqua sono di origine geogenica e che la fornitura di acqua non può essere garantita con mezzi alternativi. La richiesta è stata suffragata da dati relativi ai pertinenti risultati del monitoraggio, sulla popolazione e sui volumi di acqua potabile interessati. Inoltre, la richiesta specifica la durata auspicata della deroga per ogni zona di fornitura di acqua, i previsti regimi di monitoraggio e le misure correttive, di cui alcune sono attualmente in fase di elaborazione e altre in fase di attuazione.

La richiesta conferma che non sono interessate importanti imprese alimentari.

(3) I valori limite di 10 μg/l per l'arsenico, di 1 mg/l per il boro e di 1,5 mg/l per il fluoruro fissati nella parte B dell'allegato I della direttiva 98/83/Ce mirano ad assicurare che le acque destinate al consumo umano possano essere consumate in condizioni di sicurezza nell'intero arco della vita. Tuttavia, prove scientifiche, in particolare gli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla qualità delle acque potabili 1 e il parere del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali 2 , dimostrano che taluni valori più elevati sono accettabili per un periodo di tempo limitato senza rischi per la salute umana. Poiché ciò non si applica all'acqua destinata al consumo dei neonati e dei bambini fino a 3 anni di età, occorre adottare misure specifiche per la loro protezione.

(4) Per quanto riguarda il boro e il fluoruro, le prove scientifiche permettono deroghe temporanee fino ai valori richiesti rispettivamente di 2-3 mg/l per il boro e di 2,5 mg/l per il fluoruro.

(5) Per quanto riguarda l'arsenico, le prove scientifiche nei documenti indicati in riferimento negli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità e nel parere del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali consentono deroghe temporanee fino a 20 μg/l, mentre valori di 30, 40 e 50 μg/l determinerebbero rischi sanitari superiori, in particolare talune forme di cancro. Pertanto occorre autorizzare unicamente deroghe per valori di arsenico fino a 20 μg/l.

(6) Occorre che l'Italia rispetti gli obblighi imposti dalla direttiva 98/83/Ce. Per assicurare il rispetto dei valori dei parametri fissati nella direttiva 98/83/Ce e per proteggere la salute pubblica, occorre fissare talune condizioni specifiche.

(7) La durata delle deroghe viene definita separatamente per ogni zona di fornitura di acqua, sulla base delle complessità delle misure correttive e del loro stato di avanzamento,

Ha adottato la presente decisione

 

Articolo 1

1. Per quanto riguarda i valori dei parametri nelle zone di fornitura dell'acqua di cui all'allegato I, le deroghe richieste dall'Italia sono concesse fino alle date e per i valori massimi specificati nell'allegato I.

2. Per quanto riguarda i valori dei parametri nelle zone di fornitura di acqua di cui all'allegato II, le deroghe richieste dall'Italia non sono concesse.

 

Articolo 2

Fatti salvi gli obblighi fissati nella direttiva 98/83/Ce, le deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono soggette alle seguenti condizioni aggiuntive:

1) ai fini del consumo di acqua potabile da parte dei neonati e dei bambini fino all'età di 3 anni, l'Italia assicura che la fornitura di acqua rispetti i valori dei parametri della direttiva 98/83/Ce;

2) l'Italia informa gli utenti sulle modalità per ridurre i rischi legati all'acqua potabile per la quale è stata concessa la deroga, e in particolare informa gli utenti sui rischi legati al consumo dell'acqua oggetto di deroga da parte di neonati e di bambini fino all'età di 3 anni;

3) l'Italia effettua un monitoraggio regolare dei parametri interessati nel quadro del regime di monitoraggio di cui all'allegato III;

4) l'Italia mette in atto i piani di azioni correttive di cui all'allegato III;

5) l'Italia presenta una relazione annuale sui progressi realizzati nelle misure correttive di cui all'Allegato III entro due mesi dalla fine di ogni anno di calendario a partire da 2011.

La relazione di cui al primo comma, punto 5, contiene una sintesi del monitoraggio dei parametri oggetto di deroga, una panoramica dei consigli forniti agli utenti e informazioni sui volumi di acqua in bottiglia fornita agli utenti.

 

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2010

 

Allegato I

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 110 KB


Allegato II

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 114 KB


Allegato III

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 789 KB


Note ufficiali

1.

World Health Organisation Guidelines for Drinking-Water Quality, 3° edizione che include la 1° e la 2° appendice, Ginevra (2008).

2.

Parere del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali del 16 aprile 2010, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/index_en.htm

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