Dm Finanze 28 ottobre 2010
Individuazione enti beneficiari dei contributi per il finanziamento di interventi per tutela dell'ambiente e sviluppo economico dei relativi territori
Ultima versione disponibile al 12/10/2024
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto 28 ottobre 2010
(Gu 9 novembre 2010 n. 262)
Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il finanziamento di interventi diretti al risanamento, al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico dei relativi territori, nonché delle relative modalità di erogazione
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
Visto, in particolare, il comma 3-quater dell'articolo 13 della predetta legge n. 133 del 2008, il quale ha previsto l'istituzione di un fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ai fini della concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi;
Visto l'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, (nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario)", che assegna l'importo di euro 25.050 milioni al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto altresì il comma 1-sexies dello stesso articolo 7 che prevede una riduzione pari ad euro 10 milioni a valere sul predetto fondo;
Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", che incrementa di euro 30 milioni il predetto fondo;
Considerato che ai sensi dello stesso comma 3-quater dell'articolo 13 della legge n. 133 del 2008 alla ripartizione delle predette risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
Visto il decreto 25 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2010, con il quale, in coerenza con quanto stabilito dalla V Commissione della Camera dei Deputati con la risoluzione n. 8-00059 del 22 dicembre 2009, sono stati individuati i soggetti beneficiari e gli interventi da realizzare nonché ripartita tra gli stessi quota parte dei contributi di cui al sopra indicato articolo 13, comma 3-quater, della legge n. 133/2008, per un importo complessivo di euro 66.196.500 per l'annualità 2009, di euro 18.898.998 per l'annualità 2010 e di euro 18.888.998 per l'annualità 2011;
Visto il decreto 9 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2010, con il quale, in coerenza con quanto stabilito dalla V Commissione bilancio, programmazione economica del Senato della Repubblica con la risoluzione n. 8 adottata il 21 aprile 2010, sono stati individuati i soggetti beneficiari e gli interventi da realizzare nonché ripartita tra gli stessi una ulteriore quota parte dei contributi di cui al sopra indicato articolo 13, comma 3-quater, della legge n. 133/2008, per un importo complessivo di euro 38.398.000 per l'annualità 2009, di euro 59.526.000 per l'annualità 2010 e di euro 11.045.000 per l'annualità 2011;
Vista la risoluzione parlamentare n. 8-00087, deliberata il 30 luglio 2010 dalla V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, pubblicata nel Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari n. 362 del 30 luglio 2010, di approvazione della risoluzione n. 7-00385 — riguardante l'assegnazione per complessivi euro 50.275.000,00 dei contributi 2010 non ancora utilizzati del fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 — con la quale si impegna il Governo ad attenersi alle priorità individuate nell'elenco 1 allegato alla stessa risoluzione;
Considerato che in esito a tale risoluzione, il Presidente della V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati, con nota n. 3571 del 4 agosto 2010, ha fatto pervenire un ulteriore elenco nel quale sono state apportate modifiche rispetto a quello allegato al resoconto sommario della seduta del 30 luglio 2010, al fine di correggere errori materiali in esso contenuti;
Considerato, inoltre, che lo stesso Presidente della V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati, con successiva nota del 22 settembre 2010, ha segnalato ulteriori correzioni da apportare all'elenco dei beneficiari individuati con la risoluzione del 30 luglio 2010, al fine di consentire la corretta destinazione dei contributi statali di cui trattasi;
Considerato che tali correzioni risultano pubblicate in calce al resoconto sommario della seduta del 22 settembre 2010 della predetta Commissione parlamentare come errata corrige di quanto riportato alle pagine 48, 59 e 60 del Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari n. 362 del 30 luglio 2010;
Preso atto delle modifiche come sopra segnalate dal Presidente della V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 3-quater dell'articolo 13 della legge n. 133 del 2008, in conformità a quanto deliberato dalla V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati con la sopra ricordata risoluzione del 30 luglio 2010 e successive modifiche, al fine di individuare gli interventi e gli enti destinatari dei predetti finanziamenti, nonché a disciplinare le modalità da seguire da parte degli enti beneficiari per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della ragioneria generale dello Stato di provvedere alla relativa erogazione;
Considerato che per quanto concerne le modalità di attribuzione dei finanziamenti in argomento, ancorché non espressamente previste dalla predetta norma autorizzativa, si possa fare utile riferimento a quelle già individuate, per la stessa tipologia di contributi, con i decreti ministeriali 25 febbraio 2010 e 9 giugno 2010;
Decreta:
Articolo 1
1. In relazione a quanto previsto dal comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle disponibilità residuali iscritte per l'anno 2010 sul fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui al capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono concessi contributi statali per gli importi, gli interventi e a favore degli enti puntualmente individuati dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati con la risoluzione n. 8-00087 del 30 luglio 2010 e successive modifiche e riportati nell'allegato elenco 1, che forma parte integrante del presente decreto.
2. Le quote annuali di finanziamento individuate nell'allegato elenco 1 sono erogate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato secondo le modalità previste ai successivi articoli 2, 3, 4 e 5.
Articolo 2
1. Ai fini dell'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 1, i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare, per ciascuno degli interventi finanziati, un'attestazione conforme all'allegato modello A, che fa parte integrante del presente decreto, con la quale il legale rappresentante dell'ente beneficiario dichiara, sotto la propria responsabilità, che il contributo statale, puntualmente dedicato all'intervento per il quale è prevista l'assegnazione, ha formato oggetto di impegno formale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'attestazione di cui al comma 1 deve, altresì, indicare le modalità di accredito del contributo, nel rispetto delle disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 3
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare, per ciascuno degli interventi finanziati, una dichiarazione conforme all'allegato modello B, che fa parte integrante del presente decreto, con la quale il legale rappresentante dell'ente dichiara, sotto la propria responsabilità, di destinare il contributo statale esclusivamente al finanziamento puntuale dell'intervento per il quale è prevista l'assegnazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve, altresì, indicare le modalità di accredito del contributo e riportare, in allegato, idonea fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, nel caso di più finanziamenti riferiti allo stesso soggetto beneficiario, deve essere compilata e sottoscritta per ciascuno degli interventi indicati nell'allegato elenco 1, non essendo consentito l'invio di una unica attestazione riepilogativa.
Articolo 4
1. Le attestazioni previste dagli articoli 2 e 3, debitamente sottoscritte, devono essere trasmesse al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato — Ispettorato Generale per la Finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) — Ufficio IX — via XX Settembre n. 97 — 00187 Roma — esclusivamente con raccomandata a.r., entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, a pena di decadenza del contributo assegnato.
2. Al fine della verifica dei termini indicati al comma 1, fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata a.r.
3. Le attestazioni trasmesse con modalità diverse da quelle previste dal comma 1 non saranno considerate valide.
Articolo 5
1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento, entro i termini perentori fissati dal precedente articolo 4, dei modelli previsti dagli articoli 2 e 3 ed alla verifica della relativa regolarità, provvede, nel corso dell'esercizio finanziario 2010, alla conseguente erogazione in favore degli enti beneficiari delle quote di finanziamento riportate nell'allegato elenco 1, compatibilmente con i tempi a disposizione per l'emanazione dei relativi titoli di spesa, anche con riferimento al termine fissato al riguardo dalla Circolare di chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2010 in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile, emanata dallo stesso Dipartimento.
2. Qualora, a causa dei tempi necessari al perfezionamento del presente decreto, le attestazioni di cui agli articoli 3 e 4, dovessero pervenire non in tempo utile e comunque oltre il termine richiamato al comma 1 ai fini dell'emanazione dei titoli di spesa o, comunque, successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010, alla erogazione delle somme spettanti si provvederà nel corso del successivo esercizio finanziario 2011, nella misura e nei tempi consentiti dalle effettive disponibilità di cassa che saranno iscritte sul citato capitolo 7536.
3. Al fine di fornire agli enti beneficiari notizie utili in merito all'avvenuta erogazione dei contributi statali loro spettanti, i relativi provvedimenti autorizzativi saranno pubblicati nel sito richiamato all'articolo 8.
Articolo 6
1. I contributi statali individuati nell'allegato elenco 1 per i quali il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato non ha potuto provvedere alla relativa erogazione per il mancato espletamento, da parte degli enti beneficiari, degli adempimenti previsti dagli articoli 2, 3 e 4, devono intendersi revocati.
2. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, successivamente alla scadenza del termine previsto all'articolo 4 per l'invio delle attestazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, provvede ad effettuare una ricognizione degli enti che non hanno provveduto a tale adempimento e a trasmettere alla Commissione parlamentare competente per i profili finanziari il relativo elenco con il riepilogo dei contributi agli stessi non erogati per l'anno 2010, ai fini di una eventuale riassegnazione degli stessi in favore di enti e per interventi da individuare con apposito atto di indirizzo e conseguente successiva adozione del relativo decreto ministeriale, compatibilmente con le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, nel rispetto delle medesime finalità.
Articolo 7
1. Gli enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 ed in relazione ai quali, ai sensi dell'articolo 5, è stata disposta la conseguente erogazione delle somme individuate nell'allegato elenco 1, entro sessanta giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato devono inviare al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo e con le modalità di cui al precedente articolo 4, una relazione conclusiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, con la quale deve essere fornita una sintetica rappresentazione, anche dal punto dei vista dei costi sostenuti, di quanto effettivamente realizzato con l'utilizzo del contributo statale attribuito a tale scopo.
2. Nel caso il contributo statale erogato a ciascun ente beneficiario risulti superiore alle reali necessità di spesa derivanti dall'esecuzione del relativo intervento, la differenza, a qualunque titolo realizzata, deve essere versata al cap. 2368 — capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato — Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) — Ufficio IX — via XX Settembre n. 97 — 00187 Roma.
3. Al versamento al bilancio dello Stato del contributo ricevuto, con le modalità previste al comma 2, sono altresì obbligati gli enti beneficiari che, successivamente all'erogazione da parte del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, si trovino nella impossibilità di realizzare, per qualunque motivo, gli interventi finanziati, non essendo consentito l'impiego di tali disponibilità finanziarie per finalità diverse da quelle puntualmente individuate nell'allegato elenco 1.
Articolo 8
1. Al fine di consentire la più ampia diffusione dei contenuti del presente decreto dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, lo stesso potrà essere consultato sul sito web del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it) accedendo all'apposita sezione dedicata all'interno dell'area "Trasferimenti finanziari a carico del bilancio", dalla quale potranno essere scaricati anche i modelli di attestazione di cui agli articoli 2 e 3 per l'eventuale utilizzazione da parte dei beneficiari dei contributi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
Elenco 1
Contributi di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133
(omissis)