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Dm Trasporti 14 ottobre 2010

Demolizione delle navi - Modifiche al decreto 23 dicembre 2009

Ultima versione disponibile al 07/05/2024

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto 14 ottobre 2010

(Gu 3 novembre 2010 n. 257)

Modifiche al decreto 23 dicembre 2009, in materia di demolizioni delle navi

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto l'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che nel sostituire l'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, dedicato al Fondo per favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, autorizza la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009;

Visto il regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità d'applicazione dell'articolo 93 del trattato Ce e, in particolare, l'articolo 3;

Vista la decisione C (2007) 6076 def, dell'11 dicembre 2007, con la quale la Commissione europea ha considerato il regime di aiuti compatibile con il disposto dell'articolo 87, par. 3, lettera c) del trattato Ce;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16 gennaio 2010, n. 12, di attuazione del citato articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dettante i criteri e le modalità di attribuzione del beneficio;

Ritenuto che lo stanziamento disposto dalla citata legge finanziaria 2007 è stato successivamente ridotto a seguito dell'articolo 8 della legge n. 222/2007 e dell'articolo 1, comma 208, legge n. 244/2007 e che le somme da attribuire ai soggetti beneficiari sono unicamente quelle iscritte nel bilancio dello Stato 2010 al capitolo n. 7613 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali residui di stanziamento esercizio 2009;

Verificato che i requisiti indicati dall'articolo 1 del decreto 23 dicembre 2009 non consentono di utilizzare completamente la somma già stanziata per l'esercizio 2009 e di soddisfare altre iniziative di demolizioni;

Considerato che lo slittamento del periodo di inizio dei lavori al 31 dicembre 2010 non realizza nuova misura di aiuto ma la prosecuzione di quello ritenuto compatibile con la decisione C (2007) 6076 def del 11 dicembre 2007;

Vista la nota n. 7/14034 del 30 settembre 2010 di comunicazione alla Commissione europea;

Ritenuto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato;

Visto il parere espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota n. 25135 del 23 luglio 2010;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 23 settembre 2010;

Decreta:

Articolo unico

Modifica termini

1. L'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 23 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 gennaio 2010, n. 12, è sostituito dal seguente:

"d) inizio dei lavori di demolizione in un cantiere sito nel territorio nazionale o di un Paese aderente all'Ocse nel periodo tra il 1° gennaio 2007 ed il 20 novembre 2010, in conformità con la normativa comunitaria ed internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell'Imo in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (Mepc Circo419 del 12 novembre 2004)".

2. Le imprese che intendono fruire del beneficio, anche in via provvisoria per un importo non superiore al 75%, presentano, a pena di inammissibilità al beneficio, apposita istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i trasporti, entro il termine di venti giorni dalla data di inizio dei lavori di demolizione ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente decreto nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data, indicando gli elementi di individuazione della nave ed allegando la documentazione riportata all'articolo 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 2009.

3. I criteri di priorità di concessione del beneficio sono quelli riportati nell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2009 tenendo conto dei termini indicati al comma precedente entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2010

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