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Circolare MinFinanze 17 febbraio 2000, n. 25

Tarsu - Differimento dei termini di operatività del sistema tariffario

Ministero dell'economia e delle finanze

Circolare 17 febbraio 2000, n. 25/E

(Gu 18 marzo 2000 n. 65)

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Articolo 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operatività della tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

 

Ai Comuni

Alle Province

e, per conoscenza:

Alle direzioni regionali delle entrate

All'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci)

All'Unione nazionale delle province italiane (Upi)

 

L'articolo 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), ha apportato rilevanti modificazioni all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente l'istituzione della "tariffa Ronchi" per la gestione dei rifiuti urbani e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, riguardante l'elaborazione del metodo normalizzato per definire detta tariffa.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 33, a modifica dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è soppressa a decorrere "dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2".

Il regime transitorio cui fa riferimento la norma citata è quello regolato dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, come modificato dall'articolo 33, comma 6, della legge n. 488/1999, che dispone l'abrogazione, tra l'altro, del secondo periodo della lettera d).

Pertanto, la soppressione della tassa rifiuti e la contemporanea operatività della "tariffa Ronchi" decorrono dalle seguenti date:

a) 1°gennaio 2003 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento;

b) 1°gennaio 2005 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85 per cento;

c) 1°gennaio 2008 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi inferiore al 55 per cento, nonché per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, a prescindere, in quest'ultimo caso, dalla copertura raggiunta nel 1999.

In rapporto al predetto differimento dei termini di operatività della "tariffa Ronchi", la legge finanziaria, all'articolo 33, commi 4, 6 e 7, ha inoltre sancito l'abrogazione dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 11, commi 2, 3 e 4, nonché del n. 5 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, relativi agli adempimenti prescritti per i comuni originariamente tenuti all'immediata attuazione del metodo normalizzato e per i comuni esonerati in fase di prima applicazione della tariffa dalla suddivisione della stessa in parte fissa ed in parte variabile.

Ferma restando la vigenza della tassa secondo i periodi temporali previsti dal regime transitorio di cui sopra, va precisato che, a norma del comma 1-bis, aggiunto all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22/1997 dall'articolo 33, comma 2, della legge finanziaria, rimane comunque salva la facoltà dei comuni di deliberare l'introduzione sperimentale della "tariffa Ronchi" già prevista dal comma 16 del ripetuto articolo 49, con conseguente disapplicazione anticipata della normativa tributaria.

Relativamente ai comuni interessati a mantenere la tassa, si rileva che la mancata previsione, per l'anno 2000, di una norma analoga a quella contemplata dall'articolo 31, comma 7, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determina l'obbligo di deliberare, entro il 29 febbraio 2000, tariffe tributarie conformi ai criteri prescritti dall'articolo 65 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato con l'articolo 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Pertanto, in attuazione delle disposizioni stabilite da detto articolo 65, la tariffa della tassa (TS) viene determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per il coefficiente o indice di produttività specifica dei rifiuti (Ips) nonché per il coefficiente o indice di qualità specifica dei rifiuti di ogni singola attività o utilizzazione (Iqs) secondo la seguente formula:

 

TS = Cmg x Ips x Iqs.

 

In proposito si fa presente che risulta sostanzialmente coerente con il principio dell'articolo 65 l'utilizzazione dei criteri dettati dal metodo normalizzato per la determinazione della tariffa della tassa.

Riguardo ai comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, nel richiamare i chiarimenti forniti con circolare n. 40/E del 17 febbraio 1996, si sottolinea che l'articolo 65 in questione prevede la possibilità di adottare il criterio di commisurazione della tassa in base a tariffe rapportate alla produzione effettiva dei rifiuti ed al loro costo di smaltimento, in alternativa al sistema presuntivo di tariffazione basato sulla produzione media ordinaria di rifiuti in relazione alla tipologia dell'attività o uso per unità di superficie tassabile.

La tariffa tributaria adottata in applicazione dei sistemi di commisurazione descritti va riferita al costo del servizio preventivato per l'anno 2000, che, ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 507/1993, deve essere comprensivo delle spese inerenti e degli oneri diretti ed indiretti, nonché delle quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, con esclusione di tutte le spese generali e specifiche di gestione del tributo.

In merito alla copertura del costo di esercizio, si ritiene che il rinvio della soppressione della tassa ai termini entro i quali i comuni devono provvedere all'integrale copertura dei costi di gestione attraverso la "tariffa Ronchi" comporti l'automatica necessità di un graduale aumento del gettito, inteso al conseguimento della copertura totale dei costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 507/1993, entro l'ultimo anno di applicazione della tassa.

Sul piano sistematico, la suddetta interpretazione appare giustificata dalla circostanza che il legislatore ha utilizzato il rinvio ai termini di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, al solo fine di differire l'applicazione della "tariffa Ronchi", per la quale, peraltro, non è più previsto un regime transitorio per l'integrale copertura dei costi di gestione. Va inoltre considerato che i diversi periodi di vigenza della tassa sono tanto minori quanto maggiore è il tasso di copertura raggiunto nel 1999, per cui dall'insieme delle disposizioni normative coinvolte appare desumibile l'intento del legislatore di indurre i comuni ad una graduale copertura dei costi inerenti lo smaltimento dei rifiuti interni durante i diversi periodi temporali di vigenza del tributo.

Tutto ciò comporta che i singoli enti, dalle rispettive date del 1o gennaio 2003, del 1o gennaio 2005 e del 1o gennaio 2008 dovranno conseguire, con il gettito derivante dal nuovo prelievo, l'immediata copertura totale dei costi di gestione, comprensivi di voci ulteriori rispetto a quelle relative ai soli costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti, come si evince dal contenuto dei punti 2.2 e 2.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 In materia di determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa, si richiama l'attenzione sugli effetti della mancata previsione, per l'anno 2000, della possibilità di considerare l'intero costo dello spazzamento in deroga ai disposto di cui all'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 507/1993, con la conseguenza che, a differenza di quanto stabilito per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 31, comma 23, della legge n. 448/1998, i comuni devono dedurre dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana un importo, da determinarsi in sede regolamentare, non inferiore al cinque per cento e non superiore al quindici per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 22/1997. La deduzione forfettaria in questione si profila necessaria anche in presenza dell'obiettivo di copertura totale del costo dei rifiuti interni, in quanto il comma 3-bis dell'articolo 61, riguardando il costo dello spazzamento, fa esplicito riferimento ad oneri attribuibili ai soli rifiuti esterni, per la cui integrale copertura si è reso comunque indispensabile, in passato, il ricorso ad apposite disposizioni normative.

In tema di adeguamento del servizio, si pone in rilievo la necessità di attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti, richiamata, a decorrere dall'anno 2000, dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.

Ovviamente, in vigenza della tassa, l'istituzione della raccolta differenziata non produce effetti per ciò che concerne le agevolazioni previste dall'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo n. 22/1997, e dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, applicabili in regime di "tariffa Ronchi".

Infine, in ordine alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, si rammenta che, a norma degli articoli 38, comma 9, e 41 del decreto legislativo n. 22/1997, i relativi costi sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori, per cui sussiste la necessità dei comuni di stipulare apposite convenzioni nell'ambito dell'accordo di programma quadro Anci-Conai, finalizzate alla deduzione dai costi da coprire con la tassa dell'importo corrisposto dal Conai.

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