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Risoluzione Parlamento Ue 7 ottobre 2010

Risoluzione sull'azione Ue in materia di prospezione ed estrazione di petrolio in Europa

Parlamento europeo

Risoluzione 7 ottobre 2010

Risoluzione sull'azione Ue in materia di prospezione ed estrazione di petrolio in Europa

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 11 e l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la convenzione Onu sulla diversità biologica,

– viste la rete Natura 2000 istituita dalla direttiva 92/43/Cee del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (la direttiva habitat)1 nonché la direttiva 2008/56/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino),2 quali strumenti primari di protezione della biodiversità marina dell'Europa,

– visti gli obiettivi e i requisiti per conseguire uno stato ambientale buono e favorevole nelle acque marine e costiere dell'Europa, stabiliti dalla direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (la direttiva quadro sulle acque)3 nonché la direttiva quadro sulla strategia marina,

– visto il piano d'azione Ue in materia di biodiversità4 ,

– vista la fuoriuscita di petrolio dalla Deepwater Horizon nel Golfo del Messico,

– visti i pozzi di estrazione petrolifera nelle acque Ue,

– viste le interrogazioni del 7 settembre 2010 al Consiglio e alla Commissione sulle conseguenze della fuoriuscita di petrolio dalla Deepwater Horizon per l'Ue e sull'azione Ue in materia di estrazione e prospezione di petrolio nell'Ue O-0122/2010 – B7-0470/2010, O-0123/2010 – B7-0551/2010),

– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che, alla luce della fuoriuscita di petrolio dalla Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, è indispensabile che l'Ue e i suoi Stati membri esaminino urgentemente tutti gli aspetti connessi all'estrazione e alla prospezione di petrolio nell'Unione europea e adottino poi tutti i passi necessari per garantire che una catastrofe ambientale di questo genere non accada nelle acque Ue,

B.   considerando che i massimi livelli di precauzione, protezione ambientale nonché sicurezza delle operazioni petrolifere in Europa sono i principi di importanza fondamentale che devono informare ogni azione dell'Ue in questo settore,

C.   considerando che gran parte delle operazioni di estrazione e prospezione del petrolio avviene nelle acque del Mare del Nord,

D.   considerando che le acque Ue confinano altresì con paesi che non fanno parte dell'Unione europea, per le quali la normativa Ue non prevede il rispetto delle pertinenti disposizioni che disciplinano la responsabilità e il rimedio dei danni,

E.  considerando che sono in corso sforzi per estendere l'estrazione e la prospezione di petrolio in parti più profonde e remote del mare che comportano maggiori rischi in termini di gestione e monitoraggio delle operazioni,

1. esprime la propria solidarietà alle vittime del disastro petrolifero della Deepwater Horizon e chiede che l'Ue fornisca assistenza e sostegno di natura tecnica in risposta a questo disastro;

2.  riconosce l'importante contributo che la produzione offshore di petrolio e gas in Europa può continuare a fornire alla sicurezza degli approvvigionamenti dell'Ue nonché i buoni risultati conseguiti in materia di sicurezza del settore in Europa;

3. riconosce l'urgente esigenza di adottare un sistema comune europeo di prevenzione e risposta delle fuoriuscite transfrontaliere di petrolio;

4. esorta la Commissione a presentare una relazione al termine dell'anno che valuti il livello dell'inquinamento ambientale e lo stato biologico del Golfo del Messico;

5.   invita la Commissione a seguire strettamente i risultati delle indagini effettuate dalle autorità americane sui fattori umani, naturali e tecnologici che hanno portato al disastro nel Golfo del Messico in modo da trarre tutte le conclusioni necessarie a prevenire l'accadere di tali eventi sulle piattaforme petrolifere offshore nelle acque marittime e costiere dell'Ue;

6. invita la Commissione a mettere a punto politiche rigorose di prevenzione degli incidenti a livello Ue per le piattaforme petrolifere e ad estendere il campo di applicazione della direttiva Seveso II5 ai pozzi petroliferi;

7.   invita la Commissione a riesaminare in particolare la capacità d'immediata risposta dell'Ue a incidenti che interessano impianti offshore e a mettere a punto un piano d'azione europeo in cooperazione con gli Stati membri; rileva che occorre prestare particolare attenzione alla zona artica per la sua fragilità e importanza nella mitigazione del cambiamento climatico. Inoltre fa notare che l'area mediterranea, quella baltica e del Mare del Nord devono essere prese in considerazione;

8.   si compiace del "test stress" della Commissione sui pozzi petroliferi situati nelle acque Ue; la invita a identificare vuoti e carenze del quadro regolamentare a livello Ue e a mettere a disposizione del Parlamento la propria analisi al più presto possibile;

9.   invita la Commissione in particolare a riesaminare l'attuale normativa la quale prevede che i titolari di licenze di sfruttamento petrolifero offshore possano affittare gli impianti a terzi, al fine di garantire che la responsabilità dei danni alla vita dell'uomo e all'ambiente provocati da incidenti e disastri sulle piattaforme petrolifere offshore possa essere più facilmente stabilita in successive cause civili;

10. esorta la Commissione, a seguito del suo riesame del quadro normativo, a presentare al più presto al Parlamento le proposte legislative che ritenga necessarie per affrontare le carenze individuate – ad esempio nella direttiva sulla responsabilità ambientale6 , la direttiva Seveso II e le altre normative europee – nel regime normativo applicabile all'estrazione e alla prospezione di petrolio e ad altre forme di sfruttamento del fondale marino nell'Ue;

11. ritiene che l'attuale normativa in materia di responsabilità ambientale contenga varie importanti carenze e chiede quindi alla Commissione di esaminare l'opportunità di rivedere il contenuto e di estendere la portata dell'attuale normativa Ue (comprese la direttiva sulla responsabilità ambientale, la direttiva Seveso II e le misure che comprendono il pacchetto Erika e il terzo pacchetto di sicurezza marittima) e/o di introdurre eventualmente una nuova normativa che sia necessaria per tener conto di tutti i rischi connessi allo sfruttamento offshore e di rafforzare le regole che disciplinano la responsabilità in caso di incidenti petroliferi;

12. prende atto della mancanza di un fondo di risarcimento in caso di disastri petroliferi e invita la Commissione a includere disposizioni obbligatorie in materia di garanzia finanziaria a titolo della direttiva sulla responsabilità ambientale;

13.  esorta la Commissione ad abbassare la soglia del danno prevista dalla direttiva sulla responsabilità ambientale e a includere nel suo ambito i danni provocati alle acque marine;

14.   invita la Commissione, nella sua attuale revisione della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale7 , a garantire che tutte le attività sul fondale marino siano soggette a una valutazione obbligatoria, che sia assicurata la qualità delle Via e che le attività estremamente pericolose come la perforazione del fondale marino non siano consentite qualora una Via segnali che i rischi non possono essere attenuati in modo soddisfacente;

15.   ritiene inoltre che qualsiasi proposta legislativa debba garantire un ampio quadro giuridico il quale:

— impedisca per quanto possibile alle attività sul fondale marino potenzialmente pericolose di causare danni agli ambienti marino e costiero;

— garantisca che l'intera responsabilità incomba a chi inquina in relazione a qualsiasi danno provocato da tali attività, inclusi i danni all'ambiente marino e terrestre e al clima globale;

— assicuri la protezione della biodiversità dell'Europa negli ambienti marino e costiero;

— garantisca che, prima di pianificare qualsiasi attività economica, esperti indipendenti effettuino una valutazione d'impatto ambientale;

16.   invita la Commissione a proporre una normativa per garantire l'applicazione di norme di sicurezza uniformemente elevate a tutte le piattaforme petrolifere dell'Ue e alle operazioni estrattive dell'Ue e dei paesi terzi dal Margine atlantico al Mar Nero; invita la Commissione e gli Stati membri a lavorare con l'Organizzazione marittima internazionale (Omi) per rafforzare le regole e le norme internazionali in materia di sicurezza e controllo;

17.   esorta la Commissione ad esaminare l'istituzione di un sistema efficace di sorveglianza per "controllare i controllori" e chiede il tempestivo rafforzamento dei metodi di ispezione e delle norme minime di sicurezza Ue obbligatorie;

18. invita la Commissione a garantire che tutte le disposizioni della valutazione d'impatto ambientale, della valutazione strategica ambientale8 e delle direttive sugli habitat relative alla valutazione d'impatto ambientale delle piattaforme petrolifere siano applicate uniformemente negli Stati membri;

19.   ritiene che il mandato dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (Emsa) dovrebbe essere esteso dalle navi agli impianti offshore; chiede che l'eventuale conferimento di nuove funzioni di questo tipo si rifletta nel bilancio e nell'organico dell'Emsa;

20. invita la Commissione a pubblicare una relazione annuale, elaborata in cooperazione con le autorità degli Stati membri ed esperti indipendenti, intesa a valutare la sicurezza tecnica e la sicurezza degli impianti e delle piattaforme petrolifere offshore che operano nelle acque marittime e costiere dell'Ue;

21. ritiene estremamente importante che la Commissione esamini tutte le questioni finanziarie e in materia di responsabilità associate alla prospezione offshore nell'Ue al fine di introdurre, se necessario, un'assicurazione obbligatoria a livello Ue o altri strumenti opportuni, ad esempio l'istituzione di un fondo speciale europeo da alimentare con contributi obbligatori da parte dei gestori di impianti offshore; ritiene che tale strumento debba tenere pienamente conto della responsabilità di tali gestori, garantire che essi abbiano un'assicurazione sufficiente o dispongano di altre garanzie finanziarie per assicurare il ripristino e il risarcimento in relazione ai danni ambientali causati e prevedere garanzie finanziarie supplementari, ad esempio sotto forma di fondi, per il ripristino e il risarcimento qualora le garanzie finanziarie dei gestori non siano sufficienti;

22.   sollecita la Commissione ad esaminare in particolare la possibilità di regimi assicurativi obbligatori a livello Ue volti a risarcire le imprese interessate in caso di fuoriuscite di petrolio;

23.   esorta la Commissione a esaminare la disattivazione dell'attuale infrastruttura di perforazione, tenendo debito conto delle attuali normative internazionali e nazionali in questo settore e a chiarire, se necessario per via legislativa, la responsabilità dei gestori a garantire lo smaltimento sicuro e la responsabilità per eventuali danni ambientali risultanti dalla disattivazione dell'infrastrutture offshore ed eventuali danni ambientali derivanti da un impianto offshore o da un sito di perforazione in seguito alla disattivazione;

24.  invita la Commissione a introdurre un quadro rigoroso e vincolante per la notifica da parte delle società in materia di pratiche ambientali, sociali e di governance e a esaminare le misure per rafforzare l'impegno degli investitori istituzionali con le società per quanto riguarda i rischi di investimento connessi a carenti pratiche ambientali;

25. prende atto della relazione della Health and Safety Executive britannica sulle condizioni di lavoro nel Mare del Nord, la quale evidenzia che le percentuali di lesioni gravi e fatali sono raddoppiate nello scorso anno; invita la Commissione ad analizzare tali affermazioni e a intervenire per garantire elevati livelli di sicurezza e salute per chi lavora nei pozzi offshore;

26. invita la Commissione a svolgere un ruolo attivo nel garantire che le attività condotte da paesi terzi e i progetti di prospezione petrolifera rispettino al massimo rigorosi standard ambientali e a prevedere meccanismi specifici per risarcire eventuali danni provocati da operazioni petrolifere offshore di paesi terzi che confinano con l'Ue;

27.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai Governi e ai Parlamenti degli Stati membri.

Note ufficiali

1.

Gu L 206 del 22 luglio 1992, pag. 7.

2.

Gu L 164 del 25 giugno 2008, pag. 19.

3.

Gu L 327 del 22 dicembre 2000, pag. 1.

4.

Sec(2006) 607 e 621.

5.

(5) Direttiva 2003/105/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/Ce del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Gu L 345 del 31 dicembre 2003, pag. 97).

6.

Direttiva 2004/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (Gu 143 del 30 aprile 2004, pag. 56).

7.

Direttiva 85/337/Cee, nella versione modificata.

8.

Direttiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Gu L 197 del 21 luglio 2001, pag. 30).

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