Disposizioni trasversali/Aua

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Risoluzione legislativa Parlamento Ue 16 giugno 2010

Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di osservazione della terra (Gmes) e alla sua fase iniziale di operatività (2011–2013)

Parlamento europeo

Risoluzione legislativa 16 giugno 2010

Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di osservazione della terra (Gmes) e alla sua fase iniziale di operatività (2011–2013)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0223),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 157, paragrafo 3, del Trattato Ce, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0037/2009),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 189 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 20101 ,

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 maggio 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0161/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Allegato1

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 luglio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (Ue) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (Gmes) e alla sua fase iniziale di operatività (2011–2013)

(Testo rilevante ai fini del See)

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2 ,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3 ,

considerando quanto segue:

(1)  Durante la riunione tenutasi a Göteborg il 15 e 16 giugno 2001 il Consiglio europeo ha approvato una strategia per lo sviluppo sostenibile, intesa ad un rafforzamento reciproco delle politiche economiche, sociali e ambientali, e ha aggiunto una dimensione ambientale al processo di Lisbona.

(2)  Nella risoluzione sulla politica spaziale europea del 21 maggio 2007, adottata nella quarta riunione congiunta e concomitante del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio dell'Agenzia spaziale europea a livello ministeriale (il Consiglio "Spazio", istituito conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, dell'Accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea), il Consiglio ha riconosciuto i contributi effettivi e potenziali delle attività spaziali alla realizzazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione dal momento che esse forniscono tecnologie e servizi abilitanti all'emergente società europea della conoscenza e contribuiscono alla coesione europea e ha altresì sottolineato come lo spazio costituisca un elemento significativo della strategia per lo sviluppo sostenibile.

(2-bis)  La risoluzione "Portare avanti la politica spaziale europea" del 26 settembre 2008, adottata nella quinta riunione congiunta e concomitante del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio dell'Agenzia spaziale europea a livello ministeriale, sottolineava la necessità di elaborare adeguati strumenti e meccanismi di finanziamento dell'Unione europea, tenendo conto delle peculiarità del settore dello spazio, dell'opportunità di rafforzare la sua competitività in generale e quella della sua industria, nonché del bisogno di una struttura industriale equilibrata; sottolineava altresì la necessità di rendere disponibili adeguati investimenti dell'Unione a lungo termine nella ricerca connessa allo spazio e a favore dell'operatività di applicazioni sostenibili basate sulla tecnologia spaziale, a vantaggio dell'Unione e dei suoi cittadini, in particolare esaminando tutte le conseguenze di politica connesse allo spazio nel quadro delle prossime prospettive finanziarie.

(2-ter)  La risoluzione del Parlamento europeo "Politica spaziale europea: l'Europa e lo spazio" del 20 novembre 2008 sottolineava la necessità di individuare adeguati strumenti e piani di finanziamento dell'Unione europea per la politica spaziale europea, al fine di integrare gli stanziamenti del settimo programma quadro della Comunità europea per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007–2013) ("il settimo programma quadro"), in modo da consentire ai diversi attori economici di pianificare le loro azioni a medio e lungo termine, ed evidenziava che il nuovo quadro finanziario avrebbe dovuto contemplare adeguati strumenti e piani di finanziamento dell'Unione per realizzare investimenti dell'Unione a lungo termine nella ricerca spaziale e a favore del funzionamento di applicazioni spaziali sostenibili al servizio dell'Unione e dei suoi cittadini.

(3)  Il Gmes (Global Monitoring for Environment and Security — Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza) è un'iniziativa nel settore del monitoraggio della terra guidata dall'Unione europea e realizzata in collaborazione con gli Stati membri e con l'Agenzia spaziale europea (Esa — European Space Agency). Tale iniziativa ha lo scopo primario di fornire, sotto il controllo dell'Unione europea, servizi informativi che consentano l'accesso a dati e informazioni precisi in materia ambientale e di sicurezza e che rispondano alle esigenze di un ampio ventaglio di utenti. In tal modo, essa dovrebbe favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico nel campo dell'osservazione della terra. Il Gmes dovrebbe essere, fra l'altro, uno strumento di primo piano per contribuire alla biodiversità, alla gestione degli ecosistemi e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi.

(4)  Per conseguire l'obiettivo del Gmes su base sostenibile occorre coordinare le attività dei diversi partner che partecipano al Gmes, come pure sviluppare, stabilire e gestire una capacità di osservazione e di fornitura di servizi che soddisfi la domanda degli utenti, nel rispetto delle limitazioni di sicurezza nazionali ed europee pertinenti.

(4-bis)  In questo contesto, il comitato Gmes dovrebbe aiutare la Commissione a garantire il coordinamento dei contributi dell'Unione europea, degli Stati membri e delle agenzie intergovernative allo stesso Gmes, a sfruttare al meglio le capacità esistenti e a individuare le lacune da colmare a livello dell'Unione. Esso dovrebbe inoltre assistere la Commissione nel monitoraggio di un'attuazione coerente del programma Gmes, nonché seguire l'evoluzione della politica e rendere possibili gli scambi di buone prassi in relazione al Gmes.

(4-ter)  Il Gmes è un programma orientato all'utente, che richiede quindi la partecipazione effettiva e continua di quest'ultimo, segnatamente per la definizione e la convalida delle esigenze di servizio. Al fine di accrescere il suo valore per gli utenti, bisognerebbe ricercare attivamente il contributo di questi ultimi attraverso consultazioni regolari con gli utenti finali del settore pubblico e privato. Sarebbe altresì opportuno istituire un organo dedicato (il "forum degli utenti") al fine di individuare in modo più agevole le esigenze degli utenti, di verificare la conformità dei servizi e di coordinare il programma Gmes con i suoi utenti pubblici.

(4-quater)  La Commissione dovrebbe essere responsabile, assistita dal comitato Gmes, della messa in atto della politica di sicurezza del Gmes. A tal fine, è opportuno istituire una formazione specifica del comitato Gmes (il "consiglio di sicurezza").

(4-quinquies)  Allo scopo di fornire un quadro che garantisca un accesso pieno e aperto alle informazioni prodotte dai servizi Gmes e ai dati raccolti attraverso l'infrastruttura Gmes, assicurando nel contempo la necessaria protezione delle informazioni prodotte dai servizi Gmes e dei dati raccolti attraverso l'infrastruttura Gmes dedicata, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alle condizioni di registrazione e di concessione di licenze per gli utenti Gmes e ai criteri applicabili alla limitazione dell'accesso ai dati e alle informazioni Gmes, tenendo conto delle politiche in materia di dati e di informazioni poste in atto dai fornitori dei dati di cui il Gmes ha bisogno, e senza pregiudizio delle norme e delle procedure nazionali applicabili alle infrastrutture spaziali e in situ sotto controllo nazionale. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

(4-sexies)  Allo scopo di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e degli atti delegati adottati sulla base del medesimo, la Commissione dovrebbe avere competenze di esecuzione per l'adozione, sulla base delle condizioni e dei criteri stabiliti negli atti delegati, di misure specifiche applicabili alla limitazione dell'accesso alle informazioni prodotte dai servizi Gmes e ai dati raccolti attraverso l'infrastruttura Gmes dedicata, comprese misure ad hoc che tengano conto della sensibilità delle informazioni e dei dati in questione. La Commissione dovrebbe avere competenze di esecuzione anche per coordinare i contributi volontari degli Stati membri e le sinergie potenziali con le pertinenti iniziative prese a livello nazionale, dell'Unione europea e internazionale, per fissare il tasso massimo di cofinanziamento per le sovvenzioni e per adottare misure che stabiliscano i requisiti tecnici necessari per garantire il controllo e l'integrità del sistema nell'ambito del programma dedicato relativo alla componente spaziale del Gmes e per controllare l'accesso alle tecnologie che forniscono sicurezza al programma dedicato della componente spaziale del Gmes e il loro utilizzo, nonché per adottare il programma di lavoro annuale del Gmes. In conformità dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

(4-septies)  Dal momento che il Gmes è fondato su un partenariato tra l'Unione europea, l'Esa e gli Stati membri, la Commissione dovrebbe adoperarsi per proseguire il dialogo recentemente istituito con l'Esa e gli Stati membri che possiedono dispositivi spaziali pertinenti.

(5)  I servizi Gmes sono necessari per favorire un uso continuativo delle fonti informative da parte del settore privato, in modo da facilitare l'innovazione da parte dei fornitori di servizi che creano valore e che, in molti casi, sono piccole e medie imprese (PMI).

(6)  Il Gmes comprende sia attività di sviluppo sia una fase operativa. Per quanto riguarda l'aspetto operativo, nei suoi orientamenti adottati alla terza riunione del Consiglio "Spazio" del 28 novembre 2005, il Consiglio si è espresso a favore della realizzazione del Gmes secondo un'impostazione graduale e sulla base di priorità chiaramente definite, partendo dallo sviluppo di tre servizi prioritari riguardanti la risposta alle emergenze, il monitoraggio del territorio e i servizi marini.

(7)  I primi servizi operativi nel campo della risposta alle emergenze e del monitoraggio del territorio sono stati finanziati come azioni preparatorie a norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (di seguito "il regolamento finanziario").

(8)  Oltre alle attività di sviluppo finanziate nell'ambito dell'area tematica "Spazio" di cui alla decisione n. 1982/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007–2013), è necessario un intervento dell'Unione europea nel periodo 2011–2013 per garantire la continuità con le azioni preparatorie e istituire servizi operativi con una base più stabile in settori caratterizzati da una maturità tecnica sufficiente con accertate potenzialità di sviluppo per i servizi a valle.

(9)  Nella sua comunicazione "Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (Gmes): per un pianeta più sicuro", del 12 novembre 2008, la Commissione ha delineato l'impostazione per la governance e il finanziamento del Gmes e ha espresso la propria intenzione di delegare la realizzazione tecnica dell'iniziativa a enti specializzati, fra cui l'Esa per quanto riguarda la componente spaziale del Gmes, tenuto conto della posizione e delle competenze uniche di cui quest'ultima dispone.

(9-bis)  Se del caso, la Commissione dovrebbe affidare il coordinamento della messa in atto tecnica dei servizi Gmes a istituzioni europee o intergovernative competenti, quali l'Agenzia europea dell'ambiente (Aea) e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Cepm).

(10)  Sono necessari servizi operativi in materia di gestione degli effetti delle emergenze e di risposta umanitaria allo scopo di coordinare la capacità dell'Unione europea e dei suoi Stati membri per migliorarne la preparazione, la reazione e il recupero in caso di calamità di origine naturale e antropica, le quali spesso comportano anche conseguenze negative per l'ambiente. Considerato che i cambiamenti climatici potrebbero determinare un aumento del numero di emergenze, il Gmes svolgerà un ruolo essenziale nel sostegno alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici. I servizi Gmes dovrebbero pertanto fornire informazioni geospaziali utili nella risposta umanitaria e nelle emergenze.

(11)  I servizi di monitoraggio del territorio sono importanti per il monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi, per il sostegno alle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi come pure per la gestione di un'ampia varietà di risorse e di politiche, la maggior parte delle quali in relazione all'ambiente naturale: suolo, acque, agricoltura, foreste, energia e servizi pubblici, aree edificate, strutture ricreative, infrastrutture e trasporti. Servizi operativi di monitoraggio del territorio sono necessari a livello tanto europeo quanto mondiale e vanno sviluppati in collaborazione con gli Stati membri, i paesi terzi europei, i partner extraeuropei e le Nazioni unite.

(11-bis)  I servizi Gmes nel settore dell'ambiente marino sono importanti ai fini del sostegno di una capacità europea integrata in materia di previsioni e di monitoraggio oceanici e della messa a disposizione futura di variabili climatiche essenziali. Essi costituiscono un elemento essenziale del monitoraggio dei cambiamenti climatici, del monitoraggio dell'ambiente marino e del sostegno alla politica dei trasporti.

(11-ter)  I servizi di monitoraggio atmosferico sono importanti ai fini del monitoraggio della qualità dell'aria, della chimica e della composizione dell'atmosfera. Essi costituiscono un elemento essenziale del monitoraggio dei cambiamenti climatici e della messa a disposizione futura di variabili climatiche essenziali. È necessario fornire regolarmente a livello regionale e globale informazioni sullo stato dell'atmosfera.

(11-quater)  I servizi di sicurezza costituiscono un aspetto essenziale dell'iniziativa Gmes. L'Europa trarrà vantaggio dall'uso dei dispositivi spaziali e in situ a sostegno della messa in atto di servizi che consentono di rispondere alle sfide cui l'Europa è chiamata a far fronte nel settore della sicurezza, segnatamente il controllo delle frontiere, la sorveglianza marittima e l'appoggio alle azioni esterne dell'Unione europea.

(11-quinquies)  Il monitoraggio dei cambiamenti climatici dovrebbe consentire la mitigazione degli effetti di questi ultimi e l'adattamento ad essi. Esso dovrebbe in particolare contribuire alla messa a disposizione di variabili climatiche essenziali, all'analisi del clima e a proiezioni su una scala pertinente per la mitigazione e l'adattamento, nonché alla fornitura dei servizi utili a tale scopo.

(12)  La fornitura di servizi operativi finanziati nel quadro del presente regolamento dipende dall'accesso a dati raccolti mediante infrastrutture spaziali, installazioni a bordo di aerei, di navi e a terra ("infrastrutture in situ") e programmi di rilevamento. È opportuno pertanto garantire, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, l'accesso ai dati necessari e, ove necessario, è possibile appoggiare una raccolta di dati in situ complementare alle attività condotte oggi dall'Unione europea e dagli Stati membri. Occorre garantire che le infrastrutture di osservazione di base, spaziali e in situ, siano disponibili con continuità, comprese le infrastrutture spaziali sviluppate espressamente per il Gmes nel quadro del programma dell'Esa relativo alla componente spaziale del Gmes (missioni "Sentinelle"). Le prime "Sentinelle" entreranno nella fase iniziale di operatività nel 2012 .

(13)  È opportuno che la Commissione garantisca la complementarità fra le attività di ricerca e sviluppo connesse al Gmes a titolo del settimo programma quadro, il contributo dell'Unione europea alla fase iniziale di operatività del Gmes, le attività dei partner del Gmes e le strutture già esistenti, come i centri di dati europei.

(14)  La realizzazione della fase iniziale di operatività del Gmes dovrebbe essere coerente con le altre politiche e iniziative e gli altri strumenti dell'Unione europea pertinenti, in particolare con le politiche in materia di ambiente, sicurezza, competitività e innovazione, coesione, ricerca, trasporti, concorrenza e cooperazione internazionale, con i programmi europei del sistema globale di navigazione satellitare (Gnss) e con la protezione dei dati personali. I dati Gmes dovrebbero inoltre assicurare la coerenza con i dati spaziali di riferimento degli Stati membri e sostenere lo sviluppo dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea istituita dalla direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire). Il Gmes dovrebbe inoltre integrare il sistema comune di informazioni ambientali (Seis) e le attività dell'Unione europea nel settore della risposta alle emergenze.

(14-bis)  Il Gmes e la sua fase iniziale di operatività dovrebbero essere considerati come un contributo europeo all'istituzione del Sistema di sistemi per l'osservazione globale della terra (Geoss), sviluppato nel quadro del Gruppo d'osservazione della terra (Geo).

(15)  L'accordo sullo Spazio economico europeo e gli accordi quadro con i paesi candidati e i paesi candidati potenziali prevedono la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione europea. È opportuno consentire la partecipazione di altri paesi terzi e delle organizzazioni internazionali mediante la conclusione di appositi accordi internazionali.

(16)  Una dotazione finanziaria di 107 milioni di eur che costituisca il riferimento privilegiato, a norma del punto 37 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ("l'Accordo interistituzionale"), va stabilita per l'intera durata della fase iniziale di operatività del Gmes. Si prevede di integrare questa dotazione finanziaria con un importo di 209 milioni di eur nell'ambito del tema "Spazio" del settimo programma quadro per le azioni di ricerca che accompagneranno la fase iniziale di operatività del Gmes, importo che occorre gestire in conformità delle regole e delle procedure decisionali applicabili nell'ambito del settimo programma quadro. Queste due fonti di finanziamento dovrebbero essere gestite in modo coordinato, al fine di garantire progressi regolari nell'attuazione del programma Gmes.

(16-bis)  La dotazione finanziaria è compatibile con il massimale della sottorubrica 1a del quadro finanziario 2007–2013, ma il margine restante nella rubrica 1a per il periodo 2011–2013 è assai esiguo. È opportuno sottolineare che l'importo annuale sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 37 dell'Accordo interistituzionale.

(16-ter)  Se possibile, bisognerebbe aumentare ulteriormente la dotazione finanziaria del programma per consentire l'assegnazione di stanziamenti di impegno alla componente spaziale nel quadro finanziario pluriennale (Qfp) attualmente in vigore. In concreto, si tratta dell'operatività della serie A, del lancio della serie B e dell'acquisizione di componenti essenziali per la serie C dei satelliti "Sentinelle".

(16-quater)  A tal fine, la Commissione dovrebbe, in occasione della revisione a medio termine dell'attuale Qfp e prima della fine del 2010, valutare la possibilità di un finanziamento aggiuntivo del Gmes, nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea a titolo del Qfp 2007–2013.

(16-quinquies)  L'assegnazione al presente regolamento di un finanziamento che vada ad aggiungersi ai 107 milioni di eur già assegnati dovrebbe essere presa in considerazione in occasione del dibattito sul futuro della politica spaziale europea, segnatamente per quanto concerne gli appalti e la governance.

(16-sexies)  La Commissione dovrebbe altresì presentare una strategia di finanziamento a lungo termine per il futuro Qfp durante il primo semestre del 2011, senza pregiudicare l'esito dei negoziati sul Qfp 2014-2020.

(16-septies)  Nell'ambito della sua programmazione finanziaria, la Commissione dovrebbe fare in modo che la continuità dei dati venga garantita sia durante la fase iniziale di operatività del programma Gmes (2011–2013) che dopo la conclusione di detta fase, e che i servizi possano essere utilizzati senza interruzioni né restrizioni.

(17)  Ai sensi del regolamento finanziario, sia gli Stati membri che i paesi terzi e le organizzazioni internazionali dovrebbero poter fornire contributi ai programmi previa conclusione di opportuni accordi.

(18)  L'accesso alle informazioni del Gmes dovrebbe essere pieno e aperto, senza pregiudizio delle limitazioni di sicurezza pertinenti e delle politiche in materia di dati degli Stati membri e di altre organizzazioni che forniscono dati e informazioni al Gmes. Ciò è necessario per consentire di promuovere l'utilizzo e la condivisione dei dati e delle informazioni relativi all'osservazione della terra in conformità ai principi dei sistemi Seis, Inspire e al Sistema di sistemi per l'osservazione globale della terra (Geoss). Un accesso pieno e aperto ai dati dovrebbe altresì tenere conto delle attuali modalità di fornitura di dati commerciali e promuovere il rafforzamento dei mercati di osservazione della terra in Europa, in particolare i settori a valle, onde consentire la crescita e la creazione di posti di lavoro.

(18-bis)  In base alla comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 intitolata "Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (Gmes): sfide e fasi successive per la componente spaziale", dovrebbe essere posta in atto una politica di accesso libero e aperto ai dati per le Sentinelle attraverso licenze gratuite e accesso online, tenendo presenti gli aspetti relativi alla sicurezza. Tale strategia intende massimizzare l'utilizzo benefico dei dati Sentinelle per la più ampia gamma possibile di applicazioni e promuovere l'impiego delle informazioni basate sui dati dell'osservazione della terra per gli utenti finali.

(19)  È opportuno che l'azione finanziata a norma del presente regolamento sia oggetto di un monitoraggio e di una valutazione che consentano di apportare le eventuali modifiche necessarie.

 

(22)  Occorre inoltre adottare misure appropriate per evitare irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati secondo il regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, il regolamento (Euratom, Ce) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e il regolamento (Ce) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (Olaf).

(23)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero l'istituzione del programma Gmes e l'attuazione della sua fase iniziale di operatività, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto la fase iniziale di operatività del Gmes comprenderà anche una capacità paneuropea e dipenderà da una fornitura coordinata di servizi in tutti gli Stati membri che dovrà essere coordinata a livello dell'Unione europea, e può dunque, a causa dell'entità dell'azione, essere realizzato meglio a questo livello, l'Unione europea può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, segnatamente per quanto attiene al ruolo della Commissione di coordinatore delle attività nazionali,

Hanno adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma europeo di monitoraggio della terra – Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (in prosieguo "programma Gmes") e la messa in atto della sua fase iniziale di operatività durante il periodo 2011–2013.

Articolo 2

Programma Gmes

1. Il programma Gmes si fonda sulle attività di ricerca condotte nell'ambito della decisione n. 1982/2006/Ce e della componente spaziale Gmes dell'Esa.

2. Il programma Gmes comprende i seguenti elementi:

a) una componente di servizi che garantisca l'accesso alle informazioni a sostegno dei seguenti settori:

monitoraggio atmosferico;

— monitoraggio dei cambiamenti climatici a sostegno delle politiche di mitigazione e di adattamento ad essi;

gestione delle emergenze;

monitoraggio del territorio;

monitoraggio dell'ambiente marino;

sicurezza;

b) una componente spaziale che garantisca osservazioni spaziali sostenibili per i tipi di servizi di cui alla lettera a);

c) una componente in situ che garantisca le osservazioni mediante installazioni a bordo di aerei, di navi e a terra per i tipi di servizi di cui alla lettera a).

Articolo 3

Fase iniziale di operatività del Gmes (2011–2013)

1. La fase iniziale di operatività del Gmes copre il periodo 2011–2013 e può prevedere azioni operative nei campi di seguito elencati:

1) tipi di servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a);

3) misure a sostegno dell'utilizzo dei servizi da parte degli utenti;

4) accesso ai dati;

4-bis) sostegno alla raccolta di dati in situ;

5) componente spaziale del Gmes.

2. Gli obiettivi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono definiti nell'allegato.

Articolo 4

Disposizioni organizzative

1. La Commissione garantisce il coordinamento del programma Gmes con le attività a livello nazionale, dell'Unione europea e internazionale, tra cui figura il Sistema di sistemi per l'osservazione globale della terra (Geoss). L'attuazione e il funzionamento del Gmes sono basati su partenariati tra l'Unione europea e gli Stati membri, nel rispetto delle loro regole e procedure rispettive. Il coordinamento dei contributi volontari degli Stati membri e le sinergie potenziali con le pertinenti iniziative prese a livello nazionale, dell'Unione europea e internazionale è assicurato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3-bis.

2. La Commissione gestisce i fondi destinati alle attività nel quadro del presente regolamento conformemente al regolamento finanziario e alla procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Essa garantisce la complementarità e la coerenza del programma Gmes con le altre politiche e iniziative e gli altri strumenti dell'Unione europea pertinenti, in relazione, segnatamente, con l'ambiente, la sicurezza, la competitività e l'innovazione, la coesione, la ricerca (in particolare con le attività del settimo programma quadro legate al Gmes, fatta salva la decisione n. 1982/2006/Ce), i trasporti e la concorrenza, la cooperazione internazionale, i programmi europei del sistema globale di navigazione satellitare (Gnss), la protezione dei dati personali e dei diritti di proprietà intellettuale esistenti, la direttiva 2007/2/Ce (Inspire), il sistema comune di informazioni ambientali (Seis) e le attività dell'Unione europea nel settore della risposta alle emergenze.

2-bis. La Commissione fa in modo che le specifiche dei servizi corrispondano alle esigenze degli utenti, secondo la filosofia propria del programma Gmes. A tal fine, la Commissione instaura un meccanismo trasparente per una partecipazione e una consultazione regolari degli utenti, che consentano di individuare le esigenze dei medesimi a livello europeo e nazionale. La Commissione assicura il coordinamento con gli utenti interessati del settore pubblico degli Stati membri, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. La Commissione stabilisce in modo indipendente, previa consultazione del forum degli utenti, le esigenze della componente "servizi" in materia di dati.

3-bis. Il coordinamento e l'attuazione tecnici della componente spaziale del Gmes sono delegati all'Esa , che ricorre, se del caso, all'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (Eumetsat).

3-ter. La Commissione affida, se del caso, il coordinamento dell'attuazione tecnica dei servizi Gmes a istituzioni europee o intergovernative competenti.

Articolo 4-bis

Fornitura di servizi

1. La Commissione prende misure adeguate volte a garantire una concorrenza effettiva nella fornitura di servizi Gmes e a promuovere la partecipazione delle PMI. La Commissione agevola l'uso dei servizi forniti dal Gmes per sviluppare il settore a valle.

2. La fornitura di servizi Gmes è decentrata, se del caso, con lo scopo di integrare a livello europeo gli inventari di dati spaziali, in situ e di riferimento costituiti dagli Stati membri e le loro capacità in materia, così da evitare doppioni. L'acquisizione di nuovi dati che si sovrappongono a fonti esistenti deve essere evitata a meno che l'uso di serie di dati esistenti o aggiornabili non sia tecnicamente possibile o efficace sotto il profilo dei costi.

3. La Commissione, tenendo conto del parere del forum degli utenti, può definire o convalidare procedure appropriate per la certificazione della produzione di dati nel quadro del programma Gmes. Tali procedure sono trasparenti, verificabili e controllabili al fine di garantire all'utente l'autenticità, la tracciabilità e l'integrità dei dati. Nei suoi accordi contrattuali con i prestatori di servizi Gmes, la Commissione cura che le procedure in questione siano applicate.

4. La Commissione riferisce annualmente sui risultati conseguiti a livello dell'applicazione del presente articolo.

Articolo 5

Forme di finanziamento dell'Unione europea

1. Il finanziamento dell'Unione europea può assumere le seguenti forme giuridiche:

-1) accordi di delega;

1) sovvenzioni;

2) contratti di appalto pubblico.

2. All'atto dell'assegnazione di finanziamenti da parte dell'Unione europea, sono assicurate un'autentica concorrenza, la trasparenza e la parità di trattamento. In casi giustificati, le sovvenzioni dell'Unione europea possono essere concesse secondo modalità specifiche, compresi gli accordi quadro di partenariato o il cofinanziamento di sovvenzioni di funzionamento o di sovvenzioni per azioni. Le sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi che perseguono obiettivi di interesse generale europeo non sono soggette alle disposizioni in materia di degressività contenute nel regolamento finanziario. Per quanto riguarda le sovvenzioni, il tasso massimo di cofinanziamento viene fissato conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

2-bis. La Commissione riferisce in merito all'assegnazione di fondi dell'Unione europea a ciascuna delle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché alla procedura di valutazione e ai risultati delle gare d'appalto e dei contratti conclusi in applicazione del presente articolo, successivamente all'aggiudicazione degli stessi.

Articolo 6

Partecipazione di Paesi terzi

Alle azioni di cui all'articolo 2 possono partecipare i seguenti Paesi:

1) Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (Efta) che sono parti contraenti dell'accordo See, secondo le condizioni stabilite nell'accordo stesso;

2) i Paesi candidati e i Paesi candidati potenziali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione conformemente agli accordi quadro o al protocollo di un accordo di associazione sui principi generali relativi alla partecipazione di tali paesi a programmi dell'Unione europea , conclusi con tali paesi;

3) la Confederazione svizzera, altri paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, e le organizzazioni internazionali, conformemente agli accordi conclusi dalla Comunità europea con tali paesi terzi od organizzazioni internazionali, a norma dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che definiscono le condizioni e le modalità della loro partecipazione.

Articolo 7

Finanziamento

1. La dotazione finanziaria destinata alle attività operative di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento ammonta a 107 milioni di eur.

2. Gli stanziamenti sono autorizzati ogni anno dall'autorità di bilancio nei limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale.

3. Anche i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma Gmes.

I finanziamenti aggiuntivi di cui al primo comma sono trattati come entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 18 del regolamento finanziario.

Articolo 8

Politica in materia di dati e di informazioni per il Gmes

1. La politica in materia di dati e di informazioni per le azioni finanziate a norma del programma Gmes persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere l'utilizzo e la condivisione delle informazioni e dei dati del Gmes;

b) offrire un accesso pieno ed aperto alle informazioni prodotte dai servizi Gmes e ai dati raccolti mediante le infrastrutture Gmes, nel rispetto degli accordi internazionali, delle limitazioni di sicurezza e delle condizioni di concessione delle licenze pertinenti, compresa la registrazione e l'accettazione delle licenze di utente;

c) rafforzare i mercati di osservazione della terra in Europa, in particolare il settore a valle, onde consentire la crescita e la creazione di posti di lavoro;

d) contribuire alla sostenibilità e alla continuità della fornitura di dati e informazioni per il Gmes;

e) sostenere le comunità europee di ricerca, di tecnologia e di innovazione.

2. Allo scopo di fornire un quadro atto a garantire la realizzazione dell'obiettivo di una politica di accesso alle informazioni e ai dati del Gmes di cui al paragrafo 1, lettera b), garantendo al contempo la necessaria protezione delle informazioni prodotte dai servizi Gmes e dei dati i raccolti attraverso l'infrastruttura Gmes dedicata, la Commissione può adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 8 bis e alle condizioni stabilite agli articoli 8 ter e 8 quater, le misure in appresso, tenendo conto delle politiche in materia di dati e di informazioni poste in atto dai fornitori dei dati di cui il Gmes ha bisogno, e senza pregiudizio delle norme e delle procedure nazionali applicabili alle infrastrutture spaziali e in situ sotto controllo nazionale:

a) misure che stabiliscano le condizioni di registrazione e di concessione di licenze per gli utenti Gmes;

b) misure che definiscano i criteri applicabili alla limitazione dell'accesso alle informazioni prodotte dai servizi Gmes e ai dati raccolti attraverso l'infrastruttura Gmes dedicata.

Articolo 8-bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo2, è coperto fino al 31 dicembre 2013.

2. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati e soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 8-ter e 8-quater.

Articolo 8-ter

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Essa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8-quater

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 8-quinquies

Misure di esecuzione relative alla politica in materia di dati e di informazioni e alla governance della sicurezza delle componenti e delle informazioni del Gmes

1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), la Commissione adotta misure specifiche in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sulla limitazione dell'accesso alle informazioni prodotte dai servizi Gmes e ai dati raccolti attraverso l'infrastruttura Gmes dedicata.

2. La Commissione assicura il coordinamento globale per quanto attiene alla sicurezza delle componenti e dei servizi Gmes, tenendo conto della necessità di una supervisione e di un'integrazione delle esigenze in tema di sicurezza di tutti i suoi elementi, senza pregiudizio delle norme e delle procedure nazionali applicabili alle infrastrutture spaziali e in situ sotto controllo nazionale. In particolare, la Commissione adotta, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, misure che stabiliscano i requisiti tecnici necessari per garantire il controllo e l'integrità del sistema nell'ambito del programma dedicato relativo alla componente spaziale del Gmes e per controllare l'accesso alle tecnologie che forniscono sicurezza al programma dedicato della componente spaziale del Gmes e il loro utilizzo.

Articolo 9

Controllo e valutazione

1. La Commissione controlla e valuta la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2012 e una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 10

Misure di esecuzione

1. La Commissione adotta il programma di lavoro annuale a norma dell'articolo 110 del regolamento finanziario e degli articoli 90 e 166 del regolamento (Ce, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

2. La dotazione finanziaria del programma Gmes può coprire anche le spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie per la gestione del programma e la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni di informazione e pubblicazioni nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica ed amministrativa che la Commissione può essere chiamata a sostenere per la gestione del programma Gmes.

Articolo 11

Comitato Gmes

1. La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo "il comitato Gmes").

1-bis. Il comitato Gmes può riunirsi in formazioni specifiche per trattare questioni concrete, segnatamente questioni che attengono alla sicurezza ("consiglio di sicurezza").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 e all'articolo 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/Ce è fissato a due mesi.

3-bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di consultazione di cui agli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 11-bis

Forum degli utenti

1. È istituito un organo dedicato denominato "forum degli utenti". Il forum consiglia la Commissione nella definizione e nella convalida delle esigenze degli utenti, nonché nel coordinamento del programma Gmes con i suoi utenti pubblici.

2. Il forum degli utenti è presieduto dalla Commissione. Esso si compone di utenti del settore pubblico Gmes nominati dagli Stati membri.

3. La segreteria del forum degli utenti è assicurata dalla Commissione.

4. Il forum degli utenti adotta il proprio regolamento interno.

5. Il comitato Gmes è pienamente informato del parere del forum degli utenti riguardo all'attuazione del programma Gmes.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, ove siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/95, dal regolamento (Euratom, Ce) n. 2185/96 nonché dal regolamento (Ce) n. 1073/1999.

2. Per le azioni dell'Unione europea finanziate a norma del presente regolamento, per "irregolarità" si intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/95, qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione europea o qualsiasi inadempienza di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea attraverso una spesa indebita.

3. Gli accordi stipulati a norma dal presente regolamento, compresi gli accordi conclusi con i Paesi terzi partecipanti e le organizzazioni internazionali, contemplano un'ispezione ed un controllo finanziario da parte della Commissione o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, nonché revisioni contabili della Corte dei Conti, eventualmente anche in loco.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Allegato

Obiettivi della fase iniziale di operatività del Gmes (2011–2013)

Le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, contribuiscono alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

(1) i servizi di risposta alle emergenze, fondati sulle attività già esistenti in Europa, garantiscono la disponibilità di dati di osservazione della terra e di prodotti derivati, nell'interesse dei soggetti responsabili, a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale, della risposta alle emergenze per vari tipi di calamità, compresi i rischi meteorologici (ad esempio tempeste, incendi e alluvioni), i rischi geofisici (ad esempio, terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche e frane), catastrofi provocate accidentalmente e volontariamente dall'uomo e altre catastrofi umanitarie. Considerato che i cambiamenti climatici potrebbero determinare un aumento delle emergenze, la risposta alle emergenze del Gmes costituirà un supporto essenziale alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici in questo ambito, nel quadro delle attività di prevenzione, preparazione, risposta e ripristino in Europa;

(2) i servizi di monitoraggio del territorio garantiscono la disponibilità di dati di osservazione della terra e di prodotti derivati, nell'interesse delle autorità europee, nazionali, regionali e internazionali responsabili del monitoraggio ambientale della biodiversità dal livello globale a quello locale, dei suoli, delle acque, delle foreste e e delle risorse naturali, della generale attuazione delle politiche ambientali, della raccolta di informazioni geografiche, di agricoltura, energia, pianificazione urbana, infrastrutture e trasporti. I servizi di monitoraggio del territorio comprendono il monitoraggio delle variabili dei cambiamenti climatici;

(2-bis) i servizi di monitoraggio marino forniscono informazioni sullo stato fisico dell'oceano e degli ecosistemi marini per quanto riguarda l'oceano globale e le aree regionali europee. I settori di applicazione dei servizi marini Gmes comprendono la sicurezza marittima, l'ambiente marino e le regioni costiere, le risorse marine come anche le previsioni meteorologiche stagionali e il monitoraggio del clima;

(2-ter) i servizi di monitoraggio dell'ambiente atmosferico assicurano il monitoraggio della qualità dell'aria su scala europea e della composizione chimica dell'atmosfera su scala mondiale. Essi forniscono, in particolare, informazioni per i sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria dal livello locale a quello nazionale e dovrebbero contribuire al monitoraggio delle variabili climatiche in rapporto con la chimica atmosferica;

(2-quater) i servizi di sicurezza forniscono informazioni utili per rispondere alle sfide cui l'Europa è chiamata a far fronte nel settore della sicurezza, segnatamente il controllo delle frontiere, la sorveglianza marittima e l'appoggio alle azioni esterne dell'Unione europea;

(2-quinquies) il monitoraggio dei cambiamenti climatici consente la mitigazione dei loro effetti e l'adattamento ad essi. Esso dovrebbe contribuire, in particolare, alla messa a disposizione di variabili climatiche essenziali, all'analisi del clima e a proiezioni su una scala pertinente per la mitigazione e l'adattamento, nonché alla fornitura dei servizi utili a tale scopo;

(3) tra le misure a sostegno dell'utilizzo dei servizi da parte degli utenti figurano l'implementazione di interfacce tecniche rispondenti all'ambiente specifico dell'utente, la formazione, la comunicazione e lo sviluppo del settore a valle;

(4) l'accesso ai dati garantisce che i dati di osservazione della terra rilevati da un'ampia gamma di missioni europee e da altri tipi di infrastrutture di osservazione vengano raccolti e resi disponibili in modo da conseguire gli obiettivi del Gmes;

(4-bis) la componente in situ garantisce il coordinamento della raccolta di dati in situ e dell'accesso ai dati in situ per i servizi Gmes;

(5) la fase iniziale di operatività del Gmes garantisce il funzionamento e lo sviluppo della componente spaziale del Gmes, che è costituita da un'infrastruttura spaziale di osservazione della terra e ha come finalità l'osservazione dei sottosistemi del sistema terra (quali le terre emerse, l'atmosfera e gli oceani). La fase iniziale di operatività del Gmes si avvale delle infrastrutture spaziali nazionali ed europee esistenti o di cui è in programma la realizzazione e delle infrastrutturali spaziali sviluppate nel quadro del programma relativo alla componente spaziale del Gmes.

Note ufficiali

1.

Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

2.

Parere del 20 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

3.

Posizione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010.

Note redazionali

1.

Le parti in corsivo del presente allegato sono state quelle oggetto di modifica o aggiunta da parte del Parlamento.

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