Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lombardia 9 giugno 2010, n. 1764

Abbandono di rifiuti - Dlgs 152/2006 - Ordinanza per il ripristino dello Stato dei luoghi - Competenza del Sindaco - Norma speciale - Sussiste

Annullata per incompetenza dal Tar Lombardia un’ordinanza dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi e smaltimento dei rifiuti: l’articolo 192, comma 3 del Dlgs 152/2006 affida tale compito al “primo cittadino”.

Secondo il Tar lombardo (sentenza 1764/2010), tale disposizione rappresenta una norma “speciale” che in quanto tale può derogare alla ordinaria competenza dei funzionari per i provvedimenti di ordinaria amministrazione (articolo 107 del Dlgs 267/2000 sull’ordinamento degli enti locali).

Il Giudice amministrativo ha quindi annullato l’ordinanza che imponeva alla Società ricorrente le operazioni da effettuarsi per il recupero dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, in quando disposta dal Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune.

 

Tar Lombardia

Sentenza 9 giugno 2010, n. 1764

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

Sul ricorso numero di registro generale 2076 del 1999, proposto da:

(omissis) Sas, rappresentata e difesa dagli avv. (omissis);

contro

Comune di Lomagna non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza nr. 10 del 2.3.99 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lomagna che ordina di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi con smaltimento delle macerie secondo la normativa in tema di rifiuti.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2010 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto e Diritto

Con ricorso regolarmente notificato e depositato la società ha impugnato l'atto indicato in epigrafe.

Il ricorso si articola su quattro motivi.

Il primo lamenta l'incompetenza del funzionario in quanto l'ordinanza in questione doveva essere emanata dal Sindaco o da un assessore delegato.

Il secondo motivo censura la violazione degli articoli 7 e 8 legge 241/90 poiché non era stato comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento.

Il terzo motivo contesta l'eccesso di potere per travisamento dei fatti in quanto lo scarico del materiale è avvenuto ad opera della Srl (omissis) che ha sede nel medesimo luogo della Avila tramite una terza ditta.

Il quarto motivo eccepisce lo stesso vizio per il fatto che il materiale esistente nella scarpata è ivi presente da lungo tempo e non è possibile stabilire chi sia il responsabile dell'abbandono di rifiuti.

Il Comune di Lomagna non si costituiva in giudizio.

Il ricorso è fondato.

È assorbente il primo motivo che eccepisce l'incompetenza del funzionario alla emanazione dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti.

L'articolo 14 Dlgs 22/97 attualmente riprodotto senza modifiche nell'articolo 192 Codice dell'ambiente affida il compito di emanare tali ordinanza ripristinatorie al Sindaco e trattandosi di norma speciale rispetto all'articolo 107 Dlgs 267/00 che deroga alla ordinaria competenza dei funzionari per i provvedimenti di ordinaria amministrazione.

L'articolo 192, comma 3, del Dlgs n. 152/2006 poi è norma speciale sopravvenuta rispetto all`articolo 107, comma 5, del Dlgs n. 267/2000 ed attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e per quello cronologico sul disposto dell`articolo 107, comma 5, del Dlgs n. 267/2000 (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, 25.8.2008, n. 4061).

Il provvedimento va, pertanto, annullato per incompetenza rimanendo assorbiti gli altri profili di illegittimità che dovranno essere valutati dall'organo competente, e cioè il Sindaco, nel momento in cui dovrà riesercitare il potere.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso epigrafato, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Lomagna alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000 oltre Cpa ed Iva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

Depositata in Segreteria il 09/06/2010

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