Rifiuti

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 27 gennaio 2000

Correzioni al Dm 4 agosto 1999

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 27 gennaio 2000

(Gu 9 febbraio 2000 n. 32)

Rettifica al decreto interministeriale 4 agosto 1999 concernente: "Determinazione ai sensi dell'articolo 41, comma 10-bis, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonché delle condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori"

Il Ministro dell'ambiente

di concerto con

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

Visto il Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal Dlgs 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare il titolo II, relativo alla gestione degli imballaggi;

Visto il decreto interministeriale 4 agosto 1999, recante: "Determinazione, ai sensi dell'articolo 41, comma 10-bis, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti stessi da parte dei produttori", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — serie generale — n. 191 del 16 agosto 1999;

Ritenuta la necessità di apportare delle modifiche all'articolo 5, comma 2, e al punto 2 dell'allegato tecnico del citato decreto interministeriale 4 agosto 1999, al fine di correggere gli errori materiali evidenziatisi;

 

Decreta:

Articolo unico

Al decreto interministeriale 4 agosto 1999 recante: "Determinazione, ai sensi dell'articolo 41, comma 10-bis, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonché delle condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — serie generale — n. 191 del 16 agosto 1999, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole "secondo quanto previsto al punto 3 dell'allegato" sono sostituite con "secondo quanto previsto al punto 2 dell'allegato";

b) al punto 2 dell'allegato, la tabella riportata dopo il primo capoverso è così sostituita:

Frazioni estranee in peso

% Corrispettivo

Oneri smaltimento

Sino al 3%

100%

Conai/Coreve

Dal 3,1 sino al 5%

50%

Convenzionato

Oltre il 5%

0

Convenzionato

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