Dm Ambiente 27 gennaio 2000
Correzioni al Dm 4 agosto 1999
Ultima versione disponibile al 28/07/2024
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 27 gennaio 2000
(Gu 9 febbraio 2000 n. 32)
Rettifica al decreto interministeriale 4 agosto 1999 concernente: "Determinazione ai sensi dell'articolo 41, comma 10-bis, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonché delle condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori"
Il Ministro dell'ambiente
di concerto con
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
Visto il Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal Dlgs 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare il titolo II, relativo alla gestione degli imballaggi;
Visto il decreto interministeriale 4 agosto 1999, recante: "Determinazione, ai sensi dell'articolo 41, comma 10-bis, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti stessi da parte dei produttori", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — serie generale — n. 191 del 16 agosto 1999;
Ritenuta la necessità di apportare delle modifiche all'articolo 5, comma 2, e al punto 2 dell'allegato tecnico del citato decreto interministeriale 4 agosto 1999, al fine di correggere gli errori materiali evidenziatisi;
Decreta:
Articolo unico
Al decreto interministeriale 4 agosto 1999 recante: "Determinazione, ai sensi dell'articolo 41, comma 10-bis, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonché delle condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — serie generale — n. 191 del 16 agosto 1999, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole "secondo quanto previsto al punto 3 dell'allegato" sono sostituite con "secondo quanto previsto al punto 2 dell'allegato";
b) al punto 2 dell'allegato, la tabella riportata dopo il primo capoverso è così sostituita:
Frazioni estranee in peso | % Corrispettivo | Oneri smaltimento |
Sino al 3% | 100% | Conai/Coreve |
Dal 3,1 sino al 5% | 50% | Convenzionato |
Oltre il 5% | 0 | Convenzionato |