Disposizioni trasversali/Aua

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Campania 31 marzo 2010, n. 1752

Accesso alle informazioni ambientali - Dlgs 195/2005 - Requisiti - Accesso ex legge 241/1990 - Differenze

L'accesso alle informazioni ambientali, regolato dal Dlgs 19 agosto 2005, n. 195, può essere esercitato da chiunque, senza che debba essere dimostrata la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.
Diversamente da quanto previsto dalla legge 241/1990, infatti, l'accesso ben può riguardare informazioni e documenti da elaborare appositamente e non solo documenti già esistenti presso l'amministrazione interessata: è quanto ribadito dal Tar Campania con la sentenza 31 marzo 2010, n. 1752.
Tuttavia, conclude il Tar, in entrambi i casi di accesso (quello regolato dal Dlgs 195/2005 e quello regolato dalla legge 241/1990), la richiesta di conoscere lo stato della pratica e il nominativo del responsabile del procedimento (come avvenuto nel caso sottoposto all'esame del Collegio) non è qualificabile come istanza di accesso, perchè la finalità perseguita è piuttosto quella di promuovere la conclusione del procedimento stesso.

Tar Campania

Sentenza 31 marzo 2010, n. 1752

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 809 del 2010, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. (omissis)

contro

Comune di Caserta, in persona del suo legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio

per l'annullamento

del silenzio rifiuto formatosi ex articolo 25 l. 241 del 1990 sull'istanza di accesso presentata, ai sensi degli artt. 25 l. 241 del 1990 cit. e 7 del DlgsDlgs n. 195 del 2005, dalla parte ricorrente al Comune di Caserta in data 23 dicembre 2009

nonché, per la declaratoria

del suo diritto all'accesso alle notizie relative all'attivazione della tutela paesaggistica di cui alla suddetta istanza

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 il dott. (omissis) ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto e Diritto

1- A mezzo del gravame in esame, notificato il 28 gennaio 2010 e depositato l'11 febbraio successivo, il sig. (omissis) ha adito questo Tribunale con l'azione prevista dall'articolo 25 della legge n. 241/1990 per ottenerne l'annullamento "del silenzio rifiuto formatosi ex articolo 25 legge 241 del 1990 sull'istanza di accesso presentata al Comune di Caserta in data 23 dicembre 2009, ai sensi del combinato disposto fra articolo 25 legge 241 del 1990 cit. ed articolo 7 del Dlgs n. 195 del 2005”, nonché per la declaratoria del suo diritto "all'accesso alle notizie relative all'attivazione della tutela paesaggistica di cui alla suddetta istanza”.

1a— In punto di fatto il ricorrente ha dapprima esposto:

— di essere condomino del parco Carlo III sito in Caserta alla via (omissis);

— in tale qualità di aver denunciato, con nota del 30 marzo 2009, l'arbitrario abbattimento di un pino di particolare anzianità e bellezza esistente in detto parco, fatto eseguire dall'amministratore "senza la preventiva autorizzazione degli organi preposti alla tutela dei beni paesaggistici ex Dlgs 22.1.2004, n. 42" ed in presenza di un atto del Comando dei vigili del fuoco di Caserta che "non aveva prescritto l'abbattimento del pino, bensì solo un intervento di assicurazione e manutenzione dell'albero";

— che il comando provinciale di Caserta del Corpo forestale dello Stato, con nota del 2 aprile 2009, aveva chiarito come l'intervento fosse stato effettuato in zona vincolata, nella quale era "vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto" ed aveva chiesto al Comune di Caserta di adottare i conseguenti provvedimenti.

L'esposizione attorea a questo punto prosegue significando di aver inoltrato nel dicembre del 2009 al Comune di Caserta l'istanza sulla quale si è formata il silenzio per cui è causa.

1b— Con detta istanza, dopo essersi ripercorsi i fatti quali innanzi riepilogati:

— si assume che "è pertanto palese nella fattispecie la violazione alle disposizioni del piano territoriale paesistico vigente e che quindi codesto ente, preposto alla tutela ed alla vigilanza dei beni paesaggistici del proprio territorio, deve attivare la procedura ex articolo 181, comma 1, del Dlgs n. 42 del 2004 ed adottare ogni più opportuno provvedimento al fine di sanzionare l'arbitrario comportamento denunciato";

— si invita, quindi, l'amministrazione "ai sensi dell'articolo 25 legge 241 del 1990 cit. e dell'articolo 3 del Dlgs n. 195 del 2005 di far conoscere lo stato della procedura relativa all'attivazione della tutela paesaggistica richiesta e specificata in premessa ed il nominativo del responsabile del procedimento".

2- Prima di procedere con l'esame del merito, va precisato che il ricorso, proposto in presenza del silenzio fatto maturare a fronte di siffatta richiesta, risulta essere stato spedito -da parte dell'ufficiale giudiziario cui l'atto era stato affidato per la notifica al solo Comune di Caserta— a mezzo plico raccomandato in data 28 gennaio 2010, senza tuttavia che sia stata poi depositato l'avviso del relativo ricevimento.

3- Nondimeno, ritiene il Collegio di prescindere dai profili di rito relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio in quanto il gravame va dichiarato inammissibile poichè la pretesa attorea non può essere fatta valere a mezzo dell'azione giudiziaria invece qui utilizzata.

Come si è visto innanzi, a mezzo dell'istanza formulata nel dicembre del 2009 il sig. (omissis) pretende che il Comune di Caserta attivi le procedure di cui all'articolo 181, comma 1, del Dlgs n. 42 del 2004 (volte a sanzionare, con refluenze anche penali, l'esecuzione di opere eseguite su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa), assumendo la sussistenza del relativo cogente obbligo giuridico e, in relazione a detta pretesa ed obbligo, chiede di conoscere lo stato della procedura ed il nominativo del funzionario responsabile del procedimento.

Orbene, nel sistema delineato dalla legge 241 del 1990 l'accesso è limitato ai documenti, ove esistenti, e non è esteso alle informazioni.

Secondo principi pacifici, a tutela di quest'ultimo diverso diritto, beninteso ove sussista l'obbligo giuridico per le amministrazioni di fornirle, "l'ordinamento appresta altri rimedi, id est, contro il possibile silenzio formatosi sulla richiesta, l'azione disciplinata dall'articolo 2 l. 7 agosto 1990 n. 241 perché l'Amministrazione concluda il procedimento o un ordinario giudizio annullatorio contro il diniego di rilascio di informazioni" (cfr., da ultimo, Tar Lazio Roma, sezione terza, 5 novembre 2009, n. 10837); ed invero "ove si chieda di conoscere lo stato della pratica e il nominativo del responsabile del procedimento l'istanza non è qualificabile come istanza di accesso in quanto volta, come chiarito dal suo inequivocabile tenore testuale, a promuovere la conclusione del procedimento e ad assicurare la partecipazione allo svolgimento dello stesso" (Tar Lazio, Roma, sezione seconda, 17 gennaio 2008, n. 292).

Ne consegue l'irritualità dell'azione proposta ex articolo 25 della legge 241 del 1990, a maggior ragione in situazione quale quella qui data in cui la pretesa sostanziale fatta valere è che l'amministrazione adotti i provvedimenti sanzionatori, nella prospettazione già qui offerta sussistendone tutti i presupposti di doverosità.

4- Siffatta conclusione non muta per effetto del più ampio spettro di azione conferito all'istituto dalla normativa dettata in tema di accesso alle informazioni ambientali, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (di recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, n. 2003/4/Ce) ed all'articolo 3-sexies del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (recante norme in materia ambientale), come aggiunto dal decreto correttivo n. 4 del 2008.

Il Collegio è ben consapevole che l'istituto dell'accesso alle informazioni ambientali non si assoggetta ai limiti soggettivi e oggettivi propri dell'accesso ai documenti amministrativi, nel senso che non è sottoposto al filtro soggettivo potendo essere esercitato da chiunque "senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante", né al limite oggettivo proprio della legge n. 241/1990 "potendo riguardare anche informazioni da elaborare appositamente, e non soltanto documenti già formati ed esistenti presso l'amministrazione" (cfr., sul punto, Tar Campania, sezione quinta, sentenza 12 gennaio 2010, n. 68).

Resta tuttavia fermo che deve pur sempre trattarsi, ex articolo 1 del Dlgs n. 195/2005, di informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche e concernenti lo stato degli elementi dell'ambiente, i fattori che incidono o possono incidere sui suoi elementi, le misure, anche amministrative che incidono o possono incidere sui ripetuti elementi e fattori e così via seguendosi l'elencazione di cui all'articoloarticolo 2 del decreto cennato.

5- Ne consegue che la domanda qui azionata non può ritenersi ammissibile -ancorchè, come la disattesa richiesta di accesso, fondata sulle previsioni di tale ultima normativa in combinato disposto con quella recata dalla legge sul procedimento— posto che, come innanzi chiarito, nella fattispecie data non è stata avanzata richiesta di alcuna informazione in materia ambientale, nel caso da elaborarsi traendola dagli atti detenuti dall'amministrazione; al contrario, parte ricorrente è già in possesso di quante informazioni necessarie a "pretendere" l'attivazione dei poteri sanzionatori: pretesa tuttavia che non può essere fatta valere direttamente o indirettamente a mezzo del proposto gravame, ma tramite diversa azione giudiziaria nell'integrità del contraddittorio.

7- Traendo le fila, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla a statuirsi sulle spese di giudizio in carenza di costituzione dell'amministrazione intimata.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania — sede di Napoli, sezione sesta, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Nulla a statuirsi sulle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 con l'intervento dei Signori

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 31 marzo 2010

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