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Dl 25 gennaio 2010, n. 2

Interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni - Stralcio

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Consiglio dei Ministri

Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2

(Gu 26 gennaio 2010 n. 20)

Interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'assetto organizzativo ottimale delle amministrazioni interessate e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali che avranno luogo nel 2010, nonché di precisare tempestivamente ed in modo univoco la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni vigenti relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalità degli enti locali, con particolare riferimento alla definizione dei trasferimenti erariali agli stessi enti locali ed alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con le Regioni;

Emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1

Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali

(omissis)

1-ter. Dopo il comma 185, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n.191, è inserito il seguente: "185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi.

All'articolo 21 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Revisione delle circoscrizioni provinciali'".

1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i Comuni devono altresì adottare" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i Comuni devono adottare";

b) alla lettera a):

1) dopo le parole: "difensore civico" è inserita la seguente: "comunale";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della Provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini" ;

c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti";

e) alla lettera e), le parole da: "facendo salvi" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione dei bacini imbriferi montani (Bim) costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei Comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto".

1-quinquies. All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186, è inserito il seguente: "186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna Regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

(omissis)

2. Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n.191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni Comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

(omissis)

Articolo 4

Disposizioni per la funzionalità degli enti locali

(omissis)

9. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (Dupim) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (Ancim) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le Regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.

(omissis)

Articolo 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte Costituzionale 13 aprile 2011, n. 128 Soppressione Ato - Competenza esclusiva statale - Ampia discrezionalità regionale

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