Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Sicilia 4 novembre 2009, n. 1726

Piano regionale smaltimento rifiuti - Difetto - Poteri del Sindaco - Ordinanza contingibile e urgente - Ammissibilità

Tar Sicilia

Sentenza 4 novembre 2009, n. 1726

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 3145 del 1997, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv.to (omissis) e, per mandato a margine dell'atto di costituzione di nuovo procuratore depositato il 29 maggio 2008, dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. (omissis) in Palermo, via Isidoro Carini 43;

 

contro

il Comune di Serradifalco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato a margine della memoria di costituzione e giusta deliberazione di G.M. n. 164 del 8 settembre 1997, dall'avv. (omissis), con domicilio eletto in Palermo, Piazza F. Crispi n. 9 presso lo studio del prof. avv. (omissis);

 

per l'annullamento

1) della deliberazione del Sindaco di Serradifalco n. 117 del 8 luglio 1997, di approvazione di un progetto di lavori di ampliamento e di recinzione dell'area, sita in contrada Martino, da utilizzarsi, in via temporanea e d'urgenza, per la discarica dei rifiuti solidi urbani;

2) della determinazione sindacale n. 97 del 24 luglio 1997 di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, di terreni del ricorrente, per il fine sopra indicato;

3) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata, con le relative deduzioni difensive;

Vista l'ordinanza collegiale n. 2078 depositata il 27 settembre 1997;

Viste le memorie prodotte dalla difesa dell'amministrazione e dal ricorrente rispettivamente in data 17 settembre 2009 e in data 8 ottobre 2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore il Referendario (omissis);

Uditi alla pubblica udienza del 20 ottobre 2009 i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

Fatto

A) Con ricorso notificato il 3 settembre 1997 e depositato il successivo 9 settembre, l'odierno ricorrente — esponendo di essere proprietario di terreni, distinti in catasto al foglio 3, assoggettati, a suo dire, illegittimamente a procedura espropriativa, al fine di essere inseriti nel progetto di ampliamento di una discarica già esistente, ma in via di esaurimento — ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione dell'articolo 6, lettera a, del Dpr 10 settembre 1982, n. 915 e della normativa di attuazione allegata al Dpreg. 6 marzo 1989, n. 35 – eccesso di potere per difetto di motivazione, per contraddittorietà negli atti del procedimento e per sviamento dalla causa tipica.

Il provvedimento di approvazione dell'ampliamento della discarica non farebbe riferimento né al piano regionale delle discariche di rifiuti solidi urbani, né al comprensorio, cui il Comune di Serradifalco appartiene, procedendo, quindi, in violazione della normativa indicata.

Il medesimo provvedimento, inoltre, non indicherebbe le ragioni di urgenza per la realizzazione dell'ampliamento, ponendo in essere, sostanzialmente, la procedura di urgenza ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs n. 22/1997, né verrebbero valutati i risvolti igienico sanitari della soluzione.

2) Violazione dell'articolo 13 del Dlgs n. 22/1997 e della circolare applicativa n. 13138/U del 11 giugno 1997 dell'Assessorato regionale territorio e ambiente e violazione dell'articolo 1 della Lr n. 35/1978.

Mancherebbero, nei provvedimenti impugnati, sia il presupposto dell'eccezionalità e dell'urgenza, sia quello della impossibilità di provvedere diversamente, in quanto graverebbe sul Comune l'obbligo, in caso di esaurimento della discarica, di utilizzare la discarica comprensoriale funzionante nel limitrofo territorio di Caltanissetta.

B. Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il Comune di Serradifalco, articolando deduzioni difensive.

C. Con ordinanza n. 2078 depositata il 27 settembre 1997 è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

D. In vista della pubblica udienza, l'amministrazione resistente ha prodotto una memoria, nella quale ha sostenuto l'infondatezza del ricorso; il ricorrente, a sua volta, con memoria di replica, ha ribadito le argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento del gravame, in particolare, sotto il profilo del dedotto difetto di motivazione.

E. Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2009, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti presenti, è stata posta in decisione.

 

Diritto

1. Viene all'esame del Collegio la controversia, insorta tra il ricorrente e il Comune di Serradifalco nell'anno 1997, per avere quest'ultimo occupato, previa dichiarazione di pubblica utilità, terreni di proprietà del primo per la realizzazione dell'ampliamento di una discarica di rifiuti solidi urbani.

1.1. Va subito precisato che la procedura espropriativa iniziata si è conclusa con la definitiva acquisizione dell'area in interesse nel patrimonio dell'amministrazione Comunale, in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 79 del 14 luglio 1998, in atti, non impugnata da parte ricorrente: di talché l'ente locale ha eccepito, in seno alla memoria depositata in vista dell'udienza pubblica, la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

1.2. L'eccezione è infondata.

Va, invero, considerato che, per costante orientamento della giurisprudenza, la tempestiva impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e della eventuale occupazione d'urgenza esime il ricorrente dal seguire il prosieguo dell'iter procedurale, avendo l'eventuale annullamento degli atti presupposti un effetto non già meramente viziante, ma caducante sul decreto di espropriazione eventualmente adottato (ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3040; Tar Sardegna Cagliari, sez. II, 18 aprile 2005, n. 776, e giurisprudenza nella stessa citata).

Persiste, pertanto, l'interesse alla decisione del ricorso, che, nel merito, si presenta infondato.

2. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'articolo 11 del Dp.Reg. n. 35/1989, a mente del quale "I Comuni sono obbligati a conferire i rifiuti urbani provenienti dal proprio territorio agli impianti di smaltimento del comprensorio o del subcomprensorio di cui fanno parte" (comma 1). "Non sono ammesse altre forme di trattamento dei rifiuti al di fuori di quelle previste dal piano." (comma 2).

Si censura, in particolare, che la P.a. procedente non abbia fatto riferimento alcuno né all'esistenza del piano regionale delle discariche di Rsu, né al comprensorio, cui il Comune di Serradifalco appartiene, né abbia evidenziato le ragioni dell'urgenza.

Il motivo non può essere condiviso.

Viene in rilievo, in punto di fatto, la situazione esistente all'epoca della adozione degli atti impugnati, chiaramente descritta dalla P.a. resistente negli scritti difensivi.

Va notato, in particolare, che la mancata attuazione del piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti prescindeva, all'epoca di adozione degli atti impugnati, dalla volontà e/o responsabilità del Comune resistente, in quanto la Regione Siciliana non aveva adottato le necessarie modifiche al capitolato speciale di appalto, al fine di consentire alla P.a. comunale l'indizione della gara di appalto per la realizzazione dell'impianto della discarica sub comprensoriale, peraltro, già oggetto di nulla osta da parte del competente Assessorato Regionale (decreto n. 798 del 4 agosto 1994).

Dunque, alla data di adozione degli atti impugnati, non era stato ancora possibile dare regolare avvio ai lavori per la suddetta discarica.

Dovendo comunque i rifiuti essere conferiti, per insopprimibili esigenze di tutela dell'igiene pubblica, il Comune ha dovuto provvedere a detto smaltimento attraverso il disposto ampliamento dell'area già destinata, e in via di esaurimento, in applicazione delle disposizioni, di cui si lamenta la violazione, le quali attribuiscono al Sindaco, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, il potere di adottare un provvedimento contingibile ed urgente per fare fronte all'emergenza rifiuti.

Tale potere extra ordinem era già previsto dall'articolo 12 del Dpr n. 915/1982, e confermato dall'articolo 13 del Dlgs n. 22/1997.

Quindi, anche tenendo conto della documentazione versata in atti dalla resistente amministrazione, si evince che il Comune non avrebbe potuto dare attuazione alla normativa specifica in tema di impianti di smaltimento.

Legittimamente, quindi, ha proceduto alla individuazione di una zona, adiacente a quella già utilizzata come discarica, ricadente anch'essa all'interno del perimetro della zona destinata dal Prg ad area di rispetto della prevista discarica sub comprensoriale.

Peraltro, proprio a seguito della realizzazione dei lavori di ampliamento, il Sindaco, in applicazione dell'articolo 13 del Dlgs n. 22/1997 (in quel momento già in vigore in luogo dell'articolo 12 del Dpr n. 915/1982) ha adottato l'ordinanza contingibile, in deroga alle vigenti disposizioni, n. 133 del 20 ottobre 1997, relativa proprio ai terreni di proprietà del ricorrente, sui quali le opere necessarie all'ampliamento della discarica erano state realizzate: tale ordinanza non risulta impugnata da parte ricorrente, pur avendo una portata evidentemente lesiva; provvedimento, i cui effetti sono stati reiterati con successive determinazioni sindacali (determ. n. 34 e n. 123 del 1998, in atti).

3. Con la seconda censura, il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 13 del Dlgs n. 22/1997, in quanto non sussisterebbero i presupposti dell'urgenza, dato che il Comune avrebbe l'obbligo ex lege di utilizzare la discarica comprensoriale funzionante nel limitrofo territorio di Caltanissetta.

Anche tale censura risulta smentita dalla ricostruzione dei fatti, in quanto non esisteva, all'epoca di adozione degli atti impugnati, alcuna discarica comprensoriale, né quella sub comprensoriale.

Va, peraltro, considerato che, atteso che la mancata attuazione della normativa in tema di pianificazione per lo smaltimento dei rifiuti — a prescindere da eventuali responsabilità per la mancata realizzazione — comporta una obiettiva situazione di emergenza non fronteggiabile in breve tempo con rimedi ordinari, sotto tale profilo si presenta legittimo l'esercizio del potere "extra ordinem" previsto dalla indicata normativa, da parte del Sindaco, al fine di far fronte all'emergenza rifiuti e scongiurare, in tal modo, situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente (Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2008; nn. 4434, 4435 e 4436; 2 dicembre 2002, n. 6624; 3 febbraio 2000, n. 596).

4. Non coglie nel segno neppure la censura relativa alla asserita mancata valutazione dei risvolti igienico–sanitari della soluzione adottata, in quanto, come risulta dalla deliberazione n. 117/1997 impugnata, la perizia tecnica dei lavori di ampliamento in commento era corredata del parere igienico sanitario reso dalla competente Aus legge, emesso il relazione al disposto dell'articolo 13 del citato decreto, contenente prescrizioni e raccomandazioni (cfr. provvedimento contingibile ed urgente n. 133 del 20 ottobre 1997, in atti).

5. Priva di pregio è, altresì, la censura relativa alla mancata adozione di un provvedimento di occupazione provvisoria ai sensi dell'articolo 71 della legge n. 2359/1865.

La stessa si presenta, per un verso, generica, in quanto non chiarisce quali siano, in particolare, i vizi da cui risulterebbe affetto il decreto di occupazione di urgenza.

Per altro verso, detta censura, se intesa nel senso di contestare alla P.a. di non avere disposto una occupazione dell'area di natura provvisoria, non risulta persuasiva: va, invero, notato come il provvedimento di occupazione d'urgenza n. 97/97 risulti adottato in dichiarata applicazione dell'articolo 71 citato, e consiste in una occupazione temporanea per la realizzazione di opere urgenti, dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, rispetto alle quali, all'epoca di adozione degli atti impugnati, la P.a. procedente non era nelle condizioni di preventivare alcuna tempistica per la compiuta realizzazione degli strumenti ordinari per lo smaltimento dei rifiuti; senza considerare che, in caso di mancata utilizzazione, in tutto o in parte, dell'area del ricorrente per la realizzazione dell'intervento pubblico programmato, la P.a. avrebbe potuto restituire la stessa in virtù dell'istituto della retrocessione parziale (articoli 60 e ss. legge n. 2359/1865), previa attivazione del peculiare procedimento finalizzato alla dichiarazione di inservibilità dei fondi.

Risulta, peraltro, dalla documentazione versata in atti dalla resistente amministrazione che l'area in interesse è stata definitivamente espropriata già nel 1998, evidenziandosi, quindi, un interesse pubblico alla utilizzazione della stessa per il conferimento dei rifiuti, nonché il suo inserimento, insieme ad altre aree successivamente espropriate, nel programma di messa in sicurezza della discarica (cfr. relazione Area Tecnica del Comune di Serradifalco del 7 settembre 2009, in atti).

6. Conclusivamente, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza, in applicazione dell'articolo 92 Cpc e ss. mm. e ii., e si liquidano come da dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione terza, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del Comune di Serradifalco in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in Segreteria il 4 novembre 2009

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