Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Tar Veneto

Sentenza 24 novembre 2009, n. 2968

 

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

Sul ricorso numero di registro generale 2694 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

(omissis) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, Riviera Magellano, 5;

 

contro

Comune di Sona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti (omissis), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to (omissis) in Venezia-Mestre, viale Ancona,17;

 

nei confronti di

(omissis) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

dell'ordinanza sindacale n. 216/2006, notificata a mezzo posta in data 27 settembre 2006, con cui è stata ordinata alla società ricorrente la rimozione di asseriti rifiuti presenti nello stabilimento della (omissis) Srl;

della nota del Comune di Sona del 19 maggio 2006 prot. n. 11205 di avvio del procedimento;

quanto ai motivi aggiunti, depositati dalla parte ricorrente in data 11 settembre 2009:

della nota del Comune di Sona prot. n. 0015794 del 9 luglio 2009 a firma del Comandante della Polizia Municipale, notificata a mezzo posta in data 11 luglio 2009.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 il referendario (omissis) e uditi per le parti i difensori:

(omissis), su delega dell'avv.to (omissis), per la parte ricorrente e (omissis), su delega dell'avv.to (omissis), per il Comune di Sona;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto e diritto

La società ricorrente è iscritta nell'Albo Nazionale delle Imprese esercenti il servizio di smaltimento rifiuti dal 1995 e a partire dal 2001 è autorizzata anche alla raccolta ed al trasporto per conto terzi dei rifiuti "speciali" e "pericolosi" .

Nell'anno 2005 la (omissis) Srl veniva, quindi, incaricata di eseguire due trasporti di rifiuti speciali pericolosi da conferire nell'impianto della (omissis) Srl, situato nel Comune di Sona, in via Molinara n. 10, per essere ivi smaltiti.

A seguito del sequestro preventivo dell'impianto della (omissis) Srl per carenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge, il Comune di Sona notificava alla società ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento volto all'emissione dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti stoccati all'interno del detto impianto, ai sensi dell'articolo 192 del Dlgs n. 152/2006.

Nonostante la memoria difensiva prodotta dalla società ricorrente nel termine prescritto, il Sindaco di Sona emetteva il provvedimento n. 216/2006 con il quale ordinava alla società (omissis) in solido con altre imprese di provvedere alla rimozione dei rifiuti stoccati presso l'impianto della (omissis) Srl, previa loro caratterizzazione.

Con il ricorso principale la società ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza sindacale impugnata:

1) per incompetenza relativa giacché competente ad emanare l'ordinanza di rimozione rifiuti non è il Sindaco ma il dirigente, dovendosi coordinare il disposto dell'articolo 192 del Dlgs n. 152/2006 con quello dell'articolo 107 Dlgs n. 267/2000 che ha distinto in modo inequivocabile la sfera di competenza degli organi di indirizzo politico da quella degli organi burocratici;

2) per violazione dell'articolo 192 del Dlgs n. 152/2006, nonché per eccesso di potere per carenza di presupposto e di motivazione poiché la società ricorrente, prima di eseguire il trasporto e il conferimento dei rifiuti speciali pericolosi, aveva verificato la titolarità delle prescritte autorizzazioni in capo alla (omissis) Srl e deve, quindi, ritenersi esente da ogni responsabilità in ordine ai fatti posti a fondamento dell'ordinanza impugnata;

3) per violazione dell'articolo 192 del Dlgs n. 152/2006, nonché per eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà grave e manifesta e per carenza di istruttoria giacché il richiamato articolo 192 non trova applicazione nella fattispecie in esame riguardando le ipotesi dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti e non quella del trasporto;

4) per violazione degli articoli 188 e 192 del Dlgs n. 152/2006, nonché per eccesso di potere per illogicità grave e manifesta, per carenza di istruttoria, per indeterminatezza dell'ordine impartito giacché non è possibile ravvisare alcuna responsabilità della società ricorrente per l'abbandono dei rifiuti neanche sulla scorta del dettato dell'articolo 188 del Dlgs n. 152/2006 poiché tale disposizione addossa la responsabilità per la gestione dei rifiuti agli operatori che abbiano rivestito il ruolo di produttori e/o detentori e non è applicabile al trasportatore.

Il Comune di Sona, ritualmente costituitosi in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

Successivamente il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Sona con nota del 9 luglio 2009, partendo dal presupposto che il Tar del Veneto in sede cautelare aveva confermato la parziale legittimità dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti n. 216/2006, diffidava la società ricorrente a procedere alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti presso l'impianto della (omissis) Srl nella misura corrispondente ai conferimenti dalla stessa effettuati.

Con ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente ha dedotto l'illegittimità della predetta nota per i vizi derivati dalla ordinanza di rimozione dei rifiuti n. 216/2006 alla quale intende dare parziale esecuzione, nonché, in via autonoma, per eccesso di potere per carenza di presupposto e per sviamento giacché la stessa di fonda sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un provvedimento cautelare del Tar del Veneto che non è mai stato emesso, mancando ogni richiesta in tal senso.

All'udienza camerale del 7 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso principale è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di cui alla seguente motivazione che si uniforma all'orientamento già espresso da questo stesso Tribunale con le sentenze n. 40/2009 e n. 2623/2009 con le quali sono state decise vicende analoghe a quella in esame.

Il primo motivo di ricorso è infondato e va disatteso.

Come già affermato da questa stessa Sezione nella menzionata sentenza n. 40 del 14 gennaio 2009, l'articolo 192, comma 3, del Dlgs n. 152/2006 è norma speciale sopravvenuta rispetto all'articolo 107, comma 5, del Dlgs n. 267/2000 ed attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e per quello cronologico sul disposto dell'articolo 107, comma 5, del Dlgs n. 267/2000 (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, 25 agosto 2008, n. 4061).

Vanno, altresì, disattesi il secondo e il terzo motivo di ricorso con i quali la società ricorrente sostiene di non poter essere identificata come destinataria del provvedimento di rimozione e smaltimento dei rifiuti illecitamente abbandonati e stoccati nel sito della (omissis) Srl, in quanto la stessa ha svolto nella loro gestione esclusivamente il ruolo di trasportatrice con conseguente inapplicabilità del disposto degli articoli 188 e 192 del Dlgs n. 152/2006. Anche tali censure sono infondate e vanno respinte.

Ed infatti la ratio ispiratrice del menzionato articolo 192 è evitare la contaminazione dell'ambiente a causa del contatto diretto con il rifiuto. È allora evidente dalla motivazione del provvedimento impugnato il grave pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente determinato dai rifiuti stoccati nell'impianto della (omissis) Srl in ragione del cattivo stato di conservazione dei loro contenitori con conseguente rischio di sviluppo di reazioni chimiche tra rifiuti differenti e di emissioni tossiche in atmosfera.

Il Collegio non ritiene, inoltre, di poter condividere la prospettazione della società ricorrente secondo la quale l'essere stata incaricata del solo trasporto dei rifiuti implica che la stessa vada esente da ogni responsabilità in ordine alla loro gestione e, quindi, anche in relazione all'assenza delle autorizzazioni prescritte per l'impianto nel quale sono stati stoccati. Ed infatti, secondo la giurisprudenza l'attività di trasporto dei rifiuti a soggetto risultato, poi, in posizione irregolare quanto alle necessarie autorizzazioni, è assimilabile a quella di abbandono dei rifiuti stessi.

Appare, inoltre, opportuno richiamare testualmente l'articolo 178 del Dlgs n. 152/2006 il quale al comma 1 statuisce che "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi", al comma 2 prevede che "i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente …", e al comma 3 sancisce che " la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.".

Orbene sulla scorta dei predetti principi generali e tenuto altresì conto di quanto affermato da questo Tribunale con la rammentata sentenza n. 40/2009 secondo la quale la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, poiché si tratta di soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi, non appare condivisibile la tesi sostenuta dalla società ricorrente.

Una simile affermazione confligge, infatti, con i rammentati principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente la gestione dei rifiuti. L'estensione della suddetta posizione di garanzia si fonda, infatti, sull'esigenza di assicurare un elevato livello di tutela all'ambiente (principio cardine della politica ambientale comunitaria: cfr. l'articolo 174, par. 2, del Trattato). Ne consegue che correttamente il Comune ha individuato nella società ricorrente la destinataria dell'ordine di rimozione dei rifiuti.

Merita, invece, accoglimento il quarto motivo di ricorso con il quale la società ricorrente lamenta l'illegittimità della prescrizione con cui è stata ordinata alla (omissis) Srl la rimozione di tutti i rifiuti presenti nell'impianto della (omissis) Srl in solido con le altre ditte.

Ed infatti, in base ai formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati dall'Amministrazione comunale per risalire ai produttori e detentori dei medesimi, è possibile documentalmente determinare le quantità conferite da ciascuno, e pertanto, essendo possibile la rimozione di rifiuti o una partecipazione alle operazioni di rimozione pro quota, non sono ravvisabili elementi tali da qualificare come indivisibile la prestazione e da imporla in solido a carico di tutte le ditte a prescindere dalla tipologia e dalla quantità di rifiuti effettivamente conferiti.

In definitiva il ricorso deve essere accolto limitatamente alla prescrizione con la quale è stata ordinata la rimozione di tutti i rifiuti solidalmente con le altre ditte interessate.

Con riguardo al ricorso per motivi aggiunti il Collegio evidenzia che la nota impugnata dà esecuzione all'ordinanza n. 216/2006, peraltro in modo conforme alla presente decisione limitando la rimozione e lo smaltimento da parte della società ricorrente ai soli rifiuti dalla stessa conferiti. Ne consegue, quindi, che va dichiarata l'improcedibilità del detto ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La parziale novità di alcune delle questioni trattate e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione della metà delle spese tra le parti del giudizio, dovendo porsi la restante metà a carico della società ricorrente.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa:

accoglie parzialmente il ricorso principale nel senso precisato in motivazione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza n. 216 del 20 settembre 2006, emessa dal Sindaco del Comune di Sona, limitatamente alla prescrizione di rimuovere tutti i rifiuti in solido con le altre ditte, respingendolo quanto al resto;

dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa per la metà le spese di giudizio tra le parti e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell'amministrazione comunale intimata, della metà residua, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila, 00), oltre ad Iva e Cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 24 novembre 2009

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