Cambiamenti climatici

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Dm Finanze 17 novembre 2009

Protocollo di Kyoto - Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti

Parole chiave Parole chiave: Incentivi / agevolazioni / sussidi | Cambiamenti climatici | Energie rinnovabili | CO2 / Anidride Carbonica | Aria | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Ricerca / Sviluppo

Ultima versione disponibile al 13/11/2024

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto 17 novembre 2009

(Gu 22 gennaio 2010 n. 17)

Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo rotativo a sostegno delle misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze

 

Vista la legge 1° giugno 2002, n.120 di ratifica del Protocollo di Kyoto;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'articolo 1, il quale prevede, al comma 1110, l'istituzione di un Fondo rotativo destinato al finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e, al comma 1111, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono individuate le modalità per l'erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato a soggetti pubblici o privati ad un tasso di interesse fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la nota del 10 luglio 2007, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avanzato la proposta di fissare il tasso agevolato sui finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto nella misura dello 0,50 per cento annuo e di prevedere che l'agevolazione derivante dal finanziamento stesso sia equivalente alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 123 e vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento e gli interessi da corrispondere al predetto tasso agevolato;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico in data 25 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2009, emanato in attuazione della predetta disposizione legislativa e, in particolare, l'articolo 9, il quale prevede, al comma 1, che l'intensità del beneficio erariale non può superare la quota di aiuto di Stato definita "de minimis" di cui al regolamento Ce n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 379/5 del 28 dicembre 2006;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta, in analogia a quanto previsto per i finanziamenti a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di incentivare al massimo grado le misure di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

Visto il predetto regolamento Ce n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 ed, in particolare, l'articolo 2 il quale disciplina gli aiuti di Stato di importanza "de minimis";

 

Decreta:

Articolo 1

1. Il saggio di interesse sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, a sostegno delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambianti climatici, come disciplinate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico in data 25 novembre 2008 richiamato nelle premesse, è fissato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Articolo 2

1. L'importo massimo della misura d'aiuto, pari alla differenza tra l'ammontare degli interessi sul finanziamento calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento e l'ammontare degli interessi calcolati al tasso agevolato di cui all'articolo 1, non potrà essere superiore all'importo di aiuto di Stato definito de minimis ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.

 

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 17 novembre 2009

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