Regolamento Commissione Ce 967/2009/Ce
Rifiuti destinati al recupero in paesi non Ocse - Modifica del regolamento 1418/2007/Ce
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Commissione delle Comunità europee
Regolamento 15 ottobre 2009, n. 967/2009/Ce
(Guue 16 ottobre 2009 n. L 271)
Regolamento che modifica il regolamento (Ce) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all’Ocse
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
sentiti i paesi interessati,
considerando quanto segue:
La Commissione ha ricevuto da Montenegro, Nepal, Serbia e Singapore risposta alle richieste scritte con le quali chiedeva la conferma per iscritto che i rifiuti elencati nell’allegato III o III A del regolamento (Ce) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata a norma dell’articolo 36 dello stesso regolamento, potessero essere esportati dalla Comunità in quei paesi a fini di recupero, nonché un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati in quei paesi.
La Commissione ha ricevuto inoltre ulteriori informazioni relative a Hong Kong, Indonesia e Ucraina. Per tenerne conto, l’allegato del regolamento (Ce) n. 1418/2007 della Commissione va pertanto modificato di conseguenza,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
L’articolo 1 bis del regolamento (Ce) n. 1418/2007 è sostituito dal seguente:
"Articolo 1 bis
Le risposte ricevute in seguito a una richiesta scritta dalla Commissione a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (Ce) n. 1013/2006 sono elencate in allegato.
Qualora sia indicato in allegato che un paese non vieti determinate spedizioni di rifiuti, né applichi ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 35 dello stesso regolamento, a tali spedizioni si applica mutatis mutandis l’articolo 18 di detto regolamento."
Articolo 2
L’allegato del regolamento (Ce) n. 1418/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2009.
Note ufficiali
Testo rilevante ai fini del See