Rifiuti

Normativa Vigente

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Commissione delle Comunità europee

Regolamento 15 ottobre 2009, n. 967/2009/Ce

(Guue 16 ottobre 2009 n. L 271)

Regolamento che modifica il regolamento (Ce) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all’Ocse

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La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

La Commissione ha ricevuto da Montenegro, Nepal, Serbia e Singapore risposta alle richieste scritte con le quali chiedeva la conferma per iscritto che i rifiuti elencati nell’allegato III o III A del regolamento (Ce) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata a norma dell’articolo 36 dello stesso regolamento, potessero essere esportati dalla Comunità in quei paesi a fini di recupero, nonché un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati in quei paesi.

La Commissione ha ricevuto inoltre ulteriori informazioni relative a Hong Kong, Indonesia e Ucraina. Per tenerne conto, l’allegato del regolamento (Ce) n. 1418/2007 della Commissione va pertanto modificato di conseguenza,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L’articolo 1 bis del regolamento (Ce) n. 1418/2007 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1 bis

Le risposte ricevute in seguito a una richiesta scritta dalla Commissione a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (Ce) n. 1013/2006 sono elencate in allegato.

Qualora sia indicato in allegato che un paese non vieti determinate spedizioni di rifiuti, né applichi ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 35 dello stesso regolamento, a tali spedizioni si applica mutatis mutandis l’articolo 18 di detto regolamento."

Articolo 2

L’allegato del regolamento (Ce) n. 1418/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2009.

Allegato

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 432 KB


Note ufficiali

1.

Testo rilevante ai fini del See

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