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Circolare MinPolitiche agricole 9 marzo 2007, n. 1

Prescrizioni attuative concernenti l'applicazione del Dm 15 marzo 2005 in materia di norme comuni del regime di aiuto per le colture energetiche

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Circolare 9 marzo 2007, n. 1

(Gu 11 aprile 2007 n. 84)

Prescrizioni attuative concernenti l'applicazione del decreto ministeriale 15 marzo 2005, modificato da ultimo dal decreto 8 novembre 2006, in materia di norme comuni del regime di aiuto per le colture energetiche, ai sensi del regolamento (Ce) n. 1973/2004

All'Agea

Area coordinamento

Agli Organismi pagatori:

A.R.T.E.A.

A.G.R.E.A.

A.V.E.P.A.

Organismo pagatore della regione

Lombardia

A.R.B.E.A.

FINPIEMONTE

Alla Confagricoltura

Alla Coldiretti

Alla CIA

Al Copagri

All'Assitol

All'Assobiodiesel

All'Assocostieri

All'Unione petrolifera

All'Assopetroliferi

Alla Confindustria

Alla Confapi

 

Il decreto ministeriale 15 marzo 2005 ha disciplinato, in ambito nazionale, l'applicazione del regolamento (Ce) n. 1973/2004 della Commissione del 29 dicembre 2004 relativo ai regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (Ce) n. 1782/2003 del Consiglio.

La Commissione dell'Unione europea ha proceduto, con regolamento in corso di pubblicazione, ad apportare talune modifiche al citato regolamento (Ce) n. 1973/2004, con particolare riguardo al capitolo 8 relativo al regime di aiuto per le colture energetiche.

In questo specifico ambito si rende, pertanto, necessario introdurre talune prescrizioni inerenti la disciplina applicativa delle disposizioni regolamentari del succitato capitolo 8, sezioni 2, 7 e 8, la cui entrata in vigore è prevista con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Il nuovo testo del capitolo 8 del citato regolamento (Ce) n. 1973/2004 comporta, fra l'altro, le seguenti disposizioni.

L'articolo 24, relativo all'utilizzazione della materia prima, introduce per la soia la deroga in ordine al principio generale del confronto economico, tra prodotto principale e prodotti derivati secondo il quale il valore commerciale del primo deve essere superiore al valore dei secondi.

L'articolo 33 disciplina l'impiego delle materie prime coltivate in azienda per la produzione di energia da utilizzare nell'azienda stessa, consentendo agli Stati membri una maggiore discrezionalità nell'adozione di misure relative ai controlli.

In questo ambito, l'Agea-Organismo di coordinamento provvede, con propria circolare, ad emanare le misure necessarie atte a garantire il rispetto dell'utilizzo della materia prima per usi energetici.

Fino a quando non saranno adottate nuove disposizioni, le attuali prescrizioni restano di applicazione.

L'articolo 37 prevede la facoltà dello Stato membro di esonerare il "primo trasformatore" o il "collettore" dall'obbligo del deposito dell'importo della cauzione pari a 60Euro/ha, a condizione che sia previsto un particolare riconoscimento che includa, tra l'altro, la disponibilità, presso i soggetti interessati, di un sistema di registrazione informatico delle operazioni contabili o tecniche inerenti il regime in questione.

Tale particolare riconoscimento del "primo trasformatore" e del "collettore" è affidato all'organismo pagatore competente individuato, in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o alla residenza, se la medesima è costituita da persona fisica.

Le imprese che intendono avvalersi di tale riconoscimento, presentano un'apposita domanda all'Organismo pagatore secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Agea-Organismo di coordinamento.

Le ulteriori modalità tecniche di applicazione relative alla materia in esame saranno definite, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con successivo provvedimento, emanato da Agea-Organismo di coordinamento.

L'elenco degli operatori riconosciuti è pubblicato nel sito del SIAN entro il 15 aprile 2007.

Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

 

La presente circolare sarà trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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