Energia

Normativa Vigente

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Legge 24 gennaio 1977, n. 7

Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice

Ultima versione disponibile al 16/05/2024

Parlamento italiano

Legge 24 gennaio 1977, n. 7

(Gu 27 gennaio 1977 n. 25)

Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice

Articolo 1

Il limite di 220 Kw di potenza nominale media di cui alla lettera a) dell'articolo 6 del Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , è elevato a 3.000 Kw.

Articolo 2

Alle derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di potenza nominale media annua superiore a 220 Kw e fino a 3.000 Kw, già attuate alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, salvo quando dispone il successivo articolo 3, le norme concernenti le “piccole” derivazioni, contenute nel Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775 , e successive modificazioni, nel regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 , negli statuti delle regioni a statuto speciale e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, articolo 13.

Articolo 3

Le derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di cui al precedente articolo e quelle attuate dopo l'entrata in vigore della presente legge, restano assoggettate agli oneri previsti dagli articoli 52 e 53 del Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive leggi di modifica 4 dicembre 1956, n. 1377 e 21 dicembre 1961, n. 1501, nonché dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, modificata dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1254, in materia di riserva di energia elettrica di canoni e di sovracanoni in favore degli enti locali.

Resta altresì ferma, nei riguardi delle derivazioni di acqua per forza motrice di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme dell'articolo 13, commi primo, secondo e terzo, e dell'articolo 71 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

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