Rischio incidenti rilevanti (Seveso)

Normativa Vigente

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Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 29/07/2015

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 24 luglio 2009, n. 139

(Gu 29 settembre 2009 n. 226)

Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale è stata recepita la direttiva 96/82/Ce del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto in particolare l'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che prevede che il Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, le forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni;

Visto il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante attuazione della direttiva 2003/105/Ce, che modifica la direttiva 96/82/Ce del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto l'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 19 febbraio 2009;

Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 6 maggio 2009 ed il relativo nulla osta, trasmesso con nota del 14 maggio 2009;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza esterno, previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.

2. Ai fini del presente regolamento con il termine "popolazione" si intendono le persone fisiche, singole ed associate, nonché gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano o possano essere interessati dalle azioni derivanti dal piano di emergenza esterno.

Articolo 2

Forme di consultazione della popolazione

1. Il prefetto, ai fini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, nel corso della predisposizione del piano di emergenza esterno e comunque prima della sua adozione procede, d'intesa con il Comune, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il prefetto, ai fini di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999, consulta la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del piano di emergenza esterno.

3. Ai fini della consultazione, il prefetto rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilità, anche con l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a:

a) la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;

b) la natura dei rischi;

c) le azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;

d) le autorità pubbliche coinvolte;

e) le fasi ed il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;

f) le azioni previste dal piano di emergenza esterno concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, prima dell'inizio della consultazione.

5. Durante il periodo di cui al comma 4, la popolazione può presentare al prefetto osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.

Articolo 3

Disciplina regionale

1. Le disposizioni del presente regolamento restano in vigore fino all'approvazione di apposita normativa regionale volta a disciplinare le forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, in attuazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.  È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 24 luglio 2009

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