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Normativa Vigente

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Dm Ambiente 7 febbraio 2007

Formato e modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale - ex Dlgs 59/2005 - Ippc

Il presente decreto, emanato sotto il Dlgs 59/2005 (ora abrogato) conserva la sua validità in quanto richiamato dall'articolo 29-duodecies del Dlgs 152/2006.

Ultima versione disponibile al 11/11/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 7 febbraio 2007

(Gu 15 marzo 2007 n. 62)

Formato e modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento ed, in particolare, l'articolo 5, comma 4 e l'articolo 13, comma 3;

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 2006, recante determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2006, n. 59;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 14 dicembre 2006;

Decreta:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il formato e le modalità, anche telematiche, per la presentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da parte del gestore della domanda di autorizzazione integrata ambientale (Aia) di competenza statale.

2. Con successivo decreto saranno stabiliti il formato e le modalità, anche telematiche, per:

a) la comunicazione annuale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio da parte della autorità competente al rilascio di Aia dei dati concernenti le domande ricevute, le autorizzazioni rilasciate, i successivi aggiornamenti delle autorizzazioni, le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni riscontrate;

b) la comunicazione all'autorità competente al rilascio di Aia da parte dell'autorità di controllo, di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, degli esiti dei controlli e delle ispezioni sull'impianto;

c) la comunicazione all'autorità competente al rilascio di Aia da parte di ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sull'impianto delle informazioni rilevanti acquisite in materia ambientale, ivi comprese le notizie di reato;

d) la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di altri dati utili per le finalità dell'osservatorio Ippc di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Articolo 2

Modalità per la presentazione della domanda di Aia di competenza statale

La presentazione delle domande di cui all'articolo 1, lettera a) avviene secondo la seguente procedura telematica:

a) il gestore compila la modulistica, di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo le modalità illustrate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it);

b) il gestore invia in formato elettronico, attraverso uno o più file firmati elettronicamente, la modulistica di cui alla lettera a) e gli eventuali allegati a tale modulistica o con le modalità telematiche illustrate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o su supporto fisico (CD), a mezzo posta ordinaria all'indirizzo riportato nel comma 3;

c) sul portale e-gov (www.impresa.gov.it) è segnalata l'avvenuta ricezione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della modulistica di cui alla lettera a) completa degli eventuali allegati di cui alla lettera b);

d) il gestore è abilitato all'accesso sul portale e-gov (www.impresa.gov.it) alla sezione presso la quale è possibile compilare e presentare la richiesta di autorizzazione integrata ambientale;

e) il gestore compila la richiesta di cui alla lettera d) e la presenta per via telematica in conformità a quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

f) il sistema segnala sul portale e-gov l'avvenuta ricezione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di tutti gli elementi necessari alla presentazione della domanda: la modulistica di cui alla lettera a), gli eventuali allegati di cui alla lettera b), la richiesta di cui alla lettera d).

2. Nel caso in cui la domanda sia correttamente formulata, la data di comunicazione della avvenuta ricezione di cui al comma 1, lettera f) costituisce la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

3. Copia della documentazione completa, di cui al presente comma 1, lettera b) è trasmessa o resa accessibile per via telematica dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, contestualmente alla comunicazione dell'avvio del procedimento, agli enti interessati di cui all'articolo 5, comma 10 e 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

4. Ai fini dell'espletamento di quanto previsto al comma 1, lettera b) il materiale dovrà essere indirizzato a: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — Direzione generale per la salvaguardia ambientale — Divisione VI, rischio industriale e Ippc — via Cristoforo Colombo, 44 — 00147 Roma.

5. Nelle more dell'attivazione degli strumenti che consentono l'utilizzo delle procedure di cui al comma 1, le domande di Aia sono presentate a mezzo di posta ordinaria all'indirizzo di cui al comma 4, secondo il formato della modulistica emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e disponibile presso il sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it).

6. Le domande già presentate ai sensi del decreto ministeriale del 19 aprile 2006 dovranno essere integrate, ove necessario, da copia in formato elettronico nel rispetto delle specifiche di cui al presente articolo, secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Articolo 3

Indirizzi per l'espletamento della pubblicità delle domande di Aia di competenza statale

1. Ove non si applichino le disposizioni transitorie di cui all'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il gestore, ai fini della consultazione del pubblico, provvede, entro i termini previsti dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale dell'annuncio di cui al citato comma da effettuarsi secondo i seguenti indirizzi:

a) formato del quotidiano: non inferiore a sei moduli;

b) contenuti di massima dell'annuncio:

b.1) intestazione dell'annuncio: "Richiesta di autorizzazione integrata ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

b.2) indicazione della localizzazione dell'impianto, con l'indicazione del Comune, frazione o zona o località della stessa;

b.3) nominativo del gestore e indicazione della sede legale con relativo indirizzo;

b.4) specificazione dell'appartenenza dell'impianto ad una o più delle categorie di cui all'allegato V al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e descrizione sommaria dell'impianto, comprendente finalità, caratteristiche e dimensionamento;

b.5) specificazione degli uffici di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

b.6) indicazione del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio per la presentazione di eventuali istanze, osservazioni e pareri al competente ufficio indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.

Articolo 4

Predisposizione della domanda di Aia di competenza statale

1. Il formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale è definito con uno o più decreti del direttore generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli elementi informativi individuati nell'allegato I al presente decreto.

2. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it) e sul portale e-gov (www.impresa.gov.it).

3. Le informazioni di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 in possesso del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utili per la preparazione di domande di Aia, sono rese accessibili ai gestori degli impianti di competenza statale attraverso l'osservatorio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Articolo 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

Roma, 7 febbraio 2007

 

Dm 7 febbraio 2007

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