Regolamento Commissione Ce 761/2009/Ce
Metodi di prova ai sensi del regolamento Reach (1907/2006/Ce) - Modifica del regolamento 440/2008/Ce
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Commissione delle Comunità europee
Regolamento 23 luglio 2009, n. 761/2009/Ce
(Guue 24 agosto 2009 n. L 220)
Regolamento (Ce) n. 761/2009 della Commissione del 23 luglio 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (Ce) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ce) n. 440/2008 della Commissione istituisce i metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l'ecotossicità delle sostanze applicabili ai fini del regolamento (Ce) n. 1907/2006.
(2) È necessario aggiornare il regolamento (Ce) n. 440/2008 per includervi le modifiche a taluni metodi di prova e numerosi nuovi metodi adottati dall'Ocse. Le parti interessate sono state consultate in merito alla proposta. Dette modifiche adeguano i metodi in questione al progresso scientifico e tecnologico.
(3) Occorre rivedere le disposizioni relative alla tensione di vapore al fine di includere il nuovo metodo di effusione.
(4) È necessario aggiungere un nuovo metodo per misurare il diametro medio geometrico delle fibre ponderato rispetto alla lunghezza.
(5) È opportuno aggiornare il regolamento (Ce) n. 440/2008 per includervi in via prioritaria un nuovo metodo di prova in vitro per l'irritazione cutanea volto a ridurre al minimo il numero di animali usati a scopi di sperimentazione, conformemente alla direttiva 86/609/Cee del Consiglio, del24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Anche se al momento in ambito Ocse è ancora in discussione un progetto di metodo di prova in vitro per l'irritazione cutanea, in questo caso eccezionale è opportuno inserire il metodo B.46 nel presente regolamento. Tale metodo deve essere aggiornato non appena verrà raggiunto un accordo in sede Ocse o se saranno disponibili altri dati che ne giustifichino la revisione.
(6) Le disposizioni relative al test di inibizione della crescita algale devono essere riviste per includere specie supplementari e soddisfare i requisiti per la valutazione dei rischi e la classificazione delle sostanze chimiche.
(7) È necessario aggiungere un nuovo metodo per misurare la mineralizzazione aerobica nelle acque di superficie tramite un test di simulazione della biodegradazione e un nuovo metodo di valutazione della tossicità per il genere Lemna tramite un test di inibizione della crescita.
(8) Il regolamento (Ce) n. 440/2008 va quindi modificato di conseguenza.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (Ce) n. 440/2008 è così modificato:
1) La parte A è così modificata:
a) il capitolo A.4 è sostituito dal capitolo A.4 che figura nell'allegato I del presente regolamento;
b) è aggiunto il capitolo A.22 che figura nell'allegato II del presente regolamento.
2) La parte B è così modificata:
è inserito il capitolo B.46 che figura nell'allegato III del presente regolamento.
3) La parte C è così modificata:
a) il capitolo C.3 è sostituito dal capitolo C.3 che figura nell'allegato IV del presente regolamento;
b) sono aggiunti i capitoli C.25 e C.26 che figurano negli allegati V e VI del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.
Allegati
Note ufficiali
Testo rilevante ai fini del See