Imballaggi

Documentazione Complementare

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Accordo quadro Anci - Conai 8 luglio 1999

Raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio

Modificato il 2 settembre 1999, il 1°, 22 e 23 dicembre 1999

Associazione nazionale Comuni italiani - Consorzio nazionale imballaggi (Anci-Conai)

Accordo quadro 8 luglio 1999

Accordo di programma quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio

 

In Roma, il giorno otto del mese di luglio millenovecentonovantanove,

l'Anci, Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, con sede in Roma, Via dei Prefetti n.46, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, avv. Enzo Bianco

e

il Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, con sede in Roma, via dell'Astronomia 30, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, ing. Pietro Capodieci.

 

Premesso

che il Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, ha modificato il quadro normativo ambientale, dettando in particolare nuove norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

che all'attuazione delle nuove disposizioni sono chiamati a concorrere, ciascuno per quanto di propria competenza, gli operatori economici così come definiti alla lettera p) comma 1 dell'articolo 35 Dlgs 22/97;

che in particolare l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all'osservanza dei principi di cui commi 1, 2, 3 dell'articolo 36 del Dlgs 22/97;

che è fatto carico ai produttori ed utilizzatori di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati nell'allegato E) del predetto decreto;

che nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 24 deve essere assicurata, da parte della pubblica amministrazione, una raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le percentuali minime indicate, e che, nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi, comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo, così come previsto al comma 2 dell'articolo 38 del Dlgs 22/97;

che, ai sensi dell'articolo 39 comma 1 Dlgs 22/97, spetta ai Comuni, tramite i gestori dei servizi, organizzare sistemi adeguati per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio su superficie pubblica;

che lo stesso articolo riporta che l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti;

che, ai sensi dell'articolo 42 del Dlgs 22/97, il Conai elabora, sulla base dei programmi specifici di prevenzione predisposti dai Consorzi di cui all'articolo 40 del citato decreto e degli altri soggetti che hanno organizzato sistemi di gestione in proprio, un Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che, in riferimento alle singole tipologie dei materiali, individui linee di intervento idonee al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati;

che l'articolo 38, comma 9, del Dlgs 22/97 indica che sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per: a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari; b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti a servizio pubblico; c) il riutilizzo degli imballaggi usati; d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

che, tanto premesso, occorre stipulare l'accordo di programma quadro su base nazionale previsto dall'articolo 41, comma 3, lett.h), del Dlgs 22/97;

che i corrispettivi che il Conai riconoscerà ai Comuni per il servizio della raccolta differenziata degli imballaggi saranno correlati ai parametri economici relativi a modelli organizzativi di cui alla lettera b) comma 1) dell'articolo 39 del Dlgs 22/97;

che gli oneri economici per la restituzione di imballaggi usati o dei rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, saranno riconosciuti ai sensi degli artt. 38, comma 10, e 49 comma 10, del Dlgs 22/97

 

Considerato

che ai sensi dell'articolo 41, comma 9, del Dlgs 22/97, il Conai è subentrato nei diritti e negli obblighi dei Consorzi Obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi istituiti dall'articolo 9 quater della Legge 475/88;

che occorre tenere conto delle attività poste in essere ai sensi dell'articolo 9 quater della L. 475/88, nonché del relativo allegato 1 "obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori od imballaggi per liquidi prodotti con materiali diversi";

che gli Enti locali territoriali e/o i gestori dei servizi di competenza dei predetti Enti, hanno provveduto, in attuazione delle precedenti disposizioni in materia, ad organizzare dei sistemi di raccolta differenziata adottando metodiche operative, ivi compresa l'acquisizione di strumenti, beni, servizi nonchè impianti, per la raccolta (recupero), la valorizzazione e la nobilitazione delle frazioni raccolte, con conseguente assunzione di costi patrimoniali pluriennali e riduzione dei rendimenti di impianti di smaltimento finale e/o valorizzazione dei rifiuti.

che l'attuazione del presente accordo di programma quadro richiede l'attività dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 40 del Dlgs 22/97 nonché l'assunzione da parte loro dei relativi costi

per l'attuazione del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni,

 

Concordano

 

1. Premesse

1.1 Le premesse, i "considerato" e gli allegati formano parte essenziale ed integrante del presente accordo.

 

2. Obbligo delle parti

2.1 Il Conai si impegna, tramite i Consorzi di cui all'articolo 40 del Dlgs 22/97 ed i produttori non associati ai predetti Consorzi, a ritirare i rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata, sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio previsto dall'articolo 42 dello stesso decreto.

2.2 Fatto salvo quanto stabilito negli Allegati Tecnici, sono altresì a carico del Conai eventuali oneri di movimentazione e/o trasporto, anche fuori ambito, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai centri e/o impianti indicati dal medesimo

2.3 Il Programma Generale del Conai individua gli ambiti territoriali in cui, qualora si verifichi il superamento degli obiettivi nello stesso indicati, potranno essere fatte compensazioni su scala nazionale per riequilibrare il deficit di altri ambiti territoriali.

2.4 Nel caso in cui siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi indicati nel citato Programma Generale, il Conai si impegna inoltre a ritirare, a condizioni economiche da concordare e comunque a valore positivo, i rifiuti di imballaggio raccolti nei limiti massimi di riciclaggio previsti dalla legge.

2.5 Spetta ai Comuni realizzare, tramite i gestori dei servizi, nel rispetto dell'articolo 39 del Dlgs 22/97, un adeguato sistema di raccolta differenziata, su indicazione del Conai, dei rifiuti di imballaggio ricadenti nella privativa comunale.

2.6 Nelle situazioni in cui sia funzionale la raccolta differenziata promiscua di frazioni merceologiche similari se pur non tutte riconducibili ai rifiuti di imballaggio, così come definito da Dlgs 22/97, le parti concorderanno il conseguente corrispettivo, comunque superiore allo zero.

 

3. Corrispettivi

3.1 Il Conai, anche tramite i Consorzi di cui all'articolo 40 del Dlgs 22/97,nel rispetto di quanto sopra, riconoscerà ai Comuni, per i servizi resi, i corrispettivi definiti al successivo punto 3.2, per le diverse fasi di gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta al conferimento alle strutture operative indicate dal Conai. Eventuali lavorazioni di pretrattamento e/o di valorizzazione delle frazioni raccolte e i relativi corrispettivi potranno essere concordati tra i Consorzi ex articolo 40 ed i gestori dei servizi.

3.2 I corrispettivi nonché le modalità organizzative del servizio correlati ai diversi rifiuti oggetto del presente accordo, conferiti su indicazione del Conai, sono definiti nei citati Allegati Tecnici che riportano anche i relativi standard qualitativi. I suddetti Allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

3.3 Per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio avviati all'incenerimento con recupero di energia o alla produzione di C.D.R., attese le considerazioni di cui in premessa, al gestore dei servizi sarà riconosciuto un corrispettivo per le quantità stimate su un campione rappresentativo dei rifiuti urbani; tali quantità non potranno essere, comunque, inferiori al 6% del rifiuto trattato, con un corrispettivo per il primo anno pari a Lit. 112 per Kg. di rifiuti di imballaggio combustibili che successivamente si ridurrà annualmente di 7 Lit./Kg. per il quadriennio successivo.

3.4 (*) Per le frazioni metalliche non combustibili avviate all'incenerimento va considerata l'opportunità, a livello locale, di predisporre adeguate strutture di separazione a monte degli impianti, da concordare con i Consorzi interessati anche in termini di costi di installazione e di esercizio.

3.5 (*) Le quantità stimate in quanto avviate a recupero energetico, e quelle ritirate a monte e/o a valle dell'impianto in quanto avviate al riciclo concorrono, a tutti gli effetti, al raggiungimento degli obiettivi fissati agli artt. 24 e 37 del Dlgs 22/1997 e successive modifiche e integrazioni.

3.6 Sono altresì a carico del Conai, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera g) del Dlgs 22/97, i costi delle campagne di informazione ritenuti utili ai fini dell'attuazione del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Restano a carico dei consorzi di cui all'articolo 40 i costi delle campagne di informazione, a livello locale, concordate d'intesa con il Comune e/o con il gestore del servizio.

3.7 Le parti concordano che i corrispettivi riconosciuti dal Conai saranno adeguati annualmente sulla base di criteri e di indici riportati negli Allegati Tecnici.

3.8 Ai fini dell'adeguamento annuale dei corrispettivi riconosciuti da Conai, le parti convengono che, in considerazione della crescita quantitativa e dell'organizzazione del servizio, si procederà a determinare la percentuale di riduzione dei corrispettivi fissati negli Allegati Tecnici, a decorrere dal 1° gennaio 2002 in ragione del 6%. Tale riduzione copre l'intero biennio 2002-2003. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sarà praticata un'ulteriore riduzione nella misura del 3% per il successivo biennio. E' escluso dalla revisione il corrispettivo della fascia qualitativa inferiore.

I corrispettivi in questione potranno, pertanto, nel tempo, assumere variazioni percentuali:

— in aumento: in attuazione del punto 9 degli Allegati tecnici (monitoraggio e aggiornamento);

— in diminuzione: in attuazione del punto 9 dell'accordo quadro Anci-Conai del 25/5/98.

 

Le due tendenze potranno trovare compensazione nell'ambito della seguente formula:

C = corrispettivo

C1 = (A-B) %

C1 = coeff. di riduzione

A = incremento % di costo calcolato secondo i criteri di cui al punto 9 degli allegati di filiera

B = % riduzione biennale.

La riduzione del corrispettivo sarà pari a : C x C1 = C2

(*) Aggiornamento del 1° dicembre 1999 concordato da Anci e Conai

 

4. Operatività dell'accordo

4.1 Per la realizzazione del presente accordo si procederà con la stipula di apposite convenzioni che disciplineranno gli obblighi delle parti, eventuali prestazioni aggiuntive, modalità di raccolta, corrispettivi, qualità del rifiuto di imballaggio raccolto, eventuali oneri di smaltimento delle frazioni estranee e campagne di informazione e sensibilizzazione.

4.2 Le convenzioni stipulate in esecuzione del presente accordo sono sottoscritte, nell'ambito delle rispettive competenze, dai Consorzi di cui all'articolo 40 del Dlgs 22/97 e dai Comuni o dal gestore del servizio pubblico di raccolta differenziata.

4.3 Le parti riconoscono la necessità di attribuire, nella stipula da parte dei Consorzi di cui all'articolo 40 del Dlgs 22/97 delle convenzioni sottoscritte sulla base del presente accordo, le seguenti caratteristiche di priorità:

Comuni e/o loro Consorzi che abbiano già raggiunto il limite del 15% nella raccolta differenziata, di cui all'articolo 24 del Dlgs 22/97; Comuni e/o loro Consorziche siano titolari di una precedente convenzione e/o accordo locale per il conferimento di frazioni merceologiche da raccolta differenziata; Comuni e/o loro Consorzi che effettuino la gestione dei servizi di ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs 22/97; Comuni e/o loro Consorzi che per primi istituiranno il sistema tariffario di cui all'articolo 49 del Dlgs 22/97; Comuni e/o loro Consorziche si trovino nell'ambito di aree dichiarate in emergenza ambientale; Città metropolitane; Comuni e/o loro Consorziche abbiano popolazione superiore a 100.000 abitanti; Comuni e/o loro Consorziche abbiano popolazione superiore a 50.000 abitanti

 

5. Validità dell'accordo

5.1 Il presente accordo ha una validità di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° gennaio 1999. Entro il mese di maggio di ogni anno le parti si incontreranno per valutare i risultati derivanti dalla attuazione del Programma di cui all'articolo 42 del Dlgs 22/97, dall'applicazione del presente accordo e per la predisposizione dei programmi successivi.

5.2 Le convenzioni stipulate in esecuzione del presente accordo potranno avere decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso, con riconoscimento dei relativi corrispettivi stabiliti negli Allegati Tecnici, purché, attraverso adeguati resoconti contabili, sia documentato dal gestore del servizio:

la decorrenza dell'attivazione/funzionamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio; l'effettivo ed oggettivo conferimento dei rifiuti di imballaggio a soggetti economici e/o piattaforme di recupero/riciclaggio che siano riconosciute dai Consorzi di cui all'articolo 40; l'eventuale incasso di un corrispettivo economico inferiore a quello stabilito nei relativi Allegati Tecnici al presente accordo.

 

6. Comitato di verifica

6.1 Al fine di verificare la corretta applicazione dell'accordo di programma quadro, le parti concordano di istituire presso l'Anci un COMITATO DI VERIFICA composto da sei esperti designati dal Conai e sei dall'Anci.

6.2 In particolare al Comitato spetta:

vagliare, e ove possibile dirimere, eventuali contenziosi o problemi applicativi tra le parti in forza del presente accordo; preparare l'incontro annuale, con delegazioni allargate, per valutare i risultati derivanti dall'attuazione del programma ex articolo 42 del Dlgs 22/97 e dall'applicazione del presente accordo; proporre alle parti firmatarie eventuali iniziative finalizzate a promuovere e diffondere i risultati dell'accordo.

6.3 Il Comitato si riunirà, di regola, ogni 6 mesi, ma potrà essere convocato, in via straordinaria, su richiesta scritta da una delle parti.

 

7. Disposizioni finali

7.1 Entro due anni dalla firma del presente accordo, l'Anci ed il Conai valuteranno la possibilità di costituire un collegio arbitrale ai sensi degli artt. 806 e successivi del C.p.c..

 

Il Presidente Anci

Enzo Bianco

 

Il Presidente Conai

Piero Capodieci

 

Allegato tecnico imballaggi ferrosi

(Accordo Anci — Consorzio nazionale acciaio)

 

1. Oggetto dell'allegato

L'allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio a base ferrosa primari o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica, nonché alle frazioni merceologiche similari sulla base di convenzioni stipulate a livello locale ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo di Programma.

 

2. Convenzioni

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente accordo attraverso la stipula di convenzioni locali tra il Consorzio Nazionale Acciaio, di seguito denominato Consorzio, e il gestore del servizio di raccolta differenziata delegato dal Comune o con il Comune stesso per le gestioni in economia.

 

3. Obblighi delle parti

a) Il gestore convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento a piattaforma concordata dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa, ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s. (frazione merceologica similare) da raccolta differenziata con una composizione percentuale così come definita al successivo punto 5.

Il Consorzio, direttamente o tramite terzi, si impegna alla presa in carico del materiale dalle piattaforme concordate, che potranno essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della convenzione.

Il Consorzio e il gestore convenzionato concordano le piattaforme presso le quali conferire il materiale di cui trattasi raccolto, nel rispetto dei principi di sicurezza, igiene ed economicità e comunque senza oneri aggiuntivi per il gestore convenzionato.

Ove possibile, l'Anci direttamente o attraverso i gestori del servizio potrà disporre una lista delle proprie piattaforme utili che sarà integrata con le segnalazioni fornite dai partner operativi del Consorzio.

L'ubicazione delle piattaforme dovrà ricadere entro le seguenti percorrenze dal centro geografico dell'ambito di raccolta:

 

per Comuni fino a 100.000 abitanti: Km. 25

da 100.001 a 300.000 abitanti: Km. 30

oltre i 300.000 abitanti: Km. 35

 

Le convenzioni locali disciplineranno le modalità e le condizioni economiche di eventuali conferimenti diretti da parte del gestore del servizio agli impianti di riciclo del rifiuto ferroso raccolto, nonché del ritiro dalla piattaforma dello stesso che comunque dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo.

 

b) Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione il gestore della piattaforma avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo punto 5. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti anche i costi di trasporto ed eventuale smaltimento.

Il gestore convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

 

c) Il Consorzio ed il gestore del servizio possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.

Per quanto riguarda le operazioni di pressatura ed effettuazione dei carichi, leparti potranno, in sede locale, definire i relativi corrispettivi.

 

4. Modalità e obiettivi di raccolta

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obbiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base ferrosa di cui al programma di Prevenzione Specifico predisposto dal Consorzio ai sensi dell'articolo 38 del Dlgs 22/97.

Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumono come riferimento il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale multimateriale pluriutenza e — o le stazioni di conferimento.

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo punto 5.

L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti anche con riferimento ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'articolo 42 comma 5 del Dlgs 22/97.

 

5. Corrispettivo

Il corrispettivo per i servizi di cui ai precedenti punti 3 e 4 è fissato in lire 119 al Kg per rifiuti di imballaggio a base ferrosa, con una composizione pari all' 85% in peso di imballaggi a base ferrosa e di 15% in peso massimo di rifiuto ferroso non costituito da imballaggio (f.m.s.) ad esclusione dei beni durevoli dismessi di cui all'articolo 44 del DLgs.22/97 e succ. modifiche ed integrazioni. La percentuale di f.m.s. eventualmente eccedente il 15,1% non costituisce titolo di impurezza e non matura corrispettivo.

La percentuale di impurità, rifiuti non ferrosi non solidali all'origine con l'imballaggio, è ammessa nella misura del 5% in peso.

 

6. Qualità e oneri dello smaltimento

Il Consorzio, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del rifiuto ferroso all'atto del conferimento presso la piattaforma. Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento delle frazioni estranee si applica quanto previsto dalla seguente tabella:

frazioni estranee corrispettivo oneri di smaltimento
fino a 5% 119 lit./Kg a carico C.N.A
da 5,1% a 10% 100 lit./Kg a carico del gestore convenzionato
da 10,1% a 15% 85 lit./Kg a carico del gestore convenzionato
da 15,1% a 20% 55 lit./Kg a carico del gestore convenzionato

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 20,1%, il Consorzio si riserva la facoltà di respingere l'intero carico conferito.

Nel caso di convenzioni che prevedano il ritiro da parte del gestore convenzionato delle frazioni estranee ai fini dello smaltimento, si applicano le condizioni di ritiro e le penalità di cui al precedente punto 3.

 

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le parti stabiliscono l'effettuazione di una verifica di un campione in contraddittorio a carico del Consorzio, secondo le seguenti modalità:

1. individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume non inferiore al 5% in peso dell'intera partita da controllare e comunque con un peso minimo di almeno 100 Kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura o altre modalità, se concordate tra le parti;

2. pesatura del campione individuato;

3. cernita dei rifiuti di imballaggio a base ferroso;

4. cernita dei rifiuti ferrosi non da imballaggio;

4. pesatura delle frazioni cernite;

5. la percentuale di impurità sarà calcolata nel seguente modo:

 

[Peso campione — Peso cerniti (c + d)] / Peso campione x 100

 

Un'eventuale verifica annuale, concordata tra le parti, sarà effettuata a spese compensate. Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle parti saranno a carico del richiedente.

Nel caso in cui venga respinto del materiale per frazioni estranee superiori al 20,1% in peso, su richiesta di una delle parti potrà essere effettuata, presso la piattaforma di conferimento o altra sede concordata, una analisi in contraddittorio del campione del rifiuto a base ferrosa conferito, secondo la procedura di cui sopra e con spese a carico del richiedente.

 

7. Fatturazione

Il convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di Consorzio NAZ.ACC. o soggetto delegato per il riciclaggio con cadenza trimestrale, salvo diversi obblighi di legge.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 90 giorni data fattura fine mese.

 

8. Campagne di comunicazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obbiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, il Consorzio realizza, in collaborazione con i Comuni e/o i gestori convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi a base ferrosa. Tali interventi saranno finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta.

Qualora il Comune e/o il gestore convenzionato intendessero intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione, i relativi contenuti verranno comunicati al Consorzio.

 

9. Monitoraggio e aggiornamento

Trascorsi due anni di applicazione della presente sezione le Parti concordano l'aggiornamento delle convenzioni in funzione del grado di raggiungimento degli obbiettivi di raccolta di cui al Programma di Prevenzione specifico.

Il corrispettivo verrà revisionato annualmente, sulla base dei seguenti pesi:

a. 60% del costo del personale riportato nella scheda allegata;

b. 20% per il costo del carburante (Istat Gasolio per Autotrazione);

c. 20% per costo di esercizio automezzi e trasporto (Istat Esercizio mezzi di trasporto privato).

Non si procederà ad aggiornamento del corrispettivo per variazioni inferiori al 3% che costituisce esclusivamente limite di procedibilità.

Eventuali imposte e tasse e oneri amministrativi introdotte successivamente si tradurranno in incremento netto del corrispettivo.

 

10. Periodo transitorio e stipula delle Convenzioni

Ai fini della disciplina del periodo transitorio 1.3.98 / 31.12.98 di vigenza dell'Accordo Anci-Conai del 12.2.98, di cui il presente allegato costituisce attuazione, i corrispettivi di cui al precedente punto 5 sono applicati nella misura forfetaria di lit. 40/Kg, per le tipologie definite al precedente punto 1, con riferimento alle quantità comunque conferite al servizio pubblico e avviate a riciclaggio nel periodo transitorio desumibili dal MUD 1999 o da altre scritture contabili.

 

10-bis. Periodo transitorio 1.1.99/31.12.99 (*)

Ai fini della disciplina del periodo 1.1.99/31.12.99 le parti firmatarie dell'Accordo quadro, preso atto che non è stato possibile definire e sottoscrivere in tempi brevi la Convenzione-tipo per l'attuazione dell'accordo stesso, al fine di regolare sul piano economico i servizi comunque resi dai convenzionati al C. N. A. nel sopracitato periodo concordano quanto segue:

a) i corrispettivi di cui al precedente punto 5 sono applicati nella misura forfetaria di Lit. 55/Kg per le tipologie definite al precedente punto 1, con riferimento alle quantità comunque conferite al servizio pubblico e avviate al riciclaggio (codice CER 20 01 05 e/o 15 01 04) desumibile dal MUD 2000 o da altre scritture contabili.

b) il convenzionato deve dimostrare, anche a mezzo di autocertificazione/dichiarazione, che nel 1999 fosse stato attivato il servizio di raccolta differenziata degli imballaggi ferrosi.

(*) Concordato da Anci, Conai e Cna il 1° dicembre 1999

 

10-ter. Recupero di frazioni metalliche a base ferrosa (imballaggi e frazioni merceologiche similari) presenti nei rifiuti urbani avviati a trattamento in impianti di selezione meccanica (*)

Al fine di incentivare il recupero e il riciclaggio di imballaggi primari e F.M.S. presenti nei rifiuti urbani avviati a trattamento in impianti di selezione meccanica, le parti concordano che le frazioni ferrose risultanti da opportuna separazione saranno messe a disposizione del Consorzio Nazionale Acciaio, che riconoscerà al gestore dell'impianto i corrispettivi riportati al precedente punto 6.

(*) Concordato da Anci, Conai e Cna il 22 dicembre 1999

 

Allegato tecnico imballaggi in alluminio

(Accordo Anci — Cial)

 

1. Oggetto dell'allegato

L'allegato si riferisce ai rifiuti da imballaggio in alluminio primari o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica, nonché alle frazioni merceologiche similari sulla base di convenzioni stipulate a livello locale ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo di Programma.

 

2. Convenzioni

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente accordo attraverso la stipula di convenzioni locali tra il Consorzio Imballaggi Alluminio (Cial) e il gestore del servizio di raccolta differenziata delegato dal comune o con il comune stesso per le gestioni in economia.

 

3. Obblighi delle parti

a) Il gestore convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento a piattaforma concordata dei rifiuti di imballaggio in alluminio, ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s. (frazione merceologica similare) da raccolta differenziata, con composizione percentuale così come definita al successivo punto 5.

Il Cial, direttamente o tramite terzi, si impegna alla presa in carico del materiale dalle piattaforme concordate, che potranno essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della convenzione.

Il Cial e il gestore convenzionato concordano le piattaforme presso le quali conferire il materiale di cui trattasi raccolto, nel rispetto dei principi di sicurezza, igiene ed economicità e comunque senza oneri aggiuntivi per il gestore convenzionato.

L'ubicazione delle piattaforme dovrà ricadere entro le seguenti percorrenze dal centro geografico dell'ambito di raccolta:

 

Per Comuni fino a 100.000 abitanti: km. 25

da 100.001 a 300.000 abitanti: km. 30

oltre i 300.000 abitanti km. 35

 

Le convenzioni locali disciplineranno le modalità e le condizioni economiche di eventuali conferimenti diretti da parte del gestore del servizio agli impianti di riciclo del rifiuto in alluminio raccolto, nonché del ritiro dalla piattaforma dello stesso, che comunque dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo.

 

b) Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione il gestore della piattaforma avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo punto 5. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi i 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti anche i costi di trasporto ed eventuale smaltimento.

Il gestore convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

 

c) Il Cial ed il gestore del servizio possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.

Per quanto riguarda le operazioni di pressatura ed effettuazione dei carichi presso i punti di conferimento saranno corrisposte 70 lit/kg, esclusivamente per i rifiuti di imballaggio con tenore di impurezze inferiori al 5%.

 

4. Modalità e obiettivi di raccolta

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi in alluminio di cui al Programma di Prevenzione Specifico predisposto da Cial ai sensi dell'articolo 38 del Dlgs 22/97.

Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumono come riferimento il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale multimateriale pluriutenza

e-o le stazioni di conferimento.

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo punto 5.

L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e della attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti anche con riferimento ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'articolo 42 comma 5 del Dlgs 22/97.

 

5. Corrispettivo

Il corrispettivo per i servizi di cui al precedente punti 3 e 4 è fissato in: lire 350 al kg per rifiuti di imballaggio in alluminio con una composizione pari all'85% in peso di imballaggi in alluminio e di 15% in peso massimo di rifiuto in alluminio non costituito da imballaggio. (f.m.s.). La percentuale di f.m.s. eventualmente eccedente il 15,1% non costituisce titolo di impurezza e non matura corrispettivo.

La percentuale di impurità, rifiuti non in alluminio e non solidali all'origine con l'imballaggio, è ammessa nella misura del 5% in peso.

 

6. Qualità e oneri di smaltimento

Il Cial, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del rifiuto in alluminio all'atto del conferimento presso la piattaforma. Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento delle frazioni estranee si applica quanto previsto dalla seguente tabella:

frazioni estranee Corrispettivo oneri di smaltimento
fino al 5% lit. 350/kg a carico del Cial
da 5,1% a 15% lit. 300/kg. a carico del Comune
oltre 15,1% = facoltà di respingere

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 15,1%, il Cial si riserva la facoltà di respingere l'intero carico conferito.

Nel caso di convenzioni che in sede locale prevedano il ritiro da parte del gestore convenzionato delle frazioni estranee ai fini dello smaltimento, si applicano le condizioni di ritiro e le penalità di cui al precedente punto 3.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le parti stabiliscono l'effettuazione di una verifica di un campione, in contraddittorio, a carico del Cial, secondo le seguenti modalità:

a. individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume non inferiore al 5% in peso dell'intera partita da controllare e comunque con un peso minimo di almeno 100 kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura o altre modalità de concordate tra le parti

b. pesatura del campione individuato

c. cernita dei rifiuti di imballaggio in alluminio

d. cernita dei rifiuti in alluminio non da imballaggio

e. pesatura della frazioni cernite la percentuale di impurità sarà calcolata nel seguente modo:

 

[Peso campione — Peso cerniti (c+d)] / Peso campione x 100

 

Un'eventuale verifica annuale, concordata tra le parti, sarà effettuata a spese compensate. Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle parti saranno a carico del richiedente.

Nel caso in cui venga respinto del materiale per frazioni estranee superiori al 15,1% in peso, su richiesta di una delle parti potrà essere effettuata, presso la piattaforma di conferimento o altra sede concordata, un'analisi in contraddittorio del campione del rifiuto in alluminio conferito, secondo la procedura di cui sopra e con spese a carico del richiedente.

 

7. Fatturazione

Il convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di Cial o soggetto delegato per il riciclaggio con cadenza trimestrale salvo diversi obblighi di legge.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 90 giorni data fattura fine mese.

 

8. Campagne di comunicazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, Cial realizza ed eventualmente propone in collaborazione con i Comuni e/o i gestori convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio. Tali interventi saranno finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta.

 

9. Monitoraggio e aggiornamento

Trascorsi due anni di applicazione della presente sezione le Parti concordano l'aggiornamento delle convenzioni in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di raccolta di cui al Programma di Prevenzione specifico.

Il corrispettivo verrà revisionato annualmente, sulla base dei seguenti pesi:

a. 60% del costo del personale riportato nella scheda allegata;

b. 20% per il costo del carburante (Istat Gasolio per Autotrazione.)

c. 20% per costo di esercizio automezzi e trasporto (Istat Esercizio mezzi di trasporto privato)

Non si procederà ad aggiornamento del corrispettivo per variazioni inferiori al 3% che costituisce esclusivamente limite di procedibilità.

Eventuali imposte e tasse e oneri amministrativi introdotte successivamente si tradurranno in incremento netto del corrispettivo.

 

10. Periodo transitorio e stipula delle Convenzioni

Ai fini della disciplina del periodo transitorio 1/3/98-31/12/98 di vigenza dell'Accordo Anci-Conai del 12/2/98, di cui il presente allegato costituisce attuazione, i corrispettivi di cui al precedente punto 5 sono applicati nella misura forfettaria di lit. 1/kg., per le tipologie definite al precedente punto 1, con riferimento alle quantità comunque conferite al servizio pubblico e avviate a riciclaggio nel periodo transitorio, desumibili dal MUD 1999 e da altre scritture contabili.

 

Allegato tecnico imballaggi cellulosici

(Accordo Anci — Comieco)

 

1. Oggetto dell'allegato

L'allegato si riferisce ai rifiuti da imballaggio a base cellulosica primari o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica, nonché alle frazioni merceologiche similari (sulla base di convenzioni che potranno essere stipulate a livello locale) ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo di Programma.

 

2. Convenzioni

Le parti stabiliscono di dare attuazione alla presente sezione attraverso la stipula di convenzioni tra Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica in rappresentanza dei produttori di cui all'articolo 38 comma 3 lettera b) e degli altri soggetti di cui al proprio statuto, e il gestore del servizio di raccolta differenziata delegato dal comune o con il comune stesso per le gestioni in economia.

I Comuni nella definizione dei contratti di appalto e di servizio con il gestore e comunque nell'ambito della istituzione ed adeguamento del servizio di raccolta differenziata dell'imballaggio cellulosica prevedono l'applicazione dei contenuti del presente allegato. D'intesa tra i contraenti a livello locale, il presente allegato non incide sui contenuti e sulla valenza dei contratti in essere, salvo quanto riguarda i meccanismi di scambio economico. Nel caso di mancata intesa si applicano le condizioni del presente allegato.

 

3. Obblighi delle parti

Il convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento a piattaforma dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s. (frazione merceologica similare) da raccolta differenziata con una percentuale di materiali non cellulosici così come definita al successivo punto 5.

Comieco, direttamente o tramite terzi, si impegna alla presa in carico del materiale attraverso una o più piattaforme di riferimento che potranno essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della convenzione.

Comieco e il convenzionato concordano le piattaforme presso le quali conferire il materiale di cui trattasi raccolto, nel rispetto dei principi di sicurezza, igiene ed economicità e comunque senza oneri aggiuntivi per il convenzionato. Nel caso in cui la piattaforma fosse ubicata fuori dall'ambito provinciale o comunque oltre i 30 km dall'ambito di raccolta le parti definiranno i costi aggiuntivi.

Nel caso in cui venisse concordato che il convenzionato gestore del servizio di raccolta provveda all'organizzazione e alla gestione della piattaforma impegnandosi a selezionare e pressare il materiale raccolto, le singole convenzioni definiranno le specifiche e il corrispettivo economico per i servizi aggiuntivi (pressatura, selezione..). Le stesse convenzioni disciplineranno le modalità di avvio del materiale selezionato alle destinazioni individuate per il riciclaggio che garantiranno il ritiro del materiale selezionato e pressato in balle entro 7 gg lavorativi (sei giorni settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione la piattaforma avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo punto 5. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20 %, verranno riconosciuti anche i costi di trasporto e smaltimento.

Il convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

Ai fini dell'aggiornamento della banca dati Comieco e del monitoraggio, il convenzionato si impegna, altresì, a comunicare ed aggiornare i dati relativi alle modalità di raccolta e alla composizione dell'ambito di raccolta.

 

4. Modalità e obiettivi di raccolta

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base cellulosica di cui al Programma di Prevenzione Specifico predisposto da Comieco ai sensi dell'articolo 38 del Dlgs 22/97.

Ai soli fini della determinazione del corrispettivo le parti assumono come riferimento un sistema di raccolta differenziata 90% stradale, 10% porta a porta, applicato in tre diversi bacini di raccolta:

— popolazione inferiore a 100.000 abitanti (comuni fascia 1);

— popolazione tra 100.000 e 300.000 abitanti (comuni fascia 2);

— popolazione superiore ai 300.000 abitanti; (comuni fascia 3);

in considerazione dei presumibili differenti rendimenti.

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo punto 5.

L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'articolo 42 comma 5 del Dlgs 22/97.

 

5. Corrispettivo

Il corrispettivo per i servizi di cui al precedente punto 3 è fissato in:

— 23.50 Lit/kg nei bacini di fascia 1 con una presenza di materiali estranei inferiori al 5 % in peso ed un livello di umidità non superiore al 10%;

— 22.00 Lit/kg nei bacini di fascia 2 con una presenza di materiali estranei inferiori al 5 % in peso ed un livello di umidità non superiore al 10%;

— 20.50 Lit/kg nei bacini di fascia 3 con una presenza di materiali estranei inferiori al 5 % in peso ed un livello di umidità non superiore al 10%.

Detto corrispettivo si intende riferito al servizio di raccolta congiunta di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e di f.m.s, in cui il tenore di frazione di imballaggi si assume essere del 15%.

Nel caso di raccolta differenziata selettiva di soli rifiuti di imballaggi comunque assimilati nell'ambito della privativa saranno applicati i seguenti corrispettivi:

— 151 Lit/kg nei bacini di fascia 1 con una presenza di materiali estranei inferiori al 5 % in peso ed un livello di umidità non superiore al 10%;

— 139 Lit/kg nei bacini di fascia 2 con una presenza di materiali estranei inferiori al 5 % in peso ed

un livello di umidità non superiore al 10%;

— 131 Lit/kg nei bacini di fascia 3 con una presenza di materiali estranei inferiori al 5 % in peso ed un livello di umidità non superiore al 10%.

con riferimento alla effettiva percentuale di imballaggio presente.

Decorsi due anni di applicazione del presente accordo, la percentuale relativa alla frazione di imballaggi nel materiale cellulosico promiscuo di cui sopra verrà aggiornata sulla base di analisi merceologiche su campione di riferimento statisticamente significativo da determinarsi a cura delle parti e secondo le norme vigenti.

Gli oneri connessi alle analisi anzidette sono a carico di Comieco.

Comieco, le cartiere individuate per il riciclaggio ed il convenzionato concorderanno i corrispettivi per eventuali servizi aggiuntivi (selezione e pressatura in balle) cui sottoporre i materiali raccolti.

Con riferimento alla raccolta delle frazioni merceologiche similari (f.m.s), la differenza tra costo effettivo del servizio ed il corrispettivo di Lit. 1 Kg riconosciuto dalle cartiere individuate per il riciclaggio ai sensi del presente allegato, sarà a carico delle singole Amministrazioni Comunali.

 

6. Standard qualitativi

Ai fini della presente sezione si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici.

Non si considerano frazioni estranee parti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine.

Comieco, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma. Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento si applica quanto previsto dalla seguente tabella:

frazioni estranee % corrispettivo oneri smaltimento
sino 5% 100 % Comieco
> 5,1% sino 10% 100 % Conferente
> 10,1% sino 15% 50% Conferente
>15,1 sino 20% 25 % Conferente

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 20%, Comieco si riserva la facoltà di respingere l'intero conferimento.

Fatto salva una quota massima del 5% in peso delle quantità conferite, l'onere e la responsabilità di smaltimento delle frazioni estranee relative ai singoli conferimenti, sarà a carico del convenzionato secondo modalità definite localmente tra Comieco ed il convenzionato. Nel caso di convenzioni che prevedano il ritiro da parte del convenzionato delle frazioni estranee ai fini dello smaltimento, si applicano le condizioni di ritiro e le penalità di cui al precedente punto 3.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le parti stabiliscono l'effettuazione di una verifica campionaria in contraddittorio almeno una volta l'anno, con spese da suddividere tra le parti, secondo le seguenti modalità:

a) individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume non inferiore al 5% in peso dell'intera partita da controllare e comunque con un peso minimo di quest'ultima di almeno 1000 kg, prelevato in punto diversi della massa secondo i principi della quartatura;

b) pesatura del campione individuato;

c) cernita dei rifiuti di imballaggio cellulosico;

d) cernita dei materiali cellulosici non da imballaggio (fms) (nel caso di raccolta promiscua);

e) pesatura della frazioni cernite;

f) la percentuale di impurità sarà calcolata nel seguente modo:

 

[(Pcampione-Pcerniti) / Pcampione] x 100

 

Nel caso di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio e f.m.s. nel Pcampione e nel Pcerniti saranno considerati i pesi del complessivo materiale cellulosico.

Nel caso di respinta del materiale per frazioni estranee superiori al 20% in peso, il convenzionato potrà richiedere di eseguire a propria cura e spese presso la piattaforma di conferimento o altra sede concordata una analisi campionaria del materiale conferito in contradditorio secondo la procedura di cui sopra.

 

7. Fatturazione

Il convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di Comieco e delle cartiere individuate da Comieco per il riciclaggio con cadenza trimestrale e comunque entro sei mesi dalla consegna del materiale secondo le seguenti modalità:

— nei bacini di fascia 1: 22.65 Lit/kg nei confronti di Comieco per il 100% delle quantità conferite nel periodo, 1 Lit/kg nei confronti delle cartiere individuate per il riciclaggio o di loro incaricati per l'85% delle quantità conferite nel periodo;

— nei bacini di fascia 2: 21.15 Lit/kg nei confronti di Comieco per il 100% delle quantità conferite nel periodo, 1 Lit/kg nei confronti delle cartiereindividuate per il riciclaggio o di loro incaricati per l'85% delle quantità conferite nel periodo;

— nei bacini di fascia 3: 19.65 Lit/kg nei confronti di Comieco per il 100% delle quantità conferite nel periodo, 1 Lit/kg nei confronti delle cartiereindividuate per il riciclaggio o di loro incaricati per l'85% delle quantità conferite nel periodo.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 90 giorni data fattura fine mese.

 

8. Campagne di comunicazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, Comieco realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni serviti e/o i gestori convenzionati, almeno annualmente, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosica. Tali interventi saranno finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta.

 

9. Monitoraggio e aggiornamento

Trascorsi due anni di applicazione della presente sezione le Parti concordano l'aggiornamento delle convenzioni in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di raccolta di cui al Programma di Prevenzione specifico.

Il corrispettivo verrà revisionato annualmente, sulla base dei seguenti pesi:

a. 60% del costo del personale riportato nella scheda allegata;

b. 20% per il costo del carburante (Istat Gasolio per Autotrazione)

c. 20% per costo di esercizio automezzi e trasporto (Istat Esercizio mezzi di trasporto privato)

Non si procederà ad aggiornamento del corrispettivo per variazioni inferiori al 3% che costituisce esclusivamente limite di procedibilità.

I soggetti sottoscrittori della convenzione si impegnano altresì ad aggiornare il corrispettivo sulla base delle modalità organizzative del servizio di raccolta , della qualità e quantità del materiale raccolto.

Eventuali imposte e tasse e oneri amministrativi introdotte successivamente si tradurranno in incremento netto del corrispettivo.

 

10. Periodo transitorio e stipula delle Convenzioni

Ai fini della disciplina del periodo transitorio 1/3/98 — 31/12/98 di vigenza dell'Accordo Anci-Conai (12/2/98), di cui il presente costituisce allegato, i corrispettivi di cui al precedente punto 5 sono applicati nella seguente misura forfettaria:

— 9 Lit/kg nei bacini di fascia 1;

— 8.5 Lit/kg nei bacini di fascia 2;

— 8 Lit/kg nei bacini di fascia 3.

Detto corrispettivo si intende riferito alle quantità di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e di f.m.s raccolti su superficie pubblica avviati a riciclaggio nel periodo transitorio desumibili dal MUD 1999 o da altre scritture contabili.

 

Allegato tecnico imballaggi in legno

(Accordo Anci — Rilegno)

 

1. Oggetto dell'allegato

L'allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al soggetto gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta.

 

2. Definizione degli obblighi delle parti

Le parti si obbligano a dare attuazione al presente accordo mediante la stipula di convenzioni locali tra i soggetti di cui al successivo punto 3.

Dette convenzioni dovranno essere sottoscritte dai Comuni o soggetti Gestori e dovranno interessare tutti i rifiuti di imballaggi di legno raccolti nell'ambito del servizio Rifiuti Urbani.

Ai Comuni compete la raccolta differenziata del rifiuto di imballaggio primario e dell'eventuale secondario giunto al consumo domestico.

Ai sensi del comma 2 dell'Art. 21 del D.lgs. 22/97 i Comuni assumeranno specifiche iniziative per regolamentare il conferimento degli imballaggi secondari e terziari di legno ad appositi centri di raccolta.

 

3. Soggetti della convenzione

I soggetti interessati dalla convenzione di attuazione del presente accordo saranno:

il Consorzio di Filiera

il Comune/i o il Soggetto Gestore delegato dallo stesso/i.

 

4. Modalità di raccolta

Il servizio di raccolta viene svolto nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, col seguente modello organizzativo:

a. Il Comune o Soggetto Gestore delegato, organizza la raccolta dei rifiuti di imballaggio primari (cassette ortofrutticole e altri piccoli imballaggi giunti al consumo domestico).

b. Il Consorzio potrà coordinarsi con i raccoglitori già attivi sul territorio per ottimizzare i servizi in essere e per la promozione di attività analoghe nelle zone non coperte con i seguenti compiti disciplinati da apposite convenzioni:

1. Il ritiro dei rifiuti di imballaggi primari raccolti dal gestore del servizio dei rifiuti urbani;

2. Il ritiro dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari eventualmente conferiti dagli utilizzatori presso isole ecologiche, provvedendo alla messa a disposizione, senza oneri a carico del Comune, dei contenitori idonei per la raccolta;

3. La raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari sulle superfici private presso centri di distribuzione, aree produttive, mercati ortofrutticoli, fruttivendoli ecc., in applicazione di quanto previsto all'articolo 21 comma 7 D. lgs. 22/97 qualora non conferiti al servizio pubblico;

4. La ricezione degli imballaggi secondari e terziari conferiti dagli utilizzatori ai sensi dell'articolo 38 comma 4 D.lgs. 22/97.

c. Il Comune interessato dall'accordo, si impegna a favorire il conferimento degli imballaggi secondari e terziari, nei centri indicati dal Consorzio.

 

5. Modalità di conferimento

a. I rifiuti di imballaggio primari raccolti dal Comune o Gestore delegato verranno conferiti, anche a cura di singoli utenti, presso l'area attrezzata indicata da ogni Comune/i. In alternativa, nel rispetto dei principi di sicurezza e igiene, i rifiuti di imballaggio potranno essere conferiti, laddove il Comune/i o il gestore lo reputi conveniente e comunque senza oneri a carico del Comune, presso un centro che il Consorzio di Filiera si impegna a indicare.

b. Il Consorzio di Filiera, a propria cura e spese, provvederà al ritiro dei rifiuti di imballaggio con modalità concordate con il singolo Comune/i o gestore del servizio.

Il Consorzio si impegna comunque ad assicurare condizioni operative ottimali; in particolare i flussi di ricezione e ritiro dovranno essere congruenti con quelli di raccolta.

 

6. Corrispettivo

Con l'intento di raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dalla legge, il modello organizzativo di riferimento, ai soli fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi, è quello del conferimento presso i centri di raccolta, mercati ortofrutticoli, mercati rionali e centri della grande distribuzione.

Il Consorzio di Filiera riconoscerà, per il servizio reso, indicato al punto 4 lett. a), un corrispettivo forfettario onnicomprensivo fissato in 20 lit/kg, come da tabella in allegato.

Al fine della quantificazione del corrispettivo economico verrà considerata, quale parametro, la presenza di corpi estranei.

Il materiale potrà avere una impurezza fino all'5% in peso.

Ai sensi del presente accordo per impurezze si intendono i rifiuti non di imballaggio di legno. Non si considerano impurezze parti, anche merceologicamente diverse, comunque proprie dell'imballaggio all'origine.

Per le impurezze comprese oltre il 5 % e fino al 10% in peso il corrispettivo sopraindicato sarà pari al 50%.

Per tenore di impurezza oltre il 10% e fino al 15% in peso non sarà riconosciuto alcun corrispettivo, e comunque il Consorzio di Filiera provvederà al ritiro.

Il materiale con una impurezza superiore al 15% non verrà ritirato.

Per conferimenti che contengano oltre il 5% di impurezze le stesse saranno ritirate gratuitamente dal Comune.

L'attribuzione dei corrispettivi in funzione delle fasce troverà corrispondenza con gli accertamenti di qualità di cui al punto successivo e verrà attribuita con analogo riferimento temporale.

Decorso un anno dalla data di stipulazione della presente convenzione, sulla base dei dati effettivamente riscontrati, le parti concorderanno congiuntamente le nuove fasce di riferimento per i corrispettivi.

 

7. Accertamento della qualità

Le operazioni di campionamento ed analisi devono essere svolte in contraddittorio tra le parti, con un preavviso di almeno 15 (quindici)giorni dalla data di effettuazione, presso la sede concordata.

La verifica di qualità sui materiali provenienti dalla raccolta differenziata viene eseguita in contraddittorio sul materiale conferito, mediante cernita manuale dei rifiuti di imballaggio.

La percentuale di impurità sarà calcolata nel seguente modo:

 

[(Pcampione — Prif. Imb. cerniti) X 100] / Pcampione

 

La cadenza delle analisi per l'accertamento del tenore di impurezze nel campione indicato secondo le metodologie di cui al punto precedente, verrà concordata tra le parti in sede locale o comunque con frequenza non inferiore a tre volte l'anno.

Gli oneri connessi alle operazioni di campionamento ed analisi sono a carico del Consorzio.

Mentre sono a carico del richiedente eventuali analisi aggiuntive effettuate ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno.

I risultati di queste eventuali analisi non saranno utilizzati per il calcolo sopra riportato e saranno comunicati alla controparte.

 

8. Aggiornamento del corrispettivo

Il corrispettivo verrà revisionato annualmente, sulla base dei seguenti pesi:

60% per il costo del personale

20% per il costo del gasolio (indice Istat per Gasolio Autotrazione)

20% per costo esercizio mezzi e trasporti (indice Istat Esercizio mezzi di trasporto privato)

Per il costo del personale si prende a riferimento la variazione del costo annuale dell'autista di 4° livello, anzianità media 10 anni, CCNL FISE-Assoambiente.

Non si procederà ad aggiornamento del corrispettivo per variazioni inferiori al 3%, che costituisce esclusivamente limite di procedibilità.

I soggetti sottoscrittori della Convenzione si impegnano ad aggiornare il corrispettivo medio ponderato sulla base delle modalità dei servizi di raccolta, della qualità e della quantità del materiale raccolto.

 

9. Corrispettivi per servizi aggiuntivi

Comune/i o Gestore, concordano con il Consorzio di Filiera eventuali servizi aggiuntivi cui sottoporre i rifiuti di imballaggio, definendone i relativi corrispettivi.

 

10. Fatturazione

Il Comune o Gestore provvederà a fatturare direttamente al Consorzio di Filiera il materiale raccolto. I pagamenti verranno effettuati per fatture mensili, a 90 ggFMDF; per fatture con periodicità superiore a 60 gg. FMDF.

Il Consorzio comunicherà al Comune i quantitativi raccolti ai fini della compilazione della dichiarazione annuale ed il conseguimento del disposto dell'Art. 24 del D. Lgs. 22/97.

 

11. Campagne di informazione

Il Consorzio di Filiera concorderà in sede locale, le modalità di realizzazione delle campagne di informazione previste dall'articolo 7 dell'Accordo di Programma.

 

12. Periodo transitorio

Qualora sia attivo il servizio della raccolta nel periodo decorrente dal 1/3/1998 alla data della firma dell'accordo quadro Anci-Conai, il Consorzio di Filiera riconoscerà un corrispettivo forfettario così determinato:

quantità conferite nel semestre decorrente dalla data di firma dell'accordo quadro diviso i sei mesi interessati, per il numero dei mesi del periodo transitorio per lit. 20.000 =/ton.

Le modalità di pagamento sono identiche a quelle sopra indicate.

 

Allegato tecnico imballaggi in plastica

(Accordo Anci — Corepla)

 

1. Oggetto dell'allegato

L'allegato si riferisce ai rifiuti domestici da imballaggio in plastica primari o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica, come previsto al successivo punto 4, paragrafo 2.

 

2. Convenzioni

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente accordo attraverso la stipula di convenzioni locali tra il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica (d'ora in poi: Corepla) e il gestore del servizio di raccolta differenziata delegato dal comune, o con il comune stesso per le gestioni in economia.

 

3. Obblighi delle parti

Il gestore convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento a piattaforma concordata con Corepla (centro di conferimento, centro di selezione, centro comprensoriale) dei rifiuti di imballaggio in plastica.

Corepla, direttamente o tramite terzi, si impegna al ritiro del materiale dalle piattaforme concordate, che potranno essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della convenzione.

Corepla e il gestore convenzionato concordano, secondo criteri di prossimità ed economicità, le piattaforme presso le quali conferire il materiale sfuso di cui trattasi, raccolto nel rispetto dei principi di sicurezza, igiene ed economicità, senza oneri aggiuntivi per il gestore convenzionato e con garanzia di ritiro da parte di Corepla.

Nel caso in cui la piattaforma Corepla (centro di conferimento, centro di selezione) sia ubicata oltre le seguenti distanze stradali dal centro geografico dell'ambito di raccolta, Corepla corrisponderà il compenso di 2,4 Lit./kg per ogni chilometro di distanza aggiuntivo.

 

per Comuni fino a 100.000 abit.: km 25

da 100.001 a 300.000 abitanti: km 30

oltre i 300.000 abitanti: km 35

 

Ai fini dell'aggiornamento della banca dati di Corepla e del monitoraggio, il convenzionato si impegna a comunicare ed aggiornare i dati relativi ai comuni presso i quali viene effettuata la gestione del servizio di raccolta.

Il gestore convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui al successivo articolo 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

 

3). Prestazioni aggiuntive

Il Corepla ed il gestore del servizio possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.

Nel caso in cui il conferimento avvenga presso piattaforma organizzata dal convenzionato (centro comprensoriale), per le operazioni di pressatura ed effettuazione di carichi di almeno 9.000 kg, saranno corrisposte 70 Lit/kg, per balle aventi dimensioni di cm 80X80X120 circa e densità 180 kg/mc.

In tutti i casi di conferimento di materiale pressato, ciascuna balla dovrà essere contrassegnata al fine di identificare: il convenzionato, il luogo e la data di produzione.

Corepla provvederà al ritiro dalla piattaforma del materiale pressato in balle entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione scritta di disponibilità di un carico completo (almeno 9.000 kg).

Nel caso di ritiro oltre 10 giorni e sino a 20 giorni lavorativi dalla comunicazione il convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 3% del corrispettivo dovuto per l'intero carico. La penale sarà pari al 10% nel caso di ritiro oltre 20 giorni e sino a 30 giorni. Nel caso in cui la piattaforma abbia una produzione _ a un carico giornaliero, il ritiro tra l'8° e il 18° giorno lavorativo sconterà una penale del 10% e tra il 19° e il 30° giorno lavorativo una penale del 20%. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre al corrispettivo con le penali di cui sopra il convenzionato avrà diritto ad addebitare a Corepla i costi di trasporto al Centro di Selezione più vicino maggiorati del 10%. Per la determinazione di tali costi si farà riferimento al limite minimo previsto dalle Tariffe Forcella per classe merceologica III, portata del mezzo280 quintali.

 

4. Modalità e obiettivi di raccolta

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi in plastica di cui al Programma di Prevenzione Specifico predisposto da Corepla ai sensi dell'articolo 38 del Dlgs 22/97.

Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumono come riferimento il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale pluriutenza ed una percentuale di 80% di raccolta differenziata stradale e 20% di raccolta porta a porta.

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse, per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo punto 5. L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'articolo 42 comma 5 Dlgs 22/97.

 

4-bis. Fase sperimentale

Considerato che il Piano Specifico di Prevenzione prevede l'estensione della raccolta differenziata dai soli contenitori per liquidi ad altre tipologie di imballaggi in plastica e che saranno avviate apposite sperimentazioni;

Considerato che in tal senso è già stata individuata nel Centro Italia, con baricentro la Regione Marche, l'area sulla quale realizzare un progetto industriale che prevede la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi per la produzione di manufatti in plastica eterogenea;

Considerato che i primi risultati sono previsti per il 31 dicembre 2000;

In attesa di tali risultati nonché degli esiti delle altre iniziative che Corepla promuoverà per la raccolta differenziata di imballaggi misti di plastica per verificarne la riciclabilità, la raccolta differenziata nel resto del territorio sarà finalizzata prioritariamente ai soli contenitori in plastica per liquidi.

Le parti concordano di procedere ad una verifica congiunta al 31.12.2000.

 

5. Corrispettivo

Il corrispettivo per i servizi di cui ai precedenti punti 3, 4 e 4bis è fissato in lire 390 per kg di rifiuti di imballaggio in plastica. La percentuale di impurità, rifiuti non in plastica e non di imballaggio né solidali all'origine con l'imballaggio, è ammessa nella misura del 6% in peso. Costituiscono frazione estranea rifiuti di imballaggi in plastica pericolosi o contaminati da rifiuti pericolosi.

 

6. Qualità e oneri di smaltimento

Corepla, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà alla verifica qualitativa del rifiuto di imballaggio in plastica secondo le modalità di cui agli allegati 1 e 2. Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento delle impurità si applica quanto previsto dalla seguente tabella:

frazioni estranee Corrispettivo oneri smaltimento
fino al 6% lit. 390 per Kg a carico di Corepla
da 6,1% a 16% lit. 290 per Kg a carico di Corepla
da 16,1% a 24% lit. 210 per Kg a carico del convenzionato

Nel caso in cui la verifica qualitativa evidenzi frazioni estranee in misura superiore al 24%, Corepla si riserva la facoltà di respingere l'intero carico conferito ovvero di addebitare al convenzionato i costi di trasporto e/o di smaltimento.

 

7. Fatturazione

Il convenzionato provvederà ad emettere fattura mensile nei confronti del Corepla, e comunque entro due mesi dalla consegna del rifiuto di imballaggio in plastica. I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 90 giorni data fattura fine mese.

Relativamente ai Convenzionati ai quali REPLASTIC, Consorzio Nazionale Obbligatorio per il Riciclaggio dei Contenitori in Plastica per Liquidi ha ceduto attrezzature di raccolta in permuta di servizi, il pagamento delle fatture verrà effettuato da Corepla, subentrato nei relativi crediti, con trattenuta di lire 120/kg sino a totale compensazione del residuo credito relativo al valore dei beni ceduti.

 

8. Campagne di comunicazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, il Corepla realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni e/o i gestori convenzionati, almeno annualmente, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica. Tali interventi saranno finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta.

Qualora il comune e/o il gestore convenzionato intendessero intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione, i relativi contenuti verranno comunicati a Corepla.

 

9. Monitoraggio e aggiornamento

Il corrispettivo verrà revisionato annualmente, sulla base dei seguenti pesi:

a) 60% del costo del personale riportato nella scheda allegata;

b) 20% per il costo del carburante (Istat Gasolio per Autotrazione)

c) 20% per costo di esercizio automezzi e trasporto (Istat Esercizio mezzi di trasporto privato)

Non si procederà ad aggiornamento del corrispettivo per variazioni inferiori al 3% che costituisce esclusivamente limite di procedibilità.

Eventuali imposte e tasse e oneri amministrativi introdotte successivamente si tradurranno in incremento netto del corrispettivo.

 

10. Periodo transitorio e stipula delle Convenzioni

Ai fini della disciplina del periodo transitorio (da 1-01-98 a 31-12-98) di vigenza dell'Accordo Anci — Conai del 25/5/98, di cui il presente allegato costituisce attuazione, i corrispettivi di cui al precedente punto 5 sono applicati nella misura forfetaria e per le quantità e qualità stabilite in esecuzione dell'accordo di transazione sottoscritto il 12-01-1999 ed allegato sub B. Le parti concordano che a decorrere dal 1/1/99 si applicheranno le condizioni previste a regime dal presente Accordo. Le convenzioni verranno in via prioritaria stipulate con i soggetti già convenzionati con Replastic. Si provvederà in seguito alla stipula con i soggetti gestori che, pur non in precedenza convenzionati con Replastic, abbiano effettuato conferimenti entro la data di sottoscrizione del presente Accordo. Per i soggetti di cui sopra la convenzione verrà in ogni caso stipulata entro il 30/9/99.

Corepla provvederà al ritiro di materiale raccolto da altri soggetti gestori, solo qualora questi abbiano provveduto alla preventiva sottoscrizione della convenzione.

Il corrispettivo spettante a tutti i convenzionati per i conferimenti effettuati a far data dall'1.1.99 e sino al termine del mese antecedente a quello nel quale verrà effettuato il primo riscontro qualitativo, viene provvisoriamente fissato in 290Lit./kg, oltre al compenso spettante le prestazioni aggiuntive di cui al punto 3a) Entro il mese di gennaio del 2000 Corepla comunicherà ai convenzionati la media risultante da tutti i riscontri qualitativi effettuati dalla sottoscrizione del presente Accordo e sino al 31.12.99. Il dato medio così comunicato determinerà il corrispettivo effettivamente spettante per i conferimenti effettuati a far data dall'1.1.99 e sino al termine del mese antecedente a quello nel quale verrà effettuato il primo riscontro qualitativo. Si procederà quindi ai conseguenti conguagli entro il 31/3/2000.

 

10-bis (*)

Le parti, preso atto che relativamente ad alcuni conferenti non è stato possibile effettuare entro il 31 dicembre 1999 i riscontri qualitativi previsti al punto 10, convengono che, limitatamente a tali soggetti, il termine è prorogato al 30 giugno 2000.

Entro la stessa data si procederà ai conseguenti conguagli.

 

(*) Concordato da Anci, Conai e Corepla il 23 dicembre 1999.

 

Allegato 1

Procedura per la verifica della qualità del materiale conferito e comunicazioni conseguenti

 

1) Corepla effettuerà i controlli qualità a proprie spese, direttamente o tramite terzi, a campione almeno con la frequenza minima di cui alla tabella che segue:

QUANTITA’/ANNO IN TONNELLATE FREQUENZA ANALISI QUALITA’
sino a 10 1/anno
da 10,1 a 25 1/semestre
da 25,1 a 75 1/quadrimestre
da 75,1 a 300 1/trimestre
da 300,1 a 1.000 1/bimestre
da 1.000,1 a 5.000 1/mese
oltre 5.000 2/mese

il convenzionato avrà facoltà di richiedere ulteriori controlli che verranno eseguiti da Corepla con addebito delle relative spese al convenzionato.

2) Corepla inviterà il convenzionato a partecipare alla verifica con avviso che verrà inviato via fax 48 ore prima dell' analisi.

L'analisi sarà valida ed efficace anche qualora il convenzionato si astenga dal presenziarvi.

Qualora il convenzionato effettui la raccolta in più comuni l'analisi avrà validità ai fini della determinazione del corrispettivo e/o delle penali per tutto il materiale conferito dal convenzionato, indipendentemente dal comune o dai comuni di provenienza del materiale analizzato.

3) Il campione verrà prelevato in ingresso ai centri di conferimento o centri di selezione organizzati da Corepla. Il prelievo del campione e lo svolgimento dell'analisi avverranno entro le novantasei ore successive al conferimento secondo le modalità riportate nell'allegato 2.

Qualora il convenzionato svolga anche funzione di centro di conferimento Corepla, il campione verrà prelevato e l'analisi eseguita presso il centro di selezione Corepla di destinazione del materiale.

4) Il dato o la media dei dati qualitativi eventualmente riscontrati nel corso di uno stesso mese sul materiale conferito dal convenzionato verrà comunicato al convenzionato entro 10 giorni lavorativi dall'inizio del mese successivo.

Il dato così comunicato varrà a determinare il compenso spettante al convenzionato per tutti i conferimenti effettuati nel mese in cui sono stati realizzati i controlli e, fino a successive comunicazioni da parte di Corepla, anche per i conferimenti dei mesi seguenti.

Qualora il dato comunicato fosse di valore compreso fra il 16,1, ed il 24%, Corepla addebiterà al convenzionato i costi di smaltimento della quota di scarto compresa fra il 16,1, ed il 24% relativamente a tutti i conferimenti effettuati nel mese in cui sono stati realizzati i controlli e, fino a successive comunicazioni da parte di Corepla, relativamente ai conferimenti dei mesi seguenti.

Qualora il dato comunicato fosse di valore maggiore del 24% nulla verrà riconosciuto al convenzionato, ad alcun titolo, relativamente a tutti i conferimenti effettuati nel mese in cui sono stati realizzati i controlli e, fino a successive comunicazioni da parte di Corepla, relativamente ai conferimenti dei mesi seguenti.

5) In considerazione del fatto che il convenzionato avrà sempre facoltà di partecipare ai controlli non è prevista controverifica dei dati acquisiti e comunicati.

6) Corepla avrà comunque facoltà di effettuare anche verifiche unilaterali del materiale. Tali verifiche non avranno valore ai fini della determinazione del compenso ferma restando la facoltà di Corepla, qualora la verifica unilaterale evidenziasse frazioni estranee in misura superiore al 24% in peso, di respingere l'intero carico conferito, con spese a carico del convenzionato ovvero di addebitare al convenzionato i costi di trasporto e/o di smaltimento.

 

Allegato 2

Modalità operative per l'effettuazione dell'analisi qualitativa del materiale conferito

 

Tutte le operazioni relative al prelievo del campione e all'esecuzione dell'analisi verranno eseguite da personale Corepla o da terzi appositamente incaricati da Corepla.

1) Determinazione quantitativa del campione:

— in caso di conferimenti di peso inferiore a 3000 kg il campione sarà di peso pari almeno a 100 kg;

— in caso di conferimenti di peso compreso fra 3000 e 6000 kg il campione sarà di peso pari almeno

a 150 kg;

— in caso di conferimenti di peso superiore a 6000 kg ed inferiore a 10.000 kg il campione sarà di peso pari almeno a 200 kg;

— in caso di conferimenti di peso superiore a 10.000 kg il campione sarà di peso pari almeno a 250 kg;

Per la determinazione del peso del campione del materiale conferito si farà riferimento a quanto indicato nel documento di conferimento se presente e, in assenza di questo, al peso riscontrato in ingresso al Centro.

2) Prelievo del campione:

a) materiale conferito sfuso:

a.1) il campione verrà prelevato, a scarico avvenuto, da più parti in modo casuale. Nel campione verrà ricompresa la parte centrale della massa.

a.2) il campione verrà stoccato in area sgombra da qualsiasi frazione estranea e verranno adottate tutte le cautele idonee per la sua conservazione.

a.3) l'autista dell'automezzo verrà invitato ad assistere al prelievo e a vistare il relativo report. Qualora vi provveda gli verrà rilasciata copia dello stesso.

b) materiale conferito pressato:

b.1) dal carico verranno prelevate, preferibilmente da punti diversi del carico, almeno tre balle.

b.2) le balle verranno etichettate e stoccate in area sgombra da qualsiasi frazione estranea.

b.3) qualora il materiale sia stato consegnato con trasporto a cura del conferente, l'autista dell'automezzo verrà invitato ad assistere al prelievo e a vistare il relativo report redatto. Qualora vi provveda gli verrà rilasciata copia dello stesso.

b.4) qualora il materiale sia stato consegnato con trasporto a cura di Corepla il prelievo delle balle verrà effettuato unilateralmente dall'incaricato Corepla.

b.5) all'ora fissata per l'inizio dell'analisi le balle verranno aperte ed il materiale mischiato. Dalla massa così ottenuta si preleverà il campione operando con la modalità prevista per il materiale conferito sfuso al punto a.1);

3) Esecuzione dell'analisi:

3.a) il materiale verrà cernito manualmente e verranno separati tutti gli imballaggi conformi da tutte le frazioni estranee;

3.b) al termine della cernita tutti gli imballaggi conformi verranno pesati a mezzo di bilancia o dinamometro. Verranno quindi pesate le frazioni estranee. La percentuale di impurità sarà computata nel seguente modo:

 

[(PESO FRAZIONI ESTRANEE x (PESO FRAZIONI ESTRANEE + PESO IMBALLAGGI CONFORMI)]

100

 

3.d) A cura dell'incaricato Corepla verrà redatto il report dell'analisi che verrà sottoscritto dall'incaricato stesso. Qualora presente, l'incaricato del conferente verrà invitato a sottoscrivere tale report. Qualora vi provveda gli verrà rilasciata copia dello stesso.

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